Ho una proprietà che confina con un fosso, oltre il quale c’è una strada, censita come strada vicinale. Dato che il mio terreno confina appunto con il fosso, e non con la strada, vorrei sapere se posso in ogni caso considerarmi frontista e dunque avere il diritto di passaggio su di essa. Il problema sorge dal fatto che il proprietario del terreno su cui passa la strada vi ha posto dei cancelli impedendo l’accesso. Grazie dell’attenzione
Sì, certo, non può chiuderla, trattandosi di strada destinata al passaggio dei frontisti. Ma io, appunto, posso considerarmi un frontista? Ripeto, tra il mio terreno e la strada, s'interpone un canale di bonifica.
La questione è complessa ma così riassumibile : le strade possono avere natura “demaniale”, “vicinale” o “privata”. Il distinguo fondamentale tra "vicinale privata" o "pubblica" è dato dall'identificazione a Catasto della stessa con numero di particella o meno, nella prima ipotesi la strada risulterà inequivocabilmente rappresentata in mappa ed intestata a Ditta di qualcuno (e potrà anche essere assoggettata a pubblico transito il cui passaggio esercitato "iure servitutis pubblicae" dovrà essere esercitato da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale), nella seconda, oltre all'indispensabile rappresentazione in mappa non porterà alcun identificativo numero catastale e concorrerà a formare il Demanio strade del Comune e, per legge, farà parte della partita speciale assieme a tutte le altre strade pubbliche dell'Ente. Le strade vicinali (pubbliche), per il Catasto che applica il D.M. 1° marzo 1949, fanno quindi parte del Demanio Comunale.
Per ciò che riguarda le cosiddette strade vicinali private, credo che lo "iure servitutis pubblicae" possa essere esercitato solo dai frontisti. Il problema è che non so se definirmi tale.
come detto da OUESSANT, la questione è complessa e gli elementi forniti non sono sufficienti per poter dare risposte certe, pertanto mi limito a fornire, in sintesi, qualche chiarimento che, forse, potrà essere utile per collocare meglio il caso.
Sono vicinali pubbliche le vie di proprietà privata, soggette a pubblico transito;
Sono demaniali le strade che appartengono agli Enti pubblici (Comune, Consorzi, ecc.);
Sono, invece, private (non nel senso di titolarità, ma nel senso di mancanza di pubblico passaggio) le vie cosiddette agrarie o vicinali private costituite da passaggi in comunione incidentale tra i proprietari dei fondi latistanti serviti da quei medesimi passaggi e nate con la messa a disposizione di una parte del proprio terreno da parte di ciascun proprietario frontista;
In ogni caso non si può impedire il transito “a chi ne ha diritto”.
La giurisprudenza non riconosce contiguità tra i fondi separati da un canale demaniale ma nel caso di accesso ad una strada può essere diverso, sempre se si ha il diritto di accedervi.
Nel primo e secondo caso non vi è dubbio su tale diritto ma nel terzo caso, se non diversamente stabilito con atti e documenti o con servitù acquisita nel tempo (usucapione), non credo sia possibile reclamare alcun diritto.
Pertanto è fondamentale sapere l'effettiva classificazione della strada vicinale.
Potrebbe essere altrettanto utile sapere se, prima dell’apposizione della chiusura, la strada era utilizzata per il transito con accesso al fondo e da quanto tempo e se il fondo di che trattasi è servito da altri accessi alla via pubblica.
Anche il canale di bonifica riveste importanza per la sua ubicazione.
Se la strada vicinale,ante realizzazione canale ricadeva sul confine fra i due fondi (al 50%) avresti dei diritti. Però bisogna vedere l'uso che il fondo di Nicolamor ne fa ceva in un passato recente
Ringrazio tutti per i preziosi chiarimenti. La strada in questione è sicuramente classificata come "vicinale privata" (m'informerò meglio, ma ne sono quasi sicuro) e non sono obbligato a percorrerla per accedere al mio fondo. Sarei obbligato a percorrerla se volessi raggiungere la spiaggia in bicicletta, ma questo è un altro discorso. Grazie ancora, siete stati davvero molto disponibili.