nickcave ha scritto:se le mungessi e producessi formaggi teoricamente dovrei pagare le quote???
no, per la vendita diretta al momento non è necessario il possesso di quote, in quanto c'è un plafond annuale dedicato a ciò che finora non è stato colmato e quindi in realtà si dichiara solo la propria produzione "in consegna diretta a l consumatore finale". Teoricamente uno "splafona", paga virtualmente e poi gli "restituiscono" (sempre virtualmente).
Non sono espertissimo ma qui puoi trovare materia suffciente per orientarti (da
http://www.regione.piemonte.it/agri/quo ... elatte.htm)
L'U.E., sin dal 1984, ha emanato regolamenti tesi a stabilizzare la produzione europea di latte bovino, istituendo il cosiddetto "regime delle quote latte".
A seguito di questo regime, un'azienda agricola che intenda produrre e commercializzare latte deve possedere la "quota latte", ovvero un quantitativo di latte (espresso in kg) commercializzabile, costituente una sorta di autorizzazione alla vendita dello stesso.
Più in dettaglio, ad ogni Stato membro è assegnato un quantitativo nazionale di latte "garantito" (per l'Italia pari a 10.740.661 tonnellate) non soggetto a restrizioni alla vendita, articolato in quota consegne per il latte ceduto alle imprese di raccolta o trasformazione (latterie e caseifici) ed in quota vendite dirette per il latte che viene ceduto direttamente dal produttore al consumatore, nonché il latte trasformato ceduto ad altre imprese. Il plafond nazionale è poi suddiviso tra tutti i produttori di latte, rispettando la suddivisione tra quote consegne e vendite dirette, in modo che ogni azienda agricola produttrice di latte abbia un suo quantitativo individuale di latte autorizzato alla commercilaizzazione.
Il latte commercializzato mensilmente in esubero rispetto al quantitativo autorizzato (la quota latte per l'appunto), è soggetto al prelievo supplementare - pari a € 27,83/quintale - che funziona come una sorta di imposta sul latte prodotto in eccesso, più conosciuto dagli organi di stampa e dai non addetti ai lavori come "multa sul latte".
La L. 119/03 ha introdotto un'importante innovazione: l'invio della dichiarazione mensile da parte del primo acquirente ed il conseguente versamento del prelievo per le produzioni risultate in esubero.
Al termine della campagna lattiera, viene effettuata la compensazione nazionale (attualmente chiamata "restituzione") tra i quantitativi di latte prodotti in esubero e quelli non prodotti rispetto al consentito (è il caso dei produttori che commercializzano meno di quanto è loro concesso dalla propria quota), fino alla concorrenza del plafond nazionale. Il calcolo della compensazione avviene sulla base dei dati trasmessi con le dichiarazioni mensili e delle dichiarazioni annuali di consegna delle latterie e dei caseifici, dove vengono riportati i quantitativi di latte raccolti dai singoli produttori, nonchè sulla base delle dichiarazioni annuali di vendita diretta per i produttori che vendono direttamente al consumatore.
Sulla base dei risultati della compensazione ad alcuni produttori vengono restituite totalmente o parzialmente (in funzione del grado di compensazione di cui si è beneficiato) le somme del prelievo già versate.
Il prelievo è considerato parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero-caseario.
Il regime delle quote latte è stato prolungato (dal Reg. CE n. 1788/03, poi abrogato e sostituito dal Reg. CE n. 1234/07) fino alla campagna lattiera 2014/2015.
medcow