mb71 ha scritto:
Salve, vorrei una delucidazione in merito la salatura dei capperi di propria produzione e una manipolazione o rientra in una trasformazione?
Vorrei produrre capperi e salarli per poterli poi vendere in sicilia nella provincia di Catania
Ho contattato la asl e non e stata molto chiara mi hanno semplicemente detto di far riferimento ad una direttiva comunitaria la 852/04 per la sola produzione di attenermi all'allegato 1 per la "trasformazione " di attenermi all'allegato due. C'è il mondo nella direttiva.
E per prima cosa di fare una DIA agricola primaria.
Grazie
Buonasera.
La premessa di partenza è che lei svolga attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., o come coltivatore diretto o come IAP.
In tal caso, la salatura dei capperi ai fini della loro successiva vendita è una attività di "manipolazione" (la differenza tra manipolazione e trasformazione sta nel fatto che nel primo caso il prodotto non muta sostanzialmente la propria natura mentre nel secondo dalla materia prima si ottiene un prodotto "nuovo" - es. marmellata) rientrante tra le attività agricole connesse, a condizione che il prodotto agricolo sia ottenuto prevalentemente dall'esercizio della propria attività agricola.
Ciò detto, per capire se tale attività è suscettibile di produrre reddito agrario, si deve prendere in considerazione il D.M. 13.2.2015 che nell'allegata tabella individua i prodotti agricoli produttivi di reddito agrario. Tra questi si segnala la "Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi".
I codici sopra indicati sono quelli Ateco 2007.
La coltivazione di capperi - pur non essendo espressamente menzionata nell'Ateco 2007 - dovrebbe rientrare nel codice 01.13.10 o al limite nello 01.28.00
Ne consegue che l'attività di manipolazione di tale prodotto agricolo ai fini della sua successiva commercializzazione è produttiva di reddito agrario (purché sia operante il principio della prevalenza in forza del quale il 51% della produzione deve derivare dall'attività agricola dell'imprenditore).
Spero di esserle stato utile.