Buongiorno
l'articolo 21 della legge 203 del 3 maggio 1982 vieta il subaffitto di un fondo rustico
mettiamo il caso che Gino sia l'affittuario di un podere che in parte è adibito a frutteto e in parte a seminativo
se il locatore (Pino) è d'accordo, Gino (che si occupa solo del frutteto) può subaffittare comunque i terreni adibiti a seminativo ?
se poi Gino nell'ultimo anno di contratto si stufa può subaffittare anche la porzione di frutteto a Lino (che poi proseguirà l'attività come nuovo affittuario l'anno successivo)
Ringrazio in anticipo per eventuali risposte.
Ciau