06/02/2018, 9:09
Simo95 ha scritto:fatto sta che la proprietà del soprassuolo è tua
domani o alla scadenza del contratto potresti anche decidere di radere al suolo la vigna e nessuno potrebbe dire nulla
questo gioca a tuo vantaggio
06/02/2018, 9:12
06/02/2018, 9:43
06/02/2018, 13:15
gianni58 ha scritto:Buongiorno,
Attenzione, la normativa vigente non pone il “soprassuolo” inteso, in questo caso, come impianto del vigneto in forma a se stante ma è inteso come miglioramento. Quindi se non diversamente stabilito, specifica che:
L’affittuario che ha eseguito opere di miglioramento, sempre nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e dell’art 16 della legge 203/82, ha diritto ad indennità corrispondente ad un “aumento valore di mercato conseguito del fondo a seguito dei miglioramenti effettuati, rispetto al valore attuale di mercato del fondo non trasformato”. Le parti si possono accordare per liquidare indennità anche prima della fine del contratto di locazione.
In mancanza di accordo, una delle parti si rivolge al Servizio Decentrato Agricoltura che delibera entità dell’indennità dovuta all’affittuario, detraendo eventuali contributi pubblici ottenuti da quest’ultimo.
Il locatore può trattenere il fondo fino a quando proprietario non abbia erogato l’indennità fissata, salvo che il proprietario non presti idonea garanzia determinata dall’Autorità Giudiziaria.
Il Giudice, tuttavia, tenendo conto delle condizioni economiche del proprietario, può stabilire il versamento di un’indennità in cinque rate, maggiorate degli interessi legali e di un “risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria intervenuta tra la data accertamento del diritto e la data pagamento somma dovuta”.
In caso di vendita del fondo, il cedente deve far registrare nell’atto “l’esistenza dell’obbligazione nei confronti dell’affittuario”.
Per quanto riguarda i diritti di impianto, nella Unione europea è stato abolito il regime dei diritti di impianto dei vigneti, sostituito dal 1° gennaio 2016 con un nuovo sistema di autorizzazioni che rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 2030.
I viticoltori che intendono impiantare un vigneto non dovranno più possedere o acquistare i diritti di impianto. Dovranno invece avere un’autorizzazione di impianto o reimpianto dal Ministero per le politiche agricole.
Saluti, Gianni
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