Salvatore78 ha scritto:Caro avvocato, premesso che non parlo per far polemica,
si precisa che una cosa è il reato edilizio (per aver realizzato un'opera particolare che solo gli imprenditori agricoli possono realizzare), altra cosa è ottenere una Concessione Edilizia
conforme alle prescrizioni urbanistiche dettate dai Comuni, che a loro volta hanno redatto un P.R.G. in conformità a quanto dettato dalle Leggi Regionali, che aloro volta hanno dettato Leggi in conformità alle Leggi Nazionali.
Ciò premesso se legge il mio intervento specifico che nel 90% dei casi la concessione edilizia è solo vincolata al possesso del terreno e alla condizione del fondo. Ci sono casi particolari (parchi nazionali, aree protette ecc... ) su cui non è così!
Relativamente alla Regione lazio, nella circolare del 5 Marzo 2007 si dice:
"Orbene, sono considerate agricole “ex lege” - e conseguentemente è da ritenere imprenditore agricolo chi le esercita - quelle attività dirette alla trasformazione, manipolazione, conservazione ed alienazione del prodotto agricolo ovvero alla fornitura di beni e servizi, che accompagnano, in termini strumentali e complementari, nell’ambito di un unico contesto aziendale, le attività fondamentali e qualificatrici dell’impresa agricola di cui al comma 1 dell’ ’art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, allevamento degli animali, silvicoltura), da cui proviene, quanto meno prevalentemente, lo stesso prodotto agricolo" e bla ... bla. bla bla.
Per rigor di loggica se uno ha un fondo e lo coltiva ai sensi dell'art. 2135 del c.c. è un imprenditore agricolo.
Tralasciando tutto questo ognuno ha la liberta di pensarla come vuole, ma secondo il mio modestissimo parere di professionista che ha già ampiamente sperimentato in vari comuni di varie regioni (senza incappare in reati di violazione edilizie), SU DI UN FONDO, SECONDO LE LEGGI VIGENTI NEL 90% DEI COMUNI ITALIANI, CHIUNQUE PUO' REALIZZARE ENTRO I LIMITI DETTATI DALLE NORME VIGENTI FABBRICATI DESTINATI A SERVITU' DEL TERRENO AGRICOLO, SIANO ESSE ABITAZIONI PER I CONDUCENTI DEL FONDO, SIA FABBRICATI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI.
A scanso di equivoci preciso che il sottoscritto è contro le speculazioni edilizie, ma a favore del miglioramento delle condizioni delle zone agricole!
Mi devo preparare per un giudizio in tribunale?
gentile utente del forum,
preliminarmente, Le ribadisco che la materia urbanistica, dalla riforma del 2001, è demandata esclusivamente alle regioni e quindi non è possibile che una legislazione nazionale sia sovrastrutturata rispetto ad una regionale.
Nel merito, sono costretto a rilevare che Ella abbia mutato intendimento, pur senza dirlo ed esplicitarlo.
Nel punto centrale Ella dice che "per rigor di logica se uno ha un fondo e lo coltiva ai sensi dell'art. 2135 c.c. è un imprenditore agricolo..." Orbene, appuntto, Lei da per scontato ed assodato proprio quel che deve dimostrare; nel diritto non esiste nulla peer logica o di fatto, o è o non è.
Ecco perché, saltando questo passaggio essenziale, nella sostanza Ella ha mutato intendimento, pur senza darlo a dire. Il nodo è questo, non è affatto, come intende Ella che tuttti possono costruire in zona agricola, salvo che la legge regionale, in tal senso, deponga. Ella da peer scontato ciò che non lo è.
Per sua comodità, Le allego alcuni articoli della legge regionale n. 38/1999 della Regione Lazio
CAPO II
EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA
Art. 54
(Trasformazioni urbanistiche in zona agricola)
1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, 10 novembre 1997, n. 36 e 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni, nelle zone agricole è vietata:
a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla produzione vegetale, all’allevamento animale o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili; (1o)
b) ogni lottizzazione a scopo edilizio;
c) l’apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie per l’utilizzazione agricola e forestale del suolo.
Art. 55 (2)
(Edificazione in zona agricola)
1. Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti,
la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse. Eventuali edificazioni da destinare ad usi di tipo esclusivamente residenziale estensivo sono realizzabili nelle zone C di cui all’articolo 56.
2. Le nuove edificazioni di cui al comma 1 sono consentite secondo quanto previsto nel presente articolo.
3. Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere soggetti a interventi di rinnovo, fino alla demolizione e ricostruzione, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del dieci per cento delle sole superfici con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.
4. Gli edifici di cui al comma 3 ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e ricostruzione devono essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle superfici lorde utili fino al quindici per cento.
5. Le strutture adibite a scopo abitativo, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300 metri quadri per ciascun lotto inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera proprietà dell’azienda agricola. Il lotto minimo è rappresentato dall’unità aziendale minima di cui all’articolo 52, comma 3. È ammesso, ai fini del raggiungimento della superficie del lotto minimo, l’asservimento di lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d’acqua.
6. L’unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10mila metri quadri. In mancanza dell’individuazione dell’unità aziendale minima, il lotto minimo è fissato in 30mila metri quadri.
7. Gli annessi agricoli possono essere realizzati fino ad un massimo di 20 metri quadri per ogni 5mila metri quadri di terreno ed un’altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali manufatti devono essere realizzati con copertura a tetto.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nei comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti, le cui zone agricole siano caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, possono essere realizzati annessi agricoli di superficie massima di 12 metri quadri, con altezza massima di 2,30 metri lineari calcolati alla gronda, su lotti di superficie non inferiore a 1.500 metri quadri, purché gli stessi lotti siano utilizzati per lavorazioni agricole da almeno tre anni alla data della richiesta ad edificare.
9. Rientrano negli annessi agricoli i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti.
10. Il lotto minimo per cui è possibile richiedere la concessione edilizia ed i limiti dimensionali massimi degli annessi agricoli sono derogabili previa approvazione, da parte del comune, di un piano di utilizzazione aziendale presentato ai sensi dell’articolo 57.
Art. 56 (2a)
(Insediamenti residenziali estensivi)
1. Il PUCG o le sue varianti possono stabilire che limitate porzioni del territorio agricolo, contraddistinte da un elevato frazionamento delle proprietà fondiarie, siano destinate a nuovi insediamenti a bassa densità edilizia. Tali porzioni di territorio devono essere classificate come zone di espansione di cui alla lettera C del decreto del ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 e non possono comunque eccedere:
a) il venti per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti;
b) il quindici per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione fino a centomila abitanti;
c) il cinque per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti.
2. L’edificazione nelle zone di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione di un piano di lottizzazione ovvero di un altro strumento attuativo e, salvo quanto più restrittivamente disposto dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, deve rispettare le seguenti prescrizioni:
a) indice di edificabilità residenziale non superiore a 0,05 metri quadri per metro quadro, fino ad una superficie massima di 500 metri quadri;
b) lotto minimo non inferiore ai 5mila metri quadri;
c) messa a dimora di alberature in ragione di almeno una pianta per ogni 10 metri quadrati di superficie lorda utile fuori terra, con un minimo di almeno quindici piante per lotto.
3. Le zone di cui al comma 1 non possono essere ampliate in sede di variante del PUCG prima che ne sia stato utilizzato almeno l’ottanta per cento della superficie totale.
Art. 57(2b)
(Piani di utilizzazione aziendale)
1. Per le zone agricole, gli imprenditori agricoli, così come definiti all’articolo 2135 del codice civile, singoli o associati, possono presentare al comune un piano di utilizzazione aziendale (PUA) che, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzi la necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli di cui all’articolo 55.
2. Il PUA è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario, debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali, ed è sottoposto al preventivo parere della commissione edilizia comunale, integrata da un dottore agronomo forestale o da un perito agrario ovvero da un agrotecnico o un agrotecnico laureato ovvero, in caso di mancata istituzione della commissione edilizia, al preventivo parere di una commissione, nominata dal comune, di cui fanno parte un rappresentante della struttura comunale competente e due esperti esterni dottori agronomi forestali o periti agrari. Tale parere riguarda, in particolare: (2c)
a) la verifica dei presupposti agronomici e/o forestali;
b) la verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;
c) la verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore.
3. Il PUA contiene:
a) una descrizione dello stato attuale dell'azienda;
b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e delle attività connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
c) l'individuazione dei fabbricati esistenti e l'individuazione dei fabbricati presenti nell'azienda ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma;
d) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo, nonché a potenziare le strutture produttive con l'indicazione dei fabbricati da realizzare e dei terreni agricoli collegati agli stessi.
4. Il PUA può comprendere una pluralità di aree non contigue, purché, in questo caso, sia raggiunta una superficie complessiva non inferiore al lotto minimo di cui all’articolo 55.
5. Il PUA è approvato dal comune e si realizza attraverso un'apposita convenzione che, oltre a quanto previsto dall'articolo 76, stabilisce in particolare l'obbligo per il richiedente di:
a) effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;
b) non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del piano;
c) non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare per almeno dieci anni dall'ultimazione della costruzione;
d) non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le costruzioni stesse;
e) asservire le edificazioni ai terreni alla cui capacità produttiva esse si riferiscono.
6. Il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 5, lettere b) e c) è trascritto a cura e spesa del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.
Art. 58
(Vincolo di inedificabilità)
1. All’atto del rilascio della concessione edilizia per le costruzioni da realizzare ai sensi degli articoli 55, 56 e 57, viene istituito un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, sul fondo di pertinenza dell’edificio per cui si è richiesta la concessione.
2. Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione ai sensi dell’articolo 55. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente, riduce od elimina il vincolo.
p.s.
il riferimento al fatto reato è improprio proprio perchè strettamente connesso alla possibilità di richiedere il permesso a costruire in zona agricola