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REGISTRO DEI TRATTAMENTI : E' OBBLIGATORIO SEMPRE ?
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silmat13
Iscritto il: 04/10/2016, 18:50 Messaggi: 4
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Buongiorno . Uso il prodotto MANISOL per fertilizzare i miei olivi . Non essendo un fitofarmaco e non essendo neppure necessario esibire un patentino per comprare tale prodotto al negozio ( cioè te lo danno con scontrino senza bisogno di esibire il patentino che abilita l operatore a utilizzare il prodotto ) vorrei la conferma che NON sussiste neppure l obbligo di compilare e tenere aggiornato il Registro Dei Trattamenti relativamente all' uso di questo prodotto . E' giusto ? Grazie per l 'attenzione
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09/09/2020, 10:53 |
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monta9
Iscritto il: 14/09/2015, 18:21 Messaggi: 1840 Località: Pisa
Formazione: Medico Veterinario
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silmat13 ha scritto: Buongiorno . Uso il prodotto MANISOL per fertilizzare i miei olivi . Non essendo un fitofarmaco e non essendo neppure necessario esibire un patentino per comprare tale prodotto al negozio ( cioè te lo danno con scontrino senza bisogno di esibire il patentino che abilita l operatore a utilizzare il prodotto ) vorrei la conferma che NON sussiste neppure l obbligo di compilare e tenere aggiornato il Registro Dei Trattamenti relativamente all' uso di questo prodotto . E' giusto ? Grazie per l 'attenzione Se non è un fitofarmaco e non hanno richiesto il patentino allora sei in regola. Se però sei un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo e possiedi un'azienda con partita IVA devi comunque possedere il suddetto registro, dato che in teoria dovresti usufruire dei fitofarmaci. Dovresti anche avere, nel caso, anche il registro di carico e scarico dei tuoi prodotti. Qualcuno mi corregga se ho scritto delle inesattezze.
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09/09/2020, 19:57 |
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Alessandro1944
Iscritto il: 03/09/2017, 10:18 Messaggi: 2590 Località: bassa Valsusa
Formazione: Buoni studi
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Il mio supporto alla questione è sostanzialmente quello di riportare in calce il testo della comma 3 art. 42 del DPR 23 aprile 2001, n.290, che seconde me fa testo. In sintesi: - il Registro dei trattamenti (noto come QdC= "quaderno di campagna") è obbligatorio se si è un utilizzatore professionale di Prodotti fitosanitari (PF); - cosa sia il Prodotto fitosanitario (termine di legge che fa pulizia dei vari 'fitofarmaco'. 'agrofarmaco', 'pesticida', 'antiparassitario', 'presidio fitosanitario') è stabilito dal Regolamento CE n. 1107/2009, art. 2 c. 1. Poiché i PF hanno obbligatoriamente una Etichetta CLP (= Certification, Labelling, Packaging), tutto ciò che non ha tale etichetta non è un PF (quello indicato dall'Autore del post è commerciato "concime fogliare" al 5% di Cu: un modo per usare rame senza obbligo di presentare il costosissimo dossier per ottenere etichetta come PF...sempre secondo me ). Ergo se uno non è un utilizzatore professionale ovvero non acquista/impiega PF (anche per trattamenti eseguiti da contoterzisti) a mio parere non è tenuto all'obbligo (es. un agricoltore che fa esclusivamente biodinamica senza alcun PF). ___________________________________________________________________________________________________________ 3. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari: a) devono conservare in modo idoneo, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto, nonche' la copia dei moduli di acquisto di cui al comma 6 dell'articolo 25, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi; [n.d.r.: è la vecchia classificazione DPD - Direttiva preparati Pericolosi - ora sostituita dalla CLP] b) devono conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati, annotando entro trenta giorni dall'acquisto: 1) i dati anagrafici relativi all'azienda; 2) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari, nonche' le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta; 3) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantita' impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonche' l'avversita' che ha reso necessario il trattamento.
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09/09/2020, 22:38 |
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leorasta
Iscritto il: 06/07/2011, 16:13 Messaggi: 3190 Località: Cureggio (NO)
Formazione: laurea in informatica
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Alessandro1944 ha scritto: - il Registro dei trattamenti (noto come QdC= "quaderno di campagna") è obbligatorio se si è un utilizzatore professionale di Prodotti fitosanitari (PF);
Mi aveva detto uno di coldiretti che se non si coltiva per la vendita (alias i trattamenti si fanno su piante destinate all'autoconsumo) non è obbligatorio il registro di carico/scarico pur possedendo il patentino... È una castroneria?
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10/09/2020, 11:51 |
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Alessandro1944
Iscritto il: 03/09/2017, 10:18 Messaggi: 2590 Località: bassa Valsusa
Formazione: Buoni studi
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La norma prevede l'obbligo del QdC per le aziende agricole che utilizzano PF per la difesa delle colture agrarie, inoltre l'art.16 del D.Lgs 150/2012 prevede che su detto Registro venga riportata l'anagrafica dell'azienda stessa.
A me pare che il discrimine sia in primis l'essere un azienda agraria, e in conseguenza chi la conduce un imprenditore agricolo (ovviamente si presume che una azienda agricola sia tale in quanto produce prodotti vendibili da cui ricavare il reddito).
Ne deriva (è esplicitato anche le testo della normativa) che sono esentati dal tenere e compilare il Registro dei trattamenti i c.d utilizzatori non professionali, cioè coloro che utilizzano i prodotti esclusivamente in orti/frutteti/vigneti per autoconsumo (si dà per presunto che si impieghino prodotti ad uso non professionale, cioè PFnPE).
Darei per certo invece che un utilizzatore professionale deve registrare anche quei PF contrassegnati come per uso non professionale, così come esiste la possibilità di un titolare di azienda sprovvisto di patentino di delegare (c'è un apposito documento; c'è poi tutta una casista varia, dal dipendente con patentino al contoterzista che è comunque disciplinata dettagliatamente). [Si veda ad es. CIRCOLARE 30 ottobre 2002 - MIPAAF].
La semplice abilitazione (patentino) non fa ispo facto del possessore un imprenditore agricolo (l'accesso ai corsi richiede il semplice pre-requisito della maggior età). Però non saprei dire in modo documentato se un c.d. utilizzatore non professionale (cioè chi coltiva per autoconsumo), acquista, avendo il patentino, un PF professionale abbia obblighi assimilabili a quelli di un utilizzatore professionale (es. un giardiniere): certamente con la sottoscrizione del bollettario di vendita, l’acquirente assume la responsabilità di conservazione e impiego del prodotto. Qui mi piacerebbe sentire altri.
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10/09/2020, 15:43 |
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kentarro
Iscritto il: 20/10/2009, 18:36 Messaggi: 7445 Località: Airuno (Lecco)
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Alessandro1944 ha scritto: Ne deriva (è esplicitato anche le testo della normativa) che sono esentati dal tenere e compilare il Registro dei trattamenti i c.d utilizzatori non professionali, cioè coloro che utilizzano i prodotti esclusivamente in orti/frutteti/vigneti per autoconsumo (si dà per presunto che si impieghino prodotti ad uso non professionale, cioè PFnPE).
si vero quando ho fatto il patentino mi hanno detto così. trovo però poco sensata la cosa. prendo un pfnpe ad esempio rame in confezione piccola; prendo lo stesso prodotto ma da kg. uno lo devo registrare, l'altro no. Alessandro1944 ha scritto: Darei per certo invece che un utilizzatore professionale deve registrare anche quei PF contrassegnati come per uso non professionale, così come esiste la possibilità di un titolare di azienda sprovvisto di patentino di delegare (c'è un apposito documento; c'è poi tutta una casista varia, dal dipendente con patentino al contoterzista che è comunque disciplinata dettagliatamente). [Si veda ad es. CIRCOLARE 30 ottobre 2002 - MIPAAF]. al corso dicevano che chi fa coltivazioni in modo professionale non può acquistare i prodotti pfnpe-pfnpo Alessandro1944 ha scritto: La semplice abilitazione (patentino) non fa ispo facto del possessore un imprenditore agricolo (l'accesso ai corsi richiede il semplice pre-requisito della maggior età). Però non saprei dire in modo documentato se un c.d. utilizzatore non professionale (cioè chi coltiva per autoconsumo), acquista, avendo il patentino, un PF professionale abbia obblighi assimilabili a quelli di un utilizzatore professionale (es. un giardiniere): certamente con la sottoscrizione del bollettario di vendita, l’acquirente assume la responsabilità di conservazione e impiego del prodotto. Qui mi piacerebbe sentire altri. Valgono le stesse regole stando a chi ci ha fatto il corso. se acquisto un prodotto con patentino devo registrarne ogni utilizzo. io per ora non mai acquistato un prodotto che richiede il patentino per due motivi. non ne ho mai avuto bisogno e non ho ancora predisposto un luogo in piena regola. i pfnpe che uso li tengo in un posto non accessibile ma non ho l'armadeitto con il lucchetto etc etc. devo provvedere. non ci vuole molto. ho già visto armadietti in metallo di una nota casa svedese. basterebbe fare delle prese d'aria e metterci un lucchetto.
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10/09/2020, 20:42 |
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Alessandro1944
Iscritto il: 03/09/2017, 10:18 Messaggi: 2590 Località: bassa Valsusa
Formazione: Buoni studi
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kentarro ha scritto: ....al corso dicevano che chi fa coltivazioni in modo professionale non può acquistare i prodotti pfnpe-pfnpo .... Questo però non sta in piedi per evidenza di situazione e di logica: se chi chiede un PF professionale deve esibire il patentino, chi chiede un PFnPE mica deve dimostrare di non essere un imprenditore agricolo o di non avere il patentino, ti pare? Eppoi, se un PFnPE è vendibile a chiunque perché si dovrebbe negare a chi ha superato un esame sull'impiego dei PF (che magari intende usarlo non per la sua azienda ma per i fiori sul balcone di casa)? Certamente l'imprenditore non ha interesse pratico ad acquistare un PFnPE, ma può capitare una emergenza per cui si ripiega su qualcosa di immediatamente disponibile, oppure esso serve per una situazione marginale come quella sopra accennata. Tra l'altro la norma di riferimento risale al periodo dell'etichettatura DPD, quando esistevano i prodotti non classificati (senza patentino), ma prevede che tutte le categorie vengano registrate, dunque ci vedo una equivalenza analogica. Ancora: tra le sanzioni previste a carico degli utilizzatori professionali non ne vedo alcuna che punisca l'uso di un PFnPE rilevabile dal QdC (sconsigliabile invece non registrarlo in quanto esistono anche per esami per campioni sui residui nei prodotti agricoli commerciati). * * Se sei utilizzatore professionale devi avere l’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo per qualsiasi agrofarmaco che impieghi. [fonte: https://www.imagelinenetwork.com/sitoco ... zatori.pdf" target="_blank" target="_blank" target="_blank ]
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10/09/2020, 22:17 |
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kentarro
Iscritto il: 20/10/2009, 18:36 Messaggi: 7445 Località: Airuno (Lecco)
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Si hai perfettamente ragione. La logica dice questo. anche a me sembrava strana questa cosa. In ogni caso per me ci sono molti "buchi" nelle regole sui fitofarmaci, prima cosa i famosi concimi a base rameica.
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11/09/2020, 8:06 |
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leorasta
Iscritto il: 06/07/2011, 16:13 Messaggi: 3190 Località: Cureggio (NO)
Formazione: laurea in informatica
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kentarro ha scritto: In ogni caso per me ci sono molti "buchi" nelle regole sui fitofarmaci, prima cosa i famosi concimi a base rameica. Un mio amico che ha una azienda agricola per produzione di ortaggi biologici mi diceva che è obbligato a segnare anche i concimi se sono a base rameica e rientrano nel computo dei kg di rame ad ettaro
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11/09/2020, 10:40 |
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Alessandro1944
Iscritto il: 03/09/2017, 10:18 Messaggi: 2590 Località: bassa Valsusa
Formazione: Buoni studi
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Questa è stata la posizione di FEDERBIO circa l'uso dei concimi rameici nel biologico (in calce il link completo) kentarro ha scritto: ... In ogni caso per me ci sono molti "buchi" nelle regole sui fitofarmaci, prima cosa i famosi concimi a base rameica. ...nessun fertilizzante rameico può essere impiegato legittimamente se l’agricoltore non dimostra all’organismo di certificazione uno stato di carenza non altrimenti risolvibile... ....Nessuno l’ha mai contestata, dunque chissà che questo scambio pubblico non ci consenta finalmente di stanare i furbetti del rame... ....Come hai giustamente argomentato probabilmente i fertilizzanti a base di rame non sono un illecito formale.... ...Le asportazioni di rame delle colture agrarie sono del resto note, per cui è sufficiente fare un bilancio fra l’asportato e l’apportato per comprendere che i 6 Kg/Ha soddisfano qualunque fabbisogno nutrizionale...Ergo, i fertilizzanti rameici non sono impiegabili in agricoltura biologica, a prescindere dalla loro conformità formale sancita da un elenco ministeriale che è più pericoloso che altro... leorasta ha scritto: ...che è obbligato a segnare anche i concimi se sono a base rameica e rientrano nel computo dei kg di rame ad ettaro ....Infine chiariamo una volta per tutte che il limite di apporto di rame per ettaro e per anno non può che essere cumulativo... ...Ciò vale in particolare per Regioni come l’Emilia Romagna, dove il limite per la quantità di rame previsto per la produzione integrata è già stato esplicitamente esteso, come cumulo, anche al rame fertilizzante...https://agronotizie.imagelinenetwork.co ... quot/56933" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
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11/09/2020, 11:57 |
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