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Fototrappole 
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Aggiungo un'ultima considerazione poi esco poiché, a parte la curiosità e un interesse tangenziale in quanto "attraversatore" di boschi a scopo cinofilo, non è il mio campo dunque è giusto lasciar la parola a chi sa di leggi.

Mi parrebbe opportuno si capisse se il posizionamento di fototrappole ha, nelle vere intenzioni, una funzione naturalistico-scientifica oppure un pur legittimo scopo di videosorveglianza; trattandosi di un terreno di proprietà probabilmente la differenza non rileva circa gli eventuali obblighi di legge, ma mimetizzare una videocamera per sorveglianza senza alcun avviso - ancorché appunto su fondo proprio ma transitabile perché non chiuso - ho dubbi che risponda esattamente ai dettami normativi.
.


23/04/2020, 18:51
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Alessandro1944 ha scritto:
Jo3 ha scritto:
...si ricorda sempre che il proprietario ha diritto ad esercitare lo ius excludendi alios (ovvero decidere chi entra e chi no nel proprio fondo).


Su querela, giusto?


Vado O.T :
In realtà è un diritto del proprietario, che puo esercitare sempre.
I modi per esercitarlo sono
- creazione recinzioni con semplici pali in legno e rete di altezza modesta (non sopra 2 metri).

Questo specifico tipo di recinzione non trova mai giustificata negazione da parte dell'ente di competenza(in comune o ente responsabie del territorio) (sentenza TAR brescia n 868/2017), in quanto è stato assodato che tale recinzione non ha impatto paesistico ne richiede nulla osta dall'ente di competenza. (è sempre necessario presentare domanda).
Se non erro, il diritto di passare da parte dei cacciatori avviene sempre che non ci siano ostacoli autorizzati. In altre parole, questo non è un diritto assoluto che vincola il proprietario dei terreno a non edificare mai.

Diverso discorso per recinzioni con cordolo in cemento : in questo caso anche un muretto da 10 cm richiede nulla osta paesistico all'ente di competenza.


24/04/2020, 7:13
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Alessandro1944 ha scritto:
Aggiungo un'ultima considerazione poi esco poiché, a parte la curiosità e un interesse tangenziale in quanto "attraversatore" di boschi a scopo cinofilo, non è il mio campo dunque è giusto lasciar la parola a chi sa di leggi.

Mi parrebbe opportuno si capisse se il posizionamento di fototrappole ha, nelle vere intenzioni, una funzione naturalistico-scientifica oppure un pur legittimo scopo di videosorveglianza; trattandosi di un terreno di proprietà probabilmente la differenza non rileva circa gli eventuali obblighi di legge, ma mimetizzare una videocamera per sorveglianza senza alcun avviso - ancorché appunto su fondo proprio ma transitabile perché non chiuso - ho dubbi che risponda esattamente ai dettami normativi.
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Preciso : non esiste per giurisdizione italiana un fondo "transitabile".
O è transitabile pubblicamente (previ sentieri o strade presenti nelle mappe catastali, oppure perchè è comunale etc), oppure si passa sempre su un terreno privato con il tacito consenso del proprietario, che pero' puo esercitare sempre lo ius excludendi alios. (ovvero recintarlo se ritiene opportuno), proprio perchè è proprietà privata.

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103. (Art 637 C.P.)


24/04/2020, 7:23
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Jo3 ha scritto:

Preciso : non esiste per giurisdizione italiana un fondo "transitabile".
O è transitabile pubblicamente (previ sentieri o strade presenti nelle mappe catastali, oppure perchè è comunale etc), oppure si passa sempre su un terreno privato con il tacito consenso del proprietario, che pero' puo esercitare sempre lo ius excludendi alios. (ovvero recintarlo se ritiene opportuno), proprio perchè è proprietà privata.

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103. (Art 637 C.P.)


Mi correggo quanto espresso nell'ultimo post menzionato sopra, che risulta non totalmente corretto :
Quanto riportato sopra fa riferimento solo a fondi recintati (di qualunque natura sia la recinzione


Tale contenuto non è applicabile a fondi privati aperti al pubblico, su cui viene esercitata altra normativa.

In quest'ultimo caso, resta fermo l'obbligo di l'apposizione di specifici cartelli "Area Videosorvegliata".


24/04/2020, 8:45
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