Trapelicino
Iscritto il: 26/12/2020, 17:52 Messaggi: 20 Località: prov di pisa
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I vigili urbani hanno bisogno del permesso di un pubblico ministero per poter entrare in un fondo agricolo totalmente recintato per contestare eventuali abusi edilizi? Se non hanno il permesso di un magistrato, cosa rischio se mi rifiuto di aprirgli il cancello?
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studiozenobi
Sez. Sviluppo Rurale
Iscritto il: 22/03/2012, 17:33 Messaggi: 858 Località: Teramo
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per rispondere al tuo quesito: Ai fini dell’applicazione dell’art. 14 della Costituzione, che segna il limite del potere di ispezione locale, è privata dimora “…quello spazio isolato dall’ambiente esterno legittimamente ed attualmente adibito allo svolgimento degli atti della vita privata e dal quale il soggetto o i soggetti titolari, abbiano inteso normalmente escludere la presenza dei terzi”
La nozione di domicilio oggetto della tutela di cui all’art. 614 C.P., dunque, in ragione dell’ampiezza e poliedricità del relativo concetto, si estende, oltre che alle abitazioni, ad altri luoghi, dove il soggetto non abita, ma esplica in qualche modo attività permanenti, espressioni della propria vita personale o lavorativa. Non coincide quindi neppure con la sede principale degli interessi ed affari di una persona, come richiesto dall’ art. 43 C.C.
La materia dell’edilizia è oggi disciplinata, almeno a livello nazionale, dal d.P.R.. 380/2001 che, come è noto, a differenza della sopracitata normativa ambientale, non contempla disposizioni “scriminanti” che legittimino l’accesso all’area di cantiere o, ancor peggio, all’abitazione all’interno della quale si presuppone realizzato o in corso di realizzazione l’illecito. il potere di accesso sussiste pienamente ove si tratti di accertare ipotesi di reato flagrante, non ipotesi di realizzazione di interventi in assenza o difformità da D.I.A., costituenti illecito amministrativo. Innanzitutto occorre dunque esaminare la nozione di “cantiere” desumibile dalla legge, che non autorizza distinzioni in relazione a dimensioni e collocazione dello stesso.33 Se si parifica il cantiere, in quanto luogo dove si svolge una certa attività lavorativa ad un luogo di privata dimora, non è di aiuto per superare l’eventuale diniego all’accesso la disposizione di carattere generale di cui all’art. 27 del d.P.R. 380/2001 laddove si attribuisce al Comune, in persona dei suoi dirigenti o responsabili del servizio la funzione di vigilanza, in quanto non specifica quali siano gli atti di accertamento utilizzabili allo scopo.
_________________ L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile. Prima ti fa l'esame, poi ti spiega la lezione. (O. Wilde)
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Trapelicino
Iscritto il: 26/12/2020, 17:52 Messaggi: 20 Località: prov di pisa
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Ti ringrazio della risposta. Attualmente nel fondo non vi sono cantieri, né regolari né abusivi, per cui non si configurerebbe la flagranza di reato e le conseguenze ad essa connessa. Il dubbio però mi sorge perché ho letto un articolo su un sito, dove a quanto ho capito si affermerebbe che la legge distingue fra privata dimora ed altri siti, nei quali le ispezioni potrebbero avvenire senza permesso. Nell'articolo si allude addirittura all'arresto per chi si oppone all'ispezione. L'articolo è questo: https://lexambiente.it/materie/polizia-giudiziaria/189-dottrina189/4756-Polizia%20Giudiziaria.%20Controlli%20amministrativi%20ambientali%20e%20%20divieto%20di%20accesso%20all%27area..htmlE la legge che mi lascia il dubbio in particolare sarebbe l'Articolo 13 legge 689 /1981. Non essendo esperto della materia non so se ho letto male o non ho proprio capito l'argomento.
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