aldina ha scritto:sono proprietaria di una strada privata sulla quale il mio vicino ha un diritto di servitù di passo pedonale per accedere alla propria abitazione.
i rami della sua siepe, oramai cresciuti, invadono la strada privata.
posso pretendere che lui li tagli e, se sì, devo consentire che passi e permanga - per il tempo necessario - sulla strada privata?
eventualmente posso provvedervi direttamente io?
grazie
devo parzialmente rettificare ed integrare le altrui opinioni.
L'albero, i cui rami protendono oltre il fondo limitrofno, non diviene per ciò stesso di proprietà indivisa oppure similarre, quanto legittima il danneggiato a tagliarli laddove possibile. Ti cito, al riguardo, l'art. 896 c.c.
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.