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taglio siepe

26/01/2010, 18:16

sono proprietaria di una strada privata sulla quale il mio vicino ha un diritto di servitù di passo pedonale per accedere alla propria abitazione.
i rami della sua siepe, oramai cresciuti, invadono la strada privata.
posso pretendere che lui li tagli e, se sì, devo consentire che passi e permanga - per il tempo necessario - sulla strada privata?
eventualmente posso provvedervi direttamente io?
grazie

Re: taglio siepe

26/01/2010, 19:02

I rami che invadono la tua proprietà li puoi tagliare.
Marco

Re: taglio siepe

26/01/2010, 19:58

qui in Romagna molte liti sono proprio per piante sui confini... mi ricordo in particolare pochi anni fa un caso di un signore chiamiamolo A aveva un albicocco che sporgeva praticamente per metà nella proprietà del vicino, B (con il quale vi erano già ruggini antiche) il vicino B ha imbracciato il motosega e segato a metà l'albero per l'altezza... ci fu una forte lite e il risultato fu che aveva ragione B in quanto le piante che invadono le proprietà altrui diventano automaticamente quella porzione del vicino...

tornando a noi... prova gentilmente a chiedere al signore se taglia lui la siepe... in caso contrario fallo tu... non può attaccarsi a niente... hai tutte le ragioni tu... anche se la pianta muore che il tronco è per la maggiorparte sulla strada

Re: taglio siepe

26/01/2010, 20:50

aldina ha scritto:sono proprietaria di una strada privata sulla quale il mio vicino ha un diritto di servitù di passo pedonale per accedere alla propria abitazione.
i rami della sua siepe, oramai cresciuti, invadono la strada privata.
posso pretendere che lui li tagli e, se sì, devo consentire che passi e permanga - per il tempo necessario - sulla strada privata?
eventualmente posso provvedervi direttamente io?
grazie

devo parzialmente rettificare ed integrare le altrui opinioni.
L'albero, i cui rami protendono oltre il fondo limitrofno, non diviene per ciò stesso di proprietà indivisa oppure similarre, quanto legittima il danneggiato a tagliarli laddove possibile. Ti cito, al riguardo, l'art. 896 c.c.

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.
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