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impianto elettrico x allevamento e obbligo di un ingegnere??

05/05/2014, 16:50

Buongiorno,
scrivo per chiedere un opinione a che ne sa e ha più esperienza di me che sono all'inizio: devo realizzare l'impianto elettrico che dovrà alimentare l'impianto idrico dell'allevamento (pompa pozzo, elettrovalvole, quadro, centralina e così via) più un paio di punti luce nell'allevamento e infine alimentare la cella frigo, il tutto per una superficie di circa 2ettari.
L'elettricista è già al lavoro e sta progettando l'impianto...ma pare che il progettista non basti, e che ci voglia una specie di collaudo e verifica fatti da un ingegnere che dovrà asseverare tutto in comune e/o in regione, per costi che arrivano a mille euro di consulenza...!!!!! ma insomma, è davvero così? un impianto elettrico aziendale deve per forza essere asseverato da un ingegnere? mi hanno detto che esisterebbe un regolamento europeo in tal senso...chi ne sa qualcosa?
grazie,
TR

Re: impianto elettrico x allevamento e obbligo di un ingegnere??

05/05/2014, 17:53

Forse dipende dalle dimensioni dell'impianto.

Re: impianto elettrico x allevamento e obbligo di un ingegnere??

06/05/2014, 11:17

Ciao Marco,
in effetti anche a noi hanno accennato al criterio della dimensione d'impianto, ma rimane il fatto che siamo stato in Comune all'ufficio tecnico e non hanno saputo che dirci, il nostro geometra (che è molto bravo e preparato) non sa che dirci, di leggi o regolamentio in tal senso sul web non ne troviamo, il nostro agronomo non lo sa...insomma forse è uno scrupolo inutile, ma il fornitore da cui prenderemmo i materiali per realizzare l'impianto continua a dirci invece che ci serve un ingegnere...spero che il "nostro" consulente legale del forum ne sappia qualcosa più degli altri :)...aspetto...
grazie,
TR

Re: impianto elettrico x allevamento e obbligo di un ingegnere??

06/05/2014, 11:30

ho trovato questo vedi se ti può essere utile:
1) PROGETTO
Gli impianti delle aziende che alimentano le utenze in bassa tensione con potenza impegnata
superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 m2 devono essere progettati da un
professionista abilitato e iscritto all’ordine/albo professionale o dal responsabile tecnico
dell’impresa installatrice. Nel progetto sono indicate le scelte effettuate e le caratteristiche tecniche
degli apparecchi di protezione, dei cavi e di altre parti dell’impianto (es. dispersori di terra).
2) INSTALLAZIONE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
L’installazione (o ampliamento, modifica, manutenzione straordinaria) di impianti elettrici è
riservata a imprese abilitate e iscritte nel registro delle imprese o all’Albo provinciale delle
imprese artigiane con un responsabile tecnico in possesso di precisi requisiti professionali. Al
temine dei lavori l’impresa rilascia obbligatoriamente la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ per i
lavori da essa eseguiti, cui è allegata la documentazione prevista.
Nota Bene: i documenti indicati ai punti 1) e 2) sono richieste solo per impianti realizzati o
ampliati dal marzo 1990 in poi. Vedere anche nota finale.
3) L’IMPIANTO E GLI APPARECCHI UTILIZZATORI
Generalmente per impianto elettrico dell’azienda si intende tutta la parte compresa tra il
punto di consegna del fornitore (“a valle” del contatore) e le prese a spina fisse oppure le
morsettiere in quadri o scatole di derivazione. In questo tratto sono collocati gli apparecchi
automatici di protezione (interruttori magneto-termici, differenziali o fusibili). E’ parte integrante
dell’impianto anche il cosiddetto “impianto di messa a terra”, che ha un’importantissima funzione
di protezione. Per garantire la sicurezza elettrica, tuttavia, occorre considerare anche eventuali
prolunghe flessibili, prese multiple, spine, cavi di alimentazione e infine gli apparecchi
utilizzatori. Il controllo costante e la manutenzione ordinaria di quanto fin qui descritto sono
compiti dell'utilizzatore.
4) CONTROLLI PERIODICI E VERIFICHE
Nei luoghi dove si esclude il pericolo di esplosione, le caratteristiche di manutenzione, efficienza e
sicurezza dell’impianto elettrico devono essere controllate almeno ogni 5 anni dal momento della
entrata in servizio; tale controllo deve essere affidato dall’azienda agricola a soggetti
professionalmente competenti (“organismi notificati” oppure all’Unità Dipartimentale Sicurezza
Impiantistica dell'AUSL). L’esito di questi controlli è verbalizzato e questo verbale è tenuto a
disposizione per eventuali verifiche da parte dell’Organo di Vigilanza.

Re: impianto elettrico x allevamento e obbligo di un ingegnere??

06/05/2014, 21:05

Ciao, io credo che un progetto e dimensionamento di un impianto elettrico di queste dimensioni,possa essere tranquillamente progettato, firmato e timbrato da un qualsiasi elettricista abilitato e formato che lo può fare.
In fondo alla fine dei salmi, è lui che lo insatalla, è lui che deve dichiarare che ha utilizzato materiali marchiati cee e conformi, è lui che deve rilasciare le dovute certificazioni di regolare esecuzione, è lui che deve sottoporre l'impianto ultimato a verifiche (funzionalità salvavita, ecc.), è lui che rilascia certificato regolare messa a terra, ecc. ecc.
Quindi per me un ingegnere si può evitare e come.
Un saluto.

Re: impianto elettrico x allevamento e obbligo di un ingegnere??

10/05/2014, 5:39

Page sarebbe meglio citare la "fonte" della tua informazione.
Giliberti, l'elettricista potrebbe firmare il progetto se iscritto all'albo dei progettisti di opere elettriche.
Solo come elettricista può firmare soltanto la regolare esecuzione e la conformità al progetto creato a monte.
Saluti

Re: impianto elettrico x allevamento e obbligo di un ingegnere??

10/05/2014, 7:23

Bepi ha scritto:Giliberti, l'elettricista potrebbe firmare il progetto se iscritto all'albo dei progettisti di opere elettriche.
Solo come elettricista può firmare soltanto la regolare esecuzione e la conformità al progetto creato a monte.
Saluti


Infatti, lo avevo detto,"da un qualsiasi elettricista abilitato e formato a farlo".
Non c'è assolutamente bisogno di un ingegnere.
Quindi rivolgiti ad elettricisti che hanno queste caratteristiche ed occhio ai preventivi che chiedete, perchè molto spesso (o quasi) si va sempre a scegliere quello più basso ma, nella maggior parte dei casi poi avremo innumerevoli problemi e beghe ;) .

Re: impianto elettrico x allevamento e obbligo di un ingegnere??

10/05/2014, 8:57

giliberti ha scritto:
Bepi ha scritto:Giliberti, l'elettricista potrebbe firmare il progetto se iscritto all'albo dei progettisti di opere elettriche.
Solo come elettricista può firmare soltanto la regolare esecuzione e la conformità al progetto creato a monte.
Saluti


Infatti, lo avevo detto,"da un qualsiasi elettricista abilitato e formato a farlo".
Non c'è assolutamente bisogno di un ingegnere.
Quindi rivolgiti ad elettricisti che hanno queste caratteristiche ed occhio ai preventivi che chiedete, perchè molto spesso (o quasi) si va sempre a scegliere quello più basso ma, nella maggior parte dei casi poi avremo innumerevoli problemi e beghe ;) .

Le opere elettriche previste per legge vanno progettate da un professionista abilitato (ingegnere, perito, architetto ....).
Di norma l'elettricista é un professionista "abilitato" alla "sola esecuzione" dell'impianto progettato da altri.

Re: impianto elettrico x allevamento e obbligo di un ingegnere??

10/05/2014, 12:03

Allora qua mi sembra che si dicono una marea di non so che:

questo è il decreto legge...............leggetelo e tirate le somme :o :shock: .

Quando non serve un tecnico abilitato.
Secondo il Decreto 37/08 il progetto di una nuova installazione, una trasformazione (ad esempio per un aumento di potenza o cambio di destinazione d’uso) o un ampliamento (ad esempio con l’inserimento di un nuovo circuito) di un impianto posto al servizio di un edificio, indipendentemente dalla destinazione d’uso, o collocato all’interno degli stessi o delle relative pertinenze è sempre obbligatorio, anche in caso di impianto semplice.
Per gli impianti semplici il progetto può essere firmato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice (non è una novità , anche la 46/90 richiedeva all’installatore di allegare alla dichiarazione di conformità uno schema dell’impianto con un elenco e la descrizione dei materiali utilizzati).
Il 37/08 non richiede più un semplice “schema” bensì un “progetto” redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Secondo l’articolo 7, comma 2, “nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica at¬testante le varianti introdotte in corso d’opera”.
Anche se non è cambiato nulla dal 1990, il termine “progetto” inganna spesso la struttura pubblica. Gli Sportelli Unici delle Attività Produttive (SUAP) dei comuni spesso richiedono indebitamente un progetto firmato da un professionista iscritto all’albo professionale per impianti sotto i limiti dimensionali previsti dal Decreto

Quando è richiesto il progetto del professionista iscritto all’albo
Il progetto dell’impianto elettrico da parte di un professionista è richiesto nei seguenti casi:
Per le utenze condominiali aventi potenza impegnata superiore a 6 kW (la potenza impegnata è quella contrattuale oppure, per i nuovi impianti, la potenza di progetto per la quale è dimensionato l’impianto. Nel caso di autoproduttore, come potenza impegnata si considera la maggiore fra la potenza autoprodotta e quella contrattuale);
Per le unità abitative di superficie superiore a 400 metri quadri oppure con potenza impegnata superiore a 6 kW;
Per le unità immobiliari destinate ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o qualora la superficie superi 200 m² o quando le utenze sono alimentate a bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW;
Per gli impianti elettrici inerenti ad unità immobiliari provviste, anche solo in parte, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, ovvero in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o per ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
Nelle parti comuni dei condomini il progetto da parte del professionista iscritto all’albo è previsto se l’autorimessa è soggetta a CPI o se la centrale termica è un ambiente a maggior rischio in caso di incendio (carico di incendio superiore a 450 MJ / m² secondo la nuova Norma CEI 64-8) o se alimentata a gas, esistono luoghi con pericolo di esplosione.
Per gli impianti realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto, e comunque per gli impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;



Spero sia abbastanza chiaro.........per gli scettici o per chi parla e basta.

Re: impianto elettrico x allevamento e obbligo di un ingegnere??

10/05/2014, 18:24

giliberti ha scritto:Allora qua mi sembra che si dicono una marea di non so che:

questo è il decreto legge...............leggetelo e tirate le somme :o :shock: .

Quando non serve un tecnico abilitato.
Secondo il Decreto 37/08 il progetto di una nuova installazione, una trasformazione (ad esempio per un aumento di potenza o cambio di destinazione d’uso) o un ampliamento (ad esempio con l’inserimento di un nuovo circuito) di un impianto posto al servizio di un edificio, indipendentemente dalla destinazione d’uso, o collocato all’interno degli stessi o delle relative pertinenze è sempre obbligatorio, anche in caso di impianto semplice.
Per gli impianti semplici il progetto può essere firmato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice (non è una novità , anche la 46/90 richiedeva all’installatore di allegare alla dichiarazione di conformità uno schema dell’impianto con un elenco e la descrizione dei materiali utilizzati).
Il 37/08 non richiede più un semplice “schema” bensì un “progetto” redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Secondo l’articolo 7, comma 2, “nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica at¬testante le varianti introdotte in corso d’opera”.
Anche se non è cambiato nulla dal 1990, il termine “progetto” inganna spesso la struttura pubblica. Gli Sportelli Unici delle Attività Produttive (SUAP) dei comuni spesso richiedono indebitamente un progetto firmato da un professionista iscritto all’albo professionale per impianti sotto i limiti dimensionali previsti dal Decreto

Quando è richiesto il progetto del professionista iscritto all’albo
Il progetto dell’impianto elettrico da parte di un professionista è richiesto nei seguenti casi:
Per le utenze condominiali aventi potenza impegnata superiore a 6 kW (la potenza impegnata è quella contrattuale oppure, per i nuovi impianti, la potenza di progetto per la quale è dimensionato l’impianto. Nel caso di autoproduttore, come potenza impegnata si considera la maggiore fra la potenza autoprodotta e quella contrattuale);
Per le unità abitative di superficie superiore a 400 metri quadri oppure con potenza impegnata superiore a 6 kW;
Per le unità immobiliari destinate ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o qualora la superficie superi 200 m² o quando le utenze sono alimentate a bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW;
Per gli impianti elettrici inerenti ad unità immobiliari provviste, anche solo in parte, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, ovvero in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o per ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
Nelle parti comuni dei condomini il progetto da parte del professionista iscritto all’albo è previsto se l’autorimessa è soggetta a CPI o se la centrale termica è un ambiente a maggior rischio in caso di incendio (carico di incendio superiore a 450 MJ / m² secondo la nuova Norma CEI 64-8) o se alimentata a gas, esistono luoghi con pericolo di esplosione.
Per gli impianti realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto, e comunque per gli impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;



Spero sia abbastanza chiaro.........per gli scettici o per chi parla e basta.

Queste sono le informazioni da dare, con i riferimenti del testo di legge, quando si vogliono dare e si vuole essere utili a chi chiede informazioni.
In fondo "Page" aveva fornito questi dati e, prendendoli sul serio, io ho chiesto la sua "fonte" informativa.
Io non ero al corrente di quest'ultima normativa (Decreto) emanata dal Governo per motivi fiscali, come si legge nel decreto stesso.
Sono state fatte delle modifiche per semplificare un pò la meteria, visto che c'erano.
Quindi bisogna andare da un elettricista specifico o da un'impresa specifica. Il progetto da pagare lo metteranno in conto (ingegnere o meno!)
Però anche tu all'inizio hai parlato e basta!
Non credo che uno che "parli" senza riferimenti (come me), in un post come questo, sia diverso da "un'altro" che i riferimenti ce li ha (ho li ha trovati dopo) e non li indica come hai fatto tu.
Sorvoliamo sul mare di C.....dette da altri.... che, lasci dedurre,......
Pur avendo ragione, nell'apertura e chiusura del tuo intervento, non era necessrio dirlo in maniera tronfia
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