Quel d.lgs 205/2010 è andato a modificare quello che oggi è il testo di riferimento per quanto riguarda l'ambiente e cioè il DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152. Poi, per quel che ho visto velocemente, ci sono decreti riguardanti la gestione di determinati sottoprodotti nell'ambito minerario, piuttosto che agroalimentare o correzioni, precedenti al d.lgs 205/2010, e riguardanti il D.lgs. 152/2006 (es. DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) e c'è del materiale anche giuridico (fonte
www.ambientediritto.it): «il residuo del processo produttivo non viene abbandonato ma gestito come sottoprodotto se il detentore o il produttore di sostanze ricavate da un processo produttivo destinato principalmente ad altre produzioni riceve un vantaggio economico anche dall’utilizzo dei residui. Ovviamente il vantaggio economico non esclude la certezza dell’utilizzazione, anzi la presuppone. Sia per la dottrina che per la stessa giurisprudenza il vantaggio economico fornisce un elevato grado di probabilità di riutilizzo del residuo e ridimensiona drasticamente le stesse ragioni logiche giuridiche che giustificano l’applicazione della disciplina sui rifiuti». (TAR Piemonte, 5 giugno 2009, n. 1563).
Saluti