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Evoluzione del percorso legale dei sottoprodotti??

10/02/2014, 11:31

Innanzitutto buongiorno a tutti,sono nuovo di questo forum e avrei necessità di capire bene come si è evoluto il percorso legale dei sottoprodotti in quanto sulla mia tesi non vorrei scrivere fesserie.
Attualmente risultano regolati all'interno del decreto sui rifiuti d.lgs 205/2010 il quale è il risultato del recepimento della direttiva Eu 2008/98/CE.io ho individuato alcune tappe fondamentali ma non sono molto sicuro che sia corretto:

-a livello europeo:18 marzo 91 direttiva 91/156/cee "nozione di rifiuto ma non di sottoprodotto"; in italia d.lgs 22/97 decreto Ronchi
-in italia: Circolare del ministero ambiente 28/06/99 primo cenno indiretto ai sottoprodotti,
-a livello eu: sentenza palin granit oy aprile 2002 delinea alcuni elementi costitutivi della qualifica di sottoprodotto
-in italia :art 14 del Dl n 138 convertito in 178/02 (8/7/02) definizione per esclusione di sottoprodotto
-LIvello eu : sentenza niselli riprende alcuni punti della sentenza palin granit oy
da qui in poi ho dei problemi sull'identificare i passaggi sia in europa che in italia.
potreste aiutarmi??

Re: Evoluzione del percorso legale dei sottoprodotti??

11/02/2014, 0:24

Io mi associo, anche io ho dei problemi a identificare i passaggi. Anzi, se ho qualche dubbio ora so a chi chiedere :D

Re: Evoluzione del percorso legale dei sottoprodotti??

11/02/2014, 11:21

Quel d.lgs 205/2010 è andato a modificare quello che oggi è il testo di riferimento per quanto riguarda l'ambiente e cioè il DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152. Poi, per quel che ho visto velocemente, ci sono decreti riguardanti la gestione di determinati sottoprodotti nell'ambito minerario, piuttosto che agroalimentare o correzioni, precedenti al d.lgs 205/2010, e riguardanti il D.lgs. 152/2006 (es. DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) e c'è del materiale anche giuridico (fonte www.ambientediritto.it): «il residuo del processo produttivo non viene abbandonato ma gestito come sottoprodotto se il detentore o il produttore di sostanze ricavate da un processo produttivo destinato principalmente ad altre produzioni riceve un vantaggio economico anche dall’utilizzo dei residui. Ovviamente il vantaggio economico non esclude la certezza dell’utilizzazione, anzi la presuppone. Sia per la dottrina che per la stessa giurisprudenza il vantaggio economico fornisce un elevato grado di probabilità di riutilizzo del residuo e ridimensiona drasticamente le stesse ragioni logiche giuridiche che giustificano l’applicazione della disciplina sui rifiuti». (TAR Piemonte, 5 giugno 2009, n. 1563).

Saluti
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