La legge tutela che effettivamente coltiva il fondo.
L’art. 21 della legge 203/82 sui contratti agrari stabilisce - differenziandosi dalla regola del
codice civile di cui all’art. 1594 c.c. relativa ai contratti di locazione che dà la facoltà al
locatore di sublocare - il divieto dei contratti di subaffitto, sublocazione e comunque sub
concessione dei fondi rustici.
La violazione del suindicato divieto viene sanzionata con la possibilità del locatore di
richiedere la nullità o la risoluzione del contratto con conseguente condanna alla restituzione
dei beni che può essere fatta valere soltanto dal locatore entro quattro mesi dalla data in cui ne
è venuto a conoscenza.
Il subaffittuario ha, tuttavia, la facoltà di intervenire nel giudizio così promosso dal locatore e
può chiedere di subentrare nel contratto stipulato tra locatore e affittuario.
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- Divieto di subaffitto, sublocazione.pdf
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