28/07/2022, 17:34
la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali sono considerate attività agricole, ai sensi dell’art, 2135 del codice civile e sono consentite all’imprenditore agricolo senza necessità di autorizzazione.
La norma stabilisce altresì che “il risultato dell’attività di coltivazione o di raccolta delle singole specie di piante officinali può essere impiegato direttamente, oppure essere sottoposto a operazioni di prima trasformazione indispensabili alle esigenze produttive, consistenti nelle attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola, nel caso in cui quest’ultima attività necessiti di essere effettuata con piante e parti di piante fresche appena raccolte. È altresì inclusa nella fase di prima trasformazione indispensabile alle esigenze produttive qualsiasi attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera.
L’art. 1, comma 7, esclude dall’ambito di applicazione del decreto la vendita al consumatore finale e le attività successive alla prima trasformazione che rimangono disciplinate dalle specifiche normative di settore.
Esclude altresì le preparazioni estemporanee ad uso alimentare, conformi alla legislazione alimentare, che sono destinate al singolo cliente, vendute sfuse e non preconfezionate, e costituite da piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante. Tali preparazioni sono consentite, oltre che ai farmacisti, solo a coloro che sono in possesso del titolo di erborista conseguito ai sensi della normativa vigente.
31/07/2022, 14:41
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