15/06/2018, 15:03
Tarty81 ha scritto:Visto che hai 21 anni... Visto l aria che tira io mi preoccuperei più di biologico o biodinamico che veleni. Saluti
15/06/2018, 22:36
17/06/2018, 14:44
leorasta ha scritto:Tarty81 ha scritto:Visto che hai 21 anni... Visto l aria che tira io mi preoccuperei più di biologico o biodinamico che veleni. Saluti
Si ok, ma pure il sacchetto da 2 kg di poltiglia bordolese o zolfo vuole il patentino ora come ora
17/06/2018, 20:57
17/06/2018, 22:33
kentarro ha scritto:provincia che vai usanza che trovi. da me non chiedono nulla. vendono quello che è vendibile e basta. vado in friuli e vogliono il codice fiscale e autodichiarazione. vado in veneto e in una provincia stessa cosa, nell'altra non vendono nulla....
17/06/2018, 23:09
18/06/2018, 9:07
Bepi ha scritto:Quindi quando si fanno certe affermazioni, leorasta, bisogna averne la certezza.
18/06/2018, 12:49
leorasta ha scritto:Bepi ha scritto:Quindi quando si fanno certe affermazioni, leorasta, bisogna averne la certezza.
Ok, allora diciamo che per legge "dovrebbero" chiedere il patentino
18/06/2018, 14:16
Art. 10
Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari
1. A decorrere dal 26 novembre 2015, fatto salvo quanto previsto
agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23
aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione, al momento della
vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o
dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per
fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei
prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e
sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro
impiego, nonche' sul corretto smaltimento dei rifiuti.
2. A decorrere dal 26 novembre 2015:
a) il distributore ha l'obbligo di accertare la validita' del
certificato di abilitazione di cui all'articolo 9 e l'identita'
dell'acquirente, e di registrare i prodotti venduti con il
riferimento al numero o codice dell'abilitazione;
b) le prescrizioni di cui all'articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, si applicano a
tutti i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori
professionali.
3. All'atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad
utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale,
titolare o dipendente, all'acquirente informazioni generali sui
rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui
pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni
per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo
smaltimento sicuro, nonche' sulle alternative eventualmente
disponibili.
4. Entro e non oltre il 26 novembre 2013, il Ministero della
salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, adotta specifiche disposizioni per
l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori
non professionali.
5. Decorso il termine di due anni successivi all'adozione delle
disposizioni di cui al comma 4, e' vietata la vendita agli
utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non
recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario
destinato agli utilizzatori non professionali».
18/06/2018, 14:23
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.