Allo scadere di un affitto in deroga ,se il proprietario vule affittare ad altri lo può fare liberamente o deve prima chiedere al fittavolo che ha cessato l'affitto ? Grazie. Saluti.
La disdetta non è sta fatta perché nel contratto in deroga è charamente riportato che il contratto scade improrogabilmente il 30 settembre senza necessità di disdetta e ciò in deroga alle vigenti disposizioni. Grazie. Saluti.
l’art. 4bis, introdotto dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, alla Legge 203/82 da la possibilità al coltivatore diretto (ritenuta, altresì, applicabile all’imprenditore agricolo e alle società) di esercitare la prelazione sul nuovo affitto.
In particolare, si prevede che il locatore che intende concedere in affitto il fondo a terzi, almeno novanta giorni prima della scadenza, debba comunicare mediante raccomandata a/r al conduttore le eventuali offerte ricevute da terzi, mettendolo in condizione di valutare l’opportunità o meno di esercitare la prelazione sul nuovo rapporto di affitto.
Qualora fosse intenzione del conduttore esercitare la prelazione, questi ne dovrà dare comunicazione al locatore entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione che sarà tenuto a stipulare con lui il nuovo contratto di affitto, alle medesime condizioni proposte da terzi per cui è stata esercitata la prelazione.
L'obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempienza o recesso del conduttore.
Salve gianni, il tuo intervento è chiaro ed esaustivo .... Possiamo dunque, di converso , affermare che se il locatore non intende affittare ad altri il terreno, il contratto in deroga a scadenza cessa ...muore li , tuttavia il fittavolo ha facoltà di adire il giudice se reputa il contratto viziato e chiedere di averlo per i restanti anni fino ai 15, compresi quelli già trascorsi o no? Cordialità
Il discorso di "contratto viziato" riferito alla deroga della durata contrattuale credo non abbia niente a che vedere con il quesito posto in merito alla prelazione in caso di nuovo affitto, non capisco e non so rispondere.
In merito al quesito in oggetto aggiungo che se il locatore non procede come indicato in precedenza e concede ad altri in affitto il fondo, entro i successivi sei mesi dalla scadenza del precedente contratto, il precedente conduttore potrà agire giudizialmente per vedersi riconosciuto il diritto ad esercitare il diritto di prelazione nella conduzione.
falcone ha scritto: tuttavia il fittavolo ha facoltà di adire il giudice se reputa il contratto viziato e chiedere di averlo per i restanti anni fino ai 15, compresi quelli già trascorsi o no?
Scusa, non capivo il nesso che in effetti non c'è.
Certo che lo può fare, se lo ritiene. Poi si vedrà in sede di giudizio se ciò che reputa è confortato dai riscontri.
Questo è collegabile all'altro quesito posto in merito ai contratti in deroga. Se un contratto non è fatto bene può portare a probabili controversie.