La vedo dura. Comunque leggi qui:
Black-out Enel e risarcimento del danno
Giudice di Pace Pozzuoli, sentenza 28.12.2006 n° 6572
Nell’ambito di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione di energia elettrica, incombe sull’ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno, l’onere di provare che l’interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione prevista nella specifica clausola di esonero espressamente sottoscritta dall’utente all’atto della stipula del negozio.
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Pozzuoli, con la sentenza n. 6572 del 28 dicembre 2006, decidendo sulla richiesta di risarcimento dei danni presentata da un utente contro l'Enel per il black-out energetico.
Secondo il Giudice la sospensione della somministrazione di energia elettrica verificatasi la notte tra il 27 e 28 settembre 2003 configura inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. a carico dell'Enel Distribuzione Spa e, pertanto, si devono ritenere effettivamente sussistenti e conseguentemente risarcibili, a cura dell'ente medesimo, i danni lamentati e provati dall'utente, ricorrendo anche a valutazione equitativa.
In caso di interruzione di somministrazione di energia elettrica da parte dell’Enel Distribuzione, all’utente compete il c.d. “rimborso forfettario” previsto dalla “Carta del Servizio Elettrico” e dalle “Delibere dell’Autorità dell’Energia” nn. 202/99 e 220/02, mentre non compete, invece, il risarcimento del danno esistenziale per il disagio causato dal disservizio.
La funzione riparatoria, infatti, si ha soltanto nei casi in cui si verta in tema di diritti costituzionalmente garantiti o in presenza di beni che ricevano una specifica protezione costituzionale.
Il danno esistenziale si riferisce a “sconvolgimenti” delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocate da fatto illecito e si traduce in “cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non sempre definitivi” delle stesse e, va provato nei suoi stessi presupposti.
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