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soccida in azienda zootenica: esiste ancora? 
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salve a tutti. ho un quesito da proporre.
La legge 203/82 ha di fatto vietato la stipula di nuovi contratti di mezzadria e di soccida, imponendo la conversione di quelli in essere in contratti d'affitto oppure la cessazione entro dieci anni dalla campagna agraria 82/83 (almeno questo mi è parso di capire).
Circa 3 anni orsono, a causa di gravi problemi di salute di mio padre abbiamo incaricato un suo collaboratore avventizio di occupasi della nostra piccola azienda zootecnica (50 Ha di terreno per 250 capi ovini).
Le condizioni stabilite verbalmente, ovvero senza la stipula di alcun contratto, erano quelle riconducibili al contratto di soccida: noi impegnavamo il capitale partecipando alla metà delle spese ed il collaboratore partecipava con lavoro (100%) e spese (50%).
La domanda è : essendo giunto il momento di chiudere il rapporto, tenendo conto che all'origine (tre anni fà) era vietato di stipulare contratti di soccida, devo riconoscere al collaboratore oneri previdenziali, liquidazione e quant'altro?
E ancora, tenuto conto che il collaboratore non ha fatto confluire nella "società" neanche un capo di bestiame ne tantomeno terreni di sua proprietà non sarebbe più razionale ricondurre il rapporto ad un affitto d'azienda ?
Chi volesse illuminarmi in proposito farebbe cosa gradita, non foss'altro perchè non essendomi mai occupato dell'azienda, non essendo del settore e non ricevendo chiari aiuti dalle associazioni di categoria al momento brancolo nel buio.
grazie Romualdo


13/11/2012, 11:48
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La soccida semplice non è stata abolita con la legge n. 203 del 1982. E' stata utilizzata come contratto base nel caso dell'integrazione verticale, tanto diffusa soprattutto nel settore avicolo.

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13/11/2012, 19:25
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grazie a marco per il contributo, tuttavia insisto nel sottolineare che la materia non è chiara:
questo, per esempio, è ciò che dice l'inps

Nella mezzadria ( art. 2141 c.c,) .il concedente di un fondo e di casa colonica, ed il mezzadro si associano per la coltivazione del fondo stesso e l'esercizio delle attività connesse, con lo scopo di dividere i prodotti e gli utili.
Nella colonia parziaria ( art. 2164 c.c.), il concedente del fondo ed uno o più coloni si associano per la coltivazione del fondo stesso e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividere gli utili e i profitti.
Nella soccida ( art. 2170 c.c.) il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame dividendone l’accrescimento nonché i prodotti derivanti dall’attività stessa.
Detti contratti con l’entrata in vigore della legge 203/82 sono stati vietati e pertanto sono in via di estinzione

questo è il link dell' inps
https://servizi.inps.it/portale/default ... =6223&p4=2
che dire ?


14/11/2012, 12:12
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Soccida
Era un contratto che interessava il bestiame, in cui un soccidante affidava le cure di un gregge o di una mandria al soccidario, il quale aveva l'obbligo di allevarlo e di trasformare i prodotti. Gli utili venivano ripartiti in percentuale.
Si hanno varie forme di soccida:

- soccida semplice, in cui il bestiame è conferito dal soccidante (artt. 2171-2181 C.C.);

- soccida parziaria, in cui il bestiame è conferito da entrambe le parti nella proporzione stabilita (artt. 2182-2185 C.C.);

- soccida con conferimento di pascolo, in cui il bestiame è conferito dal soccidario, mentre il soccidante conferisce il terreno per il pascolo (art. 2186 C.C.).

La Legge 203 del 1982 prevede la conversione in affitto dei contratti di soccida con conferimento di pascolo e di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, e quando l'apporto del bestiame da parte del soccidante sia inferiore al 20% dell'intero bestiame conferito. Il contratto di soccida ha avuto una ripresa ed una espansione notevole in questi ultimi anni a causa della diffusione di alcune forme di integrazione contrattuale tra allevatori ed industrie fornitrici di mangimi. Questo si verifica sempre più di frequente nel caso di polli, tacchini, suini, bovini da ingrasso. L'industria fornisce i soggetti da allevare (pulcini, tacchinetti, suinetti svezzati, vitelli da ristallo), i mangimi, i medicinali, l'assistenza tecnica e sanitaria, mentre l'agricoltore fornisce i locali, la manodopera e, nel caso dei bovini, l'insilato di mais. Alla fine del periodo di ingrasso, dal rapporto tra l'incremento in peso dei capi e il peso dei mangimi somministrati, si ricava l'indice di conversione dei mangimi. Al contratto è allegata una tabella che fornisce, per ogni rapporto di conversione, la quota di riparto del prodotto tra soccidante e soccidario. All'atto della sottoscrizione del contratto viene indicato anche il prezzo al quale il prodotto sarà ritirato a ciclo concluso. Soccidante e soccidario (allevatore).

http://www.agraria.org/estimo%20economi ... iativi.htm

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14/11/2012, 22:51
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ergo: la soccida semplice (artt. 2171-2181 C.C.) esiste ancora e non è mai stata cassata ! Tantomeno dalla L 203-82.
grazie


15/11/2012, 19:35
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1° ma nelle condizioni iniziali stabilite verbalmente cosa era stato stabilito riguardo a oneri liquidazione ecc.? nulla? allora nulla ha da pretendere una parte dall'altra!

2° il contratto di soccida non è un contratto di lavoro ed è ovvio che metti in crisi l'inps se gli chiedi se devi versare gli oneri o liquidazione.

3° puoi convertirlo a contratto di affitto: lui ti deve comprare gli animali. a quel punto tu gli affitti il fondo e lui ci fa pascolare i suoi animali.

ciao


17/11/2012, 0:47
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