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il subaffitto

13/01/2014, 12:35

Buongiorno
l'articolo 21 della legge 203 del 3 maggio 1982 vieta il subaffitto di un fondo rustico
mettiamo il caso che Gino sia l'affittuario di un podere che in parte è adibito a frutteto e in parte a seminativo
se il locatore (Pino) è d'accordo, Gino (che si occupa solo del frutteto) può subaffittare comunque i terreni adibiti a seminativo ?
se poi Gino nell'ultimo anno di contratto si stufa può subaffittare anche la porzione di frutteto a Lino (che poi proseguirà l'attività come nuovo affittuario l'anno successivo)

Ringrazio in anticipo per eventuali risposte. ;)

Ciau

Re: il subaffitto

13/01/2014, 12:57

La legge tutela che effettivamente coltiva il fondo.

L’art. 21 della legge 203/82 sui contratti agrari stabilisce - differenziandosi dalla regola del
codice civile di cui all’art. 1594 c.c. relativa ai contratti di locazione che dà la facoltà al
locatore di sublocare - il divieto dei contratti di subaffitto, sublocazione e comunque sub
concessione dei fondi rustici.
La violazione del suindicato divieto viene sanzionata con la possibilità del locatore di
richiedere la nullità o la risoluzione del contratto con conseguente condanna alla restituzione
dei beni che può essere fatta valere soltanto dal locatore entro quattro mesi dalla data in cui ne
è venuto a conoscenza.
Il subaffittuario ha, tuttavia, la facoltà di intervenire nel giudizio così promosso dal locatore e
può chiedere di subentrare nel contratto stipulato tra locatore e affittuario.
Allegati
Divieto di subaffitto, sublocazione.pdf
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Re: il subaffitto

13/01/2014, 13:27

Grazie...è proprio come immaginavo
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