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Rilascio podere con fabbricato colonico
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Altimone
Iscritto il: 24/01/2010, 23:29 Messaggi: 3
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Buona sera. Siccome è il mio primo intervento, mi presento: sono Marco e sono un nuovo praticante avvocato. Sono capitato sul forum, perché sto cercando informazioni circa la procedura di rilascio di un podere con fabbricato colonico, oggetto di convenzione ex art. 45 l. n. 203/82, compito che mi è stato affidato dal mio dominus.
In particolare, senza entrare troppo nello specifico per non violare le regole del forum, illustro la fattispecie: il predetto contratto di affitto ha durata pattuita in deroga alle previsioni legali di soli tre anni; il termine di durata è scaduto il 31 agosto 2009. E' stata esperita la procedura di conciliazione avanti la commissione provinciale, che ha dato esito negativo. Ora è necessario agire in giudizio.
Leggendo la legge agraria, però, non ho compreso bene se sia possibile utilizzare la procedura sommaria di sfratto per finita locazione ovvero se io sia vincolato ad instaurare un processo di cognizione, benché strutturato con rito del lavoro. Ho provato a cercare anche sulla banca dati dello studio, ma non ho trovato un gran che.
Grazie.
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24/01/2010, 23:45 |
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ivanocimatti
Sez. Aspetti Legali in Agricoltura
Iscritto il: 22/05/2008, 15:13 Messaggi: 1149 Località: Roma
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Altimone ha scritto: Buona sera. Siccome è il mio primo intervento, mi presento: sono Marco e sono un nuovo praticante avvocato. Sono capitato sul forum, perché sto cercando informazioni circa la procedura di rilascio di un podere con fabbricato colonico, oggetto di convenzione ex art. 45 l. n. 203/82, compito che mi è stato affidato dal mio dominus.
In particolare, senza entrare troppo nello specifico per non violare le regole del forum, illustro la fattispecie: il predetto contratto di affitto ha durata pattuita in deroga alle previsioni legali di soli tre anni; il termine di durata è scaduto il 31 agosto 2009. E' stata esperita la procedura di conciliazione avanti la commissione provinciale, che ha dato esito negativo. Ora è necessario agire in giudizio.
Leggendo la legge agraria, però, non ho compreso bene se sia possibile utilizzare la procedura sommaria di sfratto per finita locazione ovvero se io sia vincolato ad instaurare un processo di cognizione, benché strutturato con rito del lavoro. Ho provato a cercare anche sulla banca dati dello studio, ma non ho trovato un gran che.
Grazie. caro collega, mi pare impossibile che tu non abbia trovato nulla perchè, sul punto, vi sono decine e decine di sentenze. Detto questo, al riguardo, la legge prevede che, se valido il patto ex art. 45, si possa pretendere, dal giudice speciale (sezioni agrarie) lo sfrattto per finita locazione
_________________ avv. Ivano Cimatti
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26/01/2010, 21:35 |
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Altimone
Iscritto il: 24/01/2010, 23:29 Messaggi: 3
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ivanocimatti ha scritto: [ Detto questo, al riguardo, la legge prevede che, se valido il patto ex art. 45, si possa pretendere, dal giudice speciale (sezioni agrarie) lo sfrattto per finita locazione In primo luogo, ringrazio per la cortesia della risposta. Posto che in studio non ci sono banche dati o riviste specifiche di diritto agrario, quello che io ho recuperato è - salvo pronunzie pretorili assai risalenti nel tempo - tutto nel senso della inapplicabilità dell'art. 657 c.p.c. alle controversie per il rilascio del fondo, nonostante appunto l'art. 657 indichi espressamente l'affitto al coltivatore diretto, quale caso per poter agire mediante sfratto. In proposito, posso citare Trib. Parma, sez. agr., 16-6-2005 (ord.): "Il procedimento per convalida di sfratto di cui all'art. 657 e ss. cpcp è inapplicabile alle controversie che rientrano nella competenza delle Sezioni specializzate agrarie. Pertanto, il giudice agrario adìto con citazione per convalida di sfratto per finita locazione ovvero per morosità, ritenuta la propria competenza, pronuncia ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 cpc e dispone la continuazione della causa avanti a sé". Anche Corte Cass. 29 aprile 1993 n. 5025 definisce inapplicabile al contratto di affitto di fondi rustici il provedimento di convalida di sfratto ex artt. 657 e ss cpc. Infine, da ultimo, su DeJure, ho reperito la seguente massima: "A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 l. 14 febbraio 1990, n. 29 - con il quale è stato disposto che tutte le controversie agrarie sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie - deve escludersi llammissibilità del procedimento di convalida (art. 657 e ss. c.p.c.) in materia di rapporti agrari , posto che la richiamata attribuzione di tutte le controversie agrarie al giudice specializzato ha determinato llabrogazione per incompatibilità, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. c.c., dell'art. 657 c.p.c. nella parte dedicata ai rapporti agrari " (Tribunale Nocera Inferiore sez. agraria, 18 aprile 2008). Alla luce di queste pronunzie, io sono dell'idea di non tentare lo sfratto, salvo che mi sia sfuggito qualcosa (magari una riforma recente); certo che - a sentimento - la procedura standard (rito del lavoro), mi pare molto più gravosa in tema di onere probatorio e più lunga. Grazie.
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28/01/2010, 11:09 |
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ivanocimatti
Sez. Aspetti Legali in Agricoltura
Iscritto il: 22/05/2008, 15:13 Messaggi: 1149 Località: Roma
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Altimone ha scritto: ivanocimatti ha scritto: [ Detto questo, al riguardo, la legge prevede che, se valido il patto ex art. 45, si possa pretendere, dal giudice speciale (sezioni agrarie) lo sfrattto per finita locazione In primo luogo, ringrazio per la cortesia della risposta. Posto che in studio non ci sono banche dati o riviste specifiche di diritto agrario, quello che io ho recuperato è - salvo pronunzie pretorili assai risalenti nel tempo - tutto nel senso della inapplicabilità dell'art. 657 c.p.c. alle controversie per il rilascio del fondo, nonostante appunto l'art. 657 indichi espressamente l'affitto al coltivatore diretto, quale caso per poter agire mediante sfratto. In proposito, posso citare Trib. Parma, sez. agr., 16-6-2005 (ord.): "Il procedimento per convalida di sfratto di cui all'art. 657 e ss. cpcp è inapplicabile alle controversie che rientrano nella competenza delle Sezioni specializzate agrarie. Pertanto, il giudice agrario adìto con citazione per convalida di sfratto per finita locazione ovvero per morosità, ritenuta la propria competenza, pronuncia ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 cpc e dispone la continuazione della causa avanti a sé". Anche Corte Cass. 29 aprile 1993 n. 5025 definisce inapplicabile al contratto di affitto di fondi rustici il provedimento di convalida di sfratto ex artt. 657 e ss cpc. Infine, da ultimo, su DeJure, ho reperito la seguente massima: "A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 l. 14 febbraio 1990, n. 29 - con il quale è stato disposto che tutte le controversie agrarie sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie - deve escludersi llammissibilità del procedimento di convalida (art. 657 e ss. c.p.c.) in materia di rapporti agrari , posto che la richiamata attribuzione di tutte le controversie agrarie al giudice specializzato ha determinato llabrogazione per incompatibilità, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. c.c., dell'art. 657 c.p.c. nella parte dedicata ai rapporti agrari " (Tribunale Nocera Inferiore sez. agraria, 18 aprile 2008). Alla luce di queste pronunzie, io sono dell'idea di non tentare lo sfratto, salvo che mi sia sfuggito qualcosa (magari una riforma recente); certo che - a sentimento - la procedura standard (rito del lavoro), mi pare molto più gravosa in tema di onere probatorio e più lunga. Grazie. collega, non ti posso certo io insegnare la materia agraria. ti posso solo dire che, nel rito agrario, la vicenda funziona così. a) tentativo di conciliazione b) ricorso alle sezioni speciali agrarie (rito lavoro) ... Nel sistema delineato dalla legge n. 203 del 1982, in virtù del secondo comma dell'art. 45 della stessa le parti - ove assistite regolarmente dalle rispettive organizzazioni di categoria - possono stipulare validamente accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari anche con riguardo all'elemento temporale del rapporto, con la conseguenza che l'art. 2 della medesima legge n. 203 del 1982, relativo alla previsione della durata minima per i contratti in corso e per quelli in regime di proroga, non trova applicazione nei confronti dei rapporti per i quali il diritto alla proroga o alla durata minima legale sia stato dall'affittuario rinunciato mediante accordi così validamente stipulati. Cass. civ. Sez. III, 13-12-2005, n. 27440 (rv. 585981
_________________ avv. Ivano Cimatti
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29/01/2010, 12:58 |
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Altimone
Iscritto il: 24/01/2010, 23:29 Messaggi: 3
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ivanocimatti ha scritto: collega, non ti posso certo io insegnare la materia agraria. ti posso solo dire che, nel rito agrario, la vicenda funziona così. a) tentativo di conciliazione b) ricorso alle sezioni speciali agrarie (rito lavoro)
Ti ringrazio per la Tua cortesia; la mia domanda era soltanto se fosse applicabile l'art. 657 c.p.c. anche avanti le sezioni specializzate agrarie. Mi sono fatto l'idea che ciò non sia possibile; quindi si dovrà procedere al rilascio del fondo mediante ricorso, seguendo il rito del lavoro. Grazie ancora per la disponibilità.
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29/01/2010, 20:31 |
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ivanocimatti
Sez. Aspetti Legali in Agricoltura
Iscritto il: 22/05/2008, 15:13 Messaggi: 1149 Località: Roma
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Altimone ha scritto: ivanocimatti ha scritto: collega, non ti posso certo io insegnare la materia agraria. ti posso solo dire che, nel rito agrario, la vicenda funziona così. a) tentativo di conciliazione b) ricorso alle sezioni speciali agrarie (rito lavoro)
Ti ringrazio per la Tua cortesia; la mia domanda era soltanto se fosse applicabile l'art. 657 c.p.c. anche avanti le sezioni specializzate agrarie. Mi sono fatto l'idea che ciò non sia possibile; quindi si dovrà procedere al rilascio del fondo mediante ricorso, seguendo il rito del lavoro. Grazie ancora per la disponibilità. collega presumo che forse non rammenti che il rito agrario si svolge necessariamente secondo il rito locatizio e quindi secondo le norme del rito lavoristico....
_________________ avv. Ivano Cimatti
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29/01/2010, 21:21 |
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