|
|
|
|
Pagina 1 di 1
|
[ 6 messaggi ] |
|
Autore |
Messaggio |
Uaua
Iscritto il: 15/10/2014, 19:39 Messaggi: 3
|
[list=][/list] salve! Mi scuso fin d'ora se non utilizzero la terminologia corretta. sono proprietaria di un terreno agricolo che affitto annualmente ormai da tanto tempo alla stessa persona (contratto in deroga). Poiché, a causa dei ripetuti episodi di mancato pagamento alla scadenza del canone pattuito, si è ormai incrinato il rapporto di fiducia, vorrei affittarlo ad altri. vorrei sapere se esiste un diritto di prelazione del vecchio affittuario, se cioè sono obbligata a proporlo in primis a lui prima di concederlo in affitto - allo stesso prezzo o a un prezzo più basso - ad un altra persona. grazie per l'aiuto!
|
15/10/2014, 20:07 |
|
|
|
|
Marco
Sez. Supporto Didattico
Iscritto il: 13/03/2008, 19:23 Messaggi: 68798 Località: Pinzolo (TN) - Firenze
Formazione: Laurea in Scienze agrarie
|
Il diritto di prelazione del conduttore è disciplinato dall’art. 4 bis della legge n. 203/1982 in tema di patti agrari, come introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 228/2001. Tale disposizione si applica, secondo la dottrina, a tutti i rapporti di affitto in scadenza, anche a quelli conclusi ai sensi dell’art. 45 (accordi in deroga), sia a coltivatore diretto che a conduttore non coltivatore diretto. Viene stabilito che il locatore che alla scadenza del contratto intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore, mediante raccomandata, le offerte ricevute almeno novanta giorni prima della scadenza. Questo obbligo di informazione del conduttore non ricorre nel caso in cui quest’ultimo abbia comunicato la propria intenzione di non rinnovare l’affitto e nei casi in cui il rapporto di affitto sia cessato per gravi inadempienze o per recesso del conduttore stesso. Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del locatore, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.
_________________Segui Agraria.org anche su Facebook e Twitter ! Sei già iscritto all' Associazione di Agraria.org?
|
17/10/2014, 16:26 |
|
|
Uaua
Iscritto il: 15/10/2014, 19:39 Messaggi: 3
|
La ringrazio per la risposta. Secondo lei il fatto che il conduttore non abbia pagato i canoni alle scadenze prestabilite e che non abbia provveduto al pagamento delle spese come da contratto può configurare in sé una grave inadempienza anche se poi di fatto il conduttore ha conservato la disponibilità del terreno fino alla scadenza del contratto? Preciso cheabbiamo dato mandato a un legale per il recupero dei canoni non corrisposti (è già stato esperito un tentativo di mediazione al quale il conduttore non si è presentato) e ad oggi, a contratto scaduto, non risultano ancora effettuati tutti i pagamenti. Grazie ancora per l'aiuto!
|
17/10/2014, 16:47 |
|
|
ivanocimatti
Sez. Aspetti Legali in Agricoltura
Iscritto il: 22/05/2008, 15:13 Messaggi: 1149 Località: Roma
|
Cortese utente del forum, mi meraviglio che Lei pensi di trovare una soluzione ad uno specifico Suo problema. Ella prima deve risolvere il contratto e poi lo potrà ri affittare ad altra persona. Occorre però un atto formale di risoluzione del contratto IC
_________________ avv. Ivano Cimatti
|
19/10/2014, 21:39 |
|
|
Uaua
Iscritto il: 15/10/2014, 19:39 Messaggi: 3
|
Mi scuso se mi sono spinta troppo oltre nelle richieste, lungi da me voler trovare in questa sede la soluzione al mio problema. Cercavo solo di districarmi nella consueta giungla giuridica italiana! Ringrazio comunque per la cortese risposta. Saluti.
|
20/10/2014, 15:34 |
|
|
ivanocimatti
Sez. Aspetti Legali in Agricoltura
Iscritto il: 22/05/2008, 15:13 Messaggi: 1149 Località: Roma
|
Lei non si è solo spinta oltre le richieste. Al contrario, ha cercato di ottenere un parere professionale. Ciò, in questo forum, è sia vietato ma è anche pericoloso. Io, da parte mia, non mi fiderei di un parere ottenuto ... in una manier così curiosa e stropicciata In ogni caso, Le confermo che, se il terreno è ritualmente affittato, Ella per ri-affittarlo, dovrebbe prima risolvere il contratto in essere.
_________________ avv. Ivano Cimatti
|
20/10/2014, 16:04 |
|
|
|
Pagina 1 di 1
|
[ 6 messaggi ] |
|
Chi c’è in linea |
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti |
|
Non puoi aprire nuovi argomenti Non puoi rispondere negli argomenti Non puoi modificare i tuoi messaggi Non puoi cancellare i tuoi messaggi Non puoi inviare allegati
|
|
|
|