|
|
|
Autore |
Messaggio |
chicken
Iscritto il: 14/04/2017, 22:45 Messaggi: 186 Località: sud astigiano
Formazione: Laurea
|
mi permetto: si parlava di apparenza del possesso; va detto che il possesso clandestino ossia nascosto non giova per l'usucapione, vi giova solamente quando la clandestinità è cessata, pertanto il possesso deve essere visibile ed esercitato alla luce del sole.
Ricordiamoci che il possesso non è un diritto, è un POTERE DI FATTO sulla cosa. Un potere, ossia una situazione di ingerenza e controllo del bene, pertanto non basta che il proprietario dimostri di possedere anche lui x interrompere un'attività da parte di terzi considerabile valida x usucapire. Per interrompere il possesso utile x usucapire è necessario un atto "materiale" (che si protragga x almeno un anno) o un'azione legale. Non basta MAI la semplice "raccomandata" di diffida, essendo, lo ripeto, il possesso una relazione materiale col bene. Chi esercita il potere di fatto sulla cosa, si presume che stia possedendo. Spetta a chi vuole dimostrare il contrario dimostrare che è solo detenzione.
|
25/09/2017, 23:59 |
|
|
|
|
Chi c’è in linea |
Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti |
|
Non puoi aprire nuovi argomenti Non puoi rispondere negli argomenti Non puoi modificare i tuoi messaggi Non puoi cancellare i tuoi messaggi Non puoi inviare allegati
|
|
|
|