Buongiorno,
con il limite di 50 galline ovaiole (da 1 a 50), per la vendita diretta di uva, la normativa prevede:
1 - la registrazione presso il servizio veterinario della azienda sanitaria locale;
2 - la registrazione come imprenditore agricolo non professionale presso la Camera di Commercio con assegnazione di P.IVA al fine di poter effettuare la “vendita diretta” delle uova;
3 - l'applicabilità del regime IVA in esonero (applicabile agli imprenditori agricoli non professionali che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro);
4 - che le uova
non devono essere marchiate con il codice del produttore
a condizione che il nome e l’indirizzo del produttore e la data di produzione siano indicati nel punto vendita o comunicati all’acquirente nel caso di vendita porta a porta;
5 - che non è obbligatorio fare lo scontrino fiscale in regime fiscale speciale di cui al precedente punto 3.
Per maggiori e ulteriori approfondimenti vedi:
https://www.politicheagricole.it/flex/c ... agina/6543Saluti, Gianni