magari qualcuno di voi riusciva a darmi una mano. uno puo' fare benissimo una cosa senza che debba essere comunque la sua professione no ?
Prima di tutto, per poter ritracciare in maniera precisa e sicura i confini di un terreno, c'è bisogno di alcune conoscenze topografiche e di alcuni strumenti topografici. Comunque Se prendi la mappa dell'intero foglio ,vedi che sono rappresentate le sagome dei terreni e all'interno delle sagome vi è un numero. Prendi la visura e leggi sotto la scritta particella il numero. Prendi la mappa dell'intero foglio e ricerchi il numero che hai letto nella visura. La sagoma che presenta al suo interno il numero che hai letto sulla visura, è la sagoma del tuo terreno. Ora sai che forma ha! E qui inizia il difficile. Cerca di inividuare dei terreni vicino al tuo dove sono segnati i confini,o altrimenti dei punti di riferimento presenti sul terreno e sulla carta a cui appoggiarti per poter tracciare il terreno. Ora utilizzando degli strumenti che ti consentono di misurare angoli e distanze, appoggiandoti a i punti di riferimento individuati in precedenza, ritracci i confini, ricordando che la mappa è in scala. (Il fattore di scala indica quante volte la misura reale viene ridotta nella rappresentazione grafica.)
io tramite magheggi vari sono riuscito a sovrapporre la mappa con le particelle su una foto di google earth. per quanto riguardai i confini o punti fiduciari non c'e' niente essendo bosco. pero' mi e' venuta una idea. ma se mi prendessi da google earth le coordinate e poi andassi con un gps ? non potrei risalire al contorno della particella ?
Se i proprietari si sono allargati tu come fai a convincerli con il tuo gps? Il gps può essere solo utile a te per renderti conto, ma poi la cosa piu' sensata da fare è chiamare un tecnico, un geometra viene ed il gioco è fatto.
Si la precisione di un gps ''normle'' non geodetico, è dell'ordine del metro, stessa precisione la si ha prendendo le coordinate da google maps. Potresti trovarti il confine un paio di metri piu in là del dovuto. Per il tecnico prova a chiedere.
Mi permetto di intervenire. La questione sui confini di proprietà è leggermente diversa da come l'avete esaminata.
Le mappe catastali in Italia NON hanno carattere probatorio. Il confine di proprietà è dato secondo le prescrizioni del Codice Civile, ovvero secondo gli elementi distintivi sul territorio. Quindi: recinzioni, muretti a secco, termini di proprietà (dalle mie parti si chiamano "fitte"), pali, eventualmente filari di alberi, asserzioni dei confinanti. Tutto ciò, ovviamente vale se c'è accordo tra i confinanti e riconoscimento reciproco dei punti di confine. Se i confinanti si sono "allargati", e i confini non sono materializzati, l'attuale proprietario può mandare lettere ai confinanti per il riconoscimento mutuo delle linee di confine, da effettuare in "contraddittorio" alla eventuale presenza dei rispettivi tecnici di fiducia, i quali redigeranno un verbale controfirmato dalle parti, apporranno le fitte di confine, quindi la materializzazione dei confini stessi e, se la mappa catastale non rispecchia la situazione così ottenuta, dovranno redigersi atti di aggiornamento delle mappe catastali con eventuale frazionamento e fusione di particelle. Solo se questo tipo di accordo non può raggiungersi, la parte interessata dovrebbe rivolgersi a un giudice di pace che nominerà un tecnico di ufficio che da sopralluogo prenderà prima in considerazioni gli elementi identificativi sul territorio e solo in mancanza di questi, ovvero in extrema ratio, prenderà come riferimento i confini e le distanze secondo la mappa catastale nella relazione da consegnare al giudice. In tal modo il giudice emetterà la sentenza e sul territorio dovranno riportarsi i confini lì descritti, con eventuale aggiornamento delle mappe catastali (se necessario). Il riferimento e le distanze delle mappe catastali, nella fase attuale come descritta dal forumer cioè in mancanza di confini materializzati, potrebbe prendersi in considerazione come "riferimento personale", ovvero come "suggerimento" per giungere ad un accordo bonario tra i confinanti con materializzazione degli stessi e redazione del verbale di accordo che, a rigore, andrebbe registrato essendo un accordo privato tra le parti perchè possa avere rilevanza giuridica. Saluti
caro mirkan..ma cosa c'entra il giudice di pace? Prima di scrivere ...di cose legali...sarebbe opportuno documentarsi....La competenza giurisdizionale è del Tribunale in composizione monocratica... Art. 7. (1) (Competenza del giudice di pace)
Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore euro 5.000,00 quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 20.000,00.
È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
Gentile avv. Cimatti, avevo esaminato in passato la materia in quanto stavo per affrontare un impegno professionale simile a quello di cui si discute. Benchè, per scelta del cliente, non vi sia più stata necessità del mio intervento tecnico, avevo esaminato proprio l'art. 7 del C.p.c. che Ella ha riportato, ed in particolare il terzo periodo, punto 1)
ivanocimatti ha scritto:.... Art. 7. (1) (Competenza del giudice di pace) ..... È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
Per "cause relative ad apposizione di termini" si intende i termini di confine, quelli che io ho chiamato "fitte" con termine dialettale. Se poi vi è effettiva competenza del Tribunale in composizione monocratica, lascio la materia agli operatori del diritto. Nella risposta al forumer avevo pù che altro interesse di chiarire il livello di valenza delle mappe catastali, materia su cui noto che vi è parecchia confusione tra i proprietari di terreni. Saluti
Ragazzi, lasciate le questioni giuridiche agli avvocati. Non Vi improvvisate. Vi allego uno stralcio del commentario al cpc La dottrina sottolinea come l'azione di apposizione di termini, a cui si riferisce la competenza per materia del giudice di pace, debba essere tenuta distinta dall'azione di regolamento dei confini. La prima (art. 951 c.c.) ricorre quando l'oggetto della domanda si esaurisce nella richiesta della semplice e materiale apposizione di segni esteriori visibili di un confine prestabilito e non conteso; la seconda (art. 950 c.c.), invece, presuppone che il confine sia incerto, e pertanto la controversia investe l'estensione e i limiti dei rispettivi diritti dei confinanti [Acone, Santulli, Competenza. II) Diritto processuale civile, in EG, VII, Roma, 1988, 17; D'Onofrio, 17; Gionfrida, 58; Satta, 85; Segrè, 129; si veda inoltre Andrioli, Commento, 48; Id., Diritto processuale civile, I, Napoli, 1979, 172]. Soltanto la prima azione rientra nella competenza esclusiva per materia del giudice di pace, mentre la seconda, poiché riguarda beni immobili, esula da tale competenza (v. sub art. 15, par. 7); ma se la domanda di apposizione di termini è cumulata come accessoria all'azione di regolamento dei confini, essa viene assorbita da quest'ultima e va esaminata dal tribunale (così Tedoldi, 746).