Soccida
Era un contratto che interessava il bestiame, in cui un soccidante affidava le cure di un gregge o di una mandria al soccidario, il quale aveva l'obbligo di allevarlo e di trasformare i prodotti. Gli utili venivano ripartiti in percentuale.
Si hanno varie forme di soccida:
- soccida semplice, in cui il bestiame è conferito dal soccidante (artt. 2171-2181 C.C.);
- soccida parziaria, in cui il bestiame è conferito da entrambe le parti nella proporzione stabilita (artt. 2182-2185 C.C.);
- soccida con conferimento di pascolo, in cui il bestiame è conferito dal soccidario, mentre il soccidante conferisce il terreno per il pascolo (art. 2186 C.C.).
La Legge 203 del 1982 prevede la conversione in affitto dei contratti di soccida con conferimento di pascolo e di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, e quando l'apporto del bestiame da parte del soccidante sia inferiore al 20% dell'intero bestiame conferito. Il contratto di soccida ha avuto una ripresa ed una espansione notevole in questi ultimi anni a causa della diffusione di alcune forme di integrazione contrattuale tra allevatori ed industrie fornitrici di mangimi. Questo si verifica sempre più di frequente nel caso di polli, tacchini, suini, bovini da ingrasso. L'industria fornisce i soggetti da allevare (pulcini, tacchinetti, suinetti svezzati, vitelli da ristallo), i mangimi, i medicinali, l'assistenza tecnica e sanitaria, mentre l'agricoltore fornisce i locali, la manodopera e, nel caso dei bovini, l'insilato di mais. Alla fine del periodo di ingrasso, dal rapporto tra l'incremento in peso dei capi e il peso dei mangimi somministrati, si ricava l'indice di conversione dei mangimi. Al contratto è allegata una tabella che fornisce, per ogni rapporto di conversione, la quota di riparto del prodotto tra soccidante e soccidario. All'atto della sottoscrizione del contratto viene indicato anche il prezzo al quale il prodotto sarà ritirato a ciclo concluso. Soccidante e soccidario (allevatore).
http://www.agraria.org/estimo%20economi ... iativi.htm