21/05/2014, 0:28
Disposizioni valide per le Zone agricole
Nelle Zone agricole sono consentite recinzioni con paletti in legno e filo di ferro plastificato o con staccionatura in legno per una altezza massima di m. 1,20 con esclusione di reti, muretti, cancellate e filo di ferro spinato.
Limitatamente alle aree di stretta pertinenza degli edifici principali, la recinzione, dell'altezza non superiore a m. 1,50, può essere realizzata con rete metallica e piantini in ferro su cordolo di m. 0,30.
Nella zona agricola è ammessa recinzione esclusivamente con steccato in legno o piantini in legno e rete rialzata da terra non meno di 15 cm. Sono ammesse, in presenza di coltura ortofrutticola, florovivaistica o altra specialistica, recinzioni esclusivamente in rete metallica. In tutti i casi l’altezza massima è di mt 1,50. In presenza dell’insediamento edilizio ed esclusivamente a tutela di questo sono ammesse recinzioni per una altezza massima di 1,50 m. La parte inferiore potrà essere realizzata “cieca” per un’altezza massima di m.0,30 e la restante parte di m 1.20 dovrà essere caratterizzata da ringhiera o altra struttura non cieca.
10/08/2014, 14:17
26/08/2014, 19:10
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