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piante lungo i confini 
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Iscritto il: 13/03/2012, 17:26
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Ciao a tutti, oggi ho cominciato a spargere rami di fico d'india su quasi tutto il confine del mio terreno all'esterno della rete , due lati danno su strade private, un altro sulla strada asfaltata e un'altro su un terreno incolto(dove non ho ancora piantato niente) ... quando anni fa abbiamo recintato il terreno abbiamo lasciato un po di spazio perchè la strada privata deve comunque restare percorribile per i proprietari dei terreni adiacenti, dall'altro lato hanno costruito delle villette non lasciando lo spazio per la strada , ora mi stanno dicendo che non posso piantare niente fuori dalla rete , anche se la terra è mia perchè devo lasciare il passaggio(che c'è comunque) , a chi credete dia ragione la legge ?


20/09/2012, 21:12
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Esistono delle distanze minime da rispettare, nel piantare alcune categorie di piante lungo i confini e le strade (ad esempio alberi e siepi); non so di preciso se anche il fico d'india rientri in tali categorie..... però quello che so è che nessuno, a piedi o in auto, può entrare sul tuo terreno senza il tuo consenso, anche se è una parte rimasta fuori dalla recinzione!

Ora, se come ho capito, piantando impedisci il passaggio delle auto, il problema non è tuo; certo è ovvio che se dal tuo lato è più semplice allargare la strada perchè dall'altro sono stati creati dei muretti di recinzione, tu dia il tuo consenso per questo allargamento, se non altro per quieto vivere..... però non devi certo farlo gratis! Cioè, se decidi di fare un favore ai vicini concedendogli di allargare la strada dal tuo lato, il terreno che perdi te lo devono rimborsare.


21/09/2012, 14:00
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il passaggio per l'auto c'è (almeno 3-4 metri di larghezza nel punto più stretto), ma chi abita in quelle case non potrebbe avere il cancello che da sulla strada privata perchè loro non hanno lasciato spazio , infatti hanno le macchine parcheggiate dall'altra parte(dove hanno l'entrata vera e propria) . Non avrebbe senso lasciare una strada li per 20 metri dove ci sono solo due portoncini abusivi , ma proprio per quieto vivere mi limiterò a piantare queste siepi e se avrò i mezzi farò un muretto per contenerne la crescita .


21/09/2012, 15:16
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Esiste una normativa che regola l'impianto di piante a ridosso di un confine.
E' stato definita per piante di alto e basso fusto e piante ancor più basse tipo cespugli o simili.
Le distanze tipiche sono di metri 3 e metri1.5, riducibili sino a metri 0.50 per le piante minori.
La (fredda!) legislatura vigente ha così unificato in poche misure una miriade di possibilità (risultato dal gran numero di specie e da diversissime condizioni climatiche (es. la quercia secolare che nel corso degli anni è cresciuta e si è inclinata verso il vicino occupando la sua superficie aerea per oltre venti metri, oppure, il gigantesco Castagno dei Cento Cavalli sito in Sicilia non avrebbe raggiunto quelle dimensioni se fosse cresciuto in Val d'Aosta))
Vi sono anche leggi che regolano problemi ''accessori'' alle distanze; tipo il recidere radici invasive, foglie che ''sporcano'',frutti che cadono sul terreno confinante (il frutto caduto sul terreno limitrofo diviene proprietà del confinante, al contrario quello ancora sul ramo appartiene al proprietario dell'albero (che dovrebbe raccoglierlo piegando i rami o chiedere l'accesso al fondo del vicino, proponendo magari di dividere parte del raccolto...))
Come si vede l'argomento è complesso e ci sono stati casi giunti in Cassazione con esiti contraddittori anche se simili.
Esistono poi normative non scritte ma comunemente seguite ed applicate in vari parti d'Italia.

_________________
Tra venti anni sarete più delusi per le cose che non avrete fatto che per quelle fatte.
Quindi mollate le cime.
Allontanatevi dal porto sicuro.
Prendete con le vostre vele i venti.
Esplorate. Sognate. Scoprite.

Mark Twain


21/09/2012, 16:27
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Iscritto il: 12/06/2012, 14:18
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Località: avellino alta irpinia
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Gli alberi che vivono al confine di due proprietà spesso incorrono nella protesta di uno dei due proprietari al quale i rami e l'ombra, danno fastidio e richiede , spesso con impeto, al vicino ,che invece ogni giorno rimane estasiato dalla bellezza dell'albero cresciuto , di tagliarlo. Confidando nel motto saggio di Leonardo Da Vinci (riportato nel blog) "Chi taglia una pianta, quella si vendica colla ruina sua" riportiamo però cosa dice la legge, a beneficio di chi ne avrà bisogno, su questo argomento, ovvero la distanza legale tra alberi confinanti :

Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non si dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine così come stabilite dal art. 892 del Codice Civile :
° tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto ( e nella nozione di fusto vanno comprese le ramificazioni principali) quelli che nella zona climatica in cui vengono piantati supereranno agevolmente i sei-sette metri di altezza complessiva o che hanno un tronco, prima delle biforcazioni, di più di tre metri di altezza. Tra questi i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili ;
° un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
° mezzo metro per gli arbusti, le viti, le piante rampicanti, le siepi vive, le piante da frutto con un’altezza non superiore a due metri e mezzo (altezza del tronco prima delle biforcazioni);
° la distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione , o dalla dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio (ovviamente senza aperture), di proprietà esclusiva di uno dei due confinanti o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Per le piante esistenti :
° se si è acquisito il diritto di tenere la pianta a distanza minore di quella legale ( per contratto o per usucapione ventennale) si può conservare l’albero, ma se questo muore o viene abbattuto l’impianto del suo sostituto dovrà rispettare le distanze legali. Unica eccezione si ha se l’albero da sostituire fa parte di un filare lungo il confine;
° se il diritto non è ancora stato acquisito, il confinante può richiedere in qualsiasi momento che l’albero venga reciso o ridotto.
La materia relativa al rapporto confinante – “albero invadente e fastidioso del vicino” è disciplinata dall’art.896 del Codice Civile che dispone solo nell’ipotesi in cui gli usi locali nulla dicano al riguardo.
In tale ipotesi , la citata norma non conferisce al proprietario del fondo la facoltà di tagliare i rami dell’albero del vicino, che si protendono sulla sua proprietà; egli può soltanto diffidare il vicino a tagliarli, costringendolo se occorre, attraverso i mezzi previsti dal nostro ordinamento a tutela della proprietà. Diversamente, se si tratta di radici che si addentrano nella sua proprietà, può egli stesso provvedere a reciderle. Se si tratta poi di un albero da frutto, spettano al proprietario del fondo i frutti che cadono naturalmente dall’albero del vicino sul proprio fondo.
Pubblicato da Albero Polis a 06:21
:P leggilo con attenzione


21/09/2012, 16:55
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letto, grazie per le risposte... la faccenda degli alberi da frutta mi fa venire in mente una barzelletta : ho un albero di pesche con un ramo che sporge nel terreno del mio vicino e lui mi ruba sempre le pesche, ma il vicino ha un albero col ramo che sporge nel mio giardino e io gli rubo le angurie, i meloni, la lattuga, le uova...
in sardo fa più ridere :)


21/09/2012, 17:29
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Sez. Aspetti Legali in Agricoltura
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se l'albero resta nella tua proprietà, non ti preoccupare. Preoccupati, invece, della distanza dal confine naturale.
ciao

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avv. Ivano Cimatti


24/09/2012, 15:16
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in che senso distanza dal confine naturale? Le piante sono sulla mia proprietà e affacciano sulla parte di strada di mia proprietà , dato che sull'altra metà di strada hanno costruito , però sono al di fuori della recinzione.


25/09/2012, 8:45
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Sez. Aspetti Legali in Agricoltura
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Iscritto il: 22/05/2008, 15:13
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deve considerare ed intendere come confine...la linea che delimita la sua proprietà

_________________
avv. Ivano Cimatti


25/09/2012, 8:53
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