Manuale per la gestione del controllo del benessere animale durante il trasporto su strada.
Regolamento CE 1/2005 sul trasporto animali
Decreto legislativo 25 luglio 2007 n.151
TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI
E' sempre vietato trattare gli animali in modo da causare dolore o sofferenze inutili.
E' vietato:
- percuotere o dare calci,
- comprimere parti sensibili del corpo,
- sospendere con mezzi meccanici,
- sollevare o trascinare per parti del corpo,
- usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze,
- omissis
ALTRE DISPOSIZIONI
- omissis
E' generalmente vietato usare strumenti che trasmettono scariche elettriche.
Possibile utilizzo per suini e bovini adulti che rifutano di spostarsi e solo se hanno davanti spazio per muoversi.
Le scariche elettriche devono:
- durare meno di un secondo,
- essere trasmesse ad intervalli adeguati,
- essere applicate sui muscoli dei quarti posteriori,
- non vanno ripetute se l'animale non reagisce.
Le scariche elettrice non devono mai essere applicate su animali gravemente malati o feriti.
Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'allegato 3 del Decreto Legislativo 151/2007 è sanzionato a base dell'art. 7 comma 3 del medesimo D.L.vo (sanzione prevista da 1.000,00 a 3.000,00 euro).