02/01/2020, 10:33
05/01/2020, 10:36
05/01/2020, 11:55
06/01/2020, 14:56
06/01/2020, 16:33
06/01/2020, 19:04
Yoghiroll ha scritto:Sicuramente il confinante doveva trasmetterci regolare denuntiatio, ora per far valere i propri diritti mio padre dovrebbe citare in giudizio l'acquirente del fondo, però la citazione in giudizio prevede la dimostrazione di tutti requisiti oggettivi e soggettivi:
- continuità dei fondi confinanti;
- essere coltivatore diretto;
- avere adeguata forza lavorativa (almeno un 1/3 di quella necessaria alla lavorazione dei fondi di proprietà insieme al fondo oggetto di riscatto);
- coltivazione biennale dei fondi confinanti a quello in vendita;
Il mio problema si pone su quest'ultimo punto (ed è qst che mi fa sorgere dubbio se portare avanti o meno una causa) se mio padre coltiva una sola delle due particelle confinanti e l'altra sulla "carta" (fascicolo aziendale) risulta coltivata invece non lo è potrebbe essere un appiglio su cui far leva in un giudizio?
10/01/2020, 11:56
12/01/2020, 18:23
Yoghiroll ha scritto:eccolo qua,
ho sentito un legale ma non mi ha dato nessuna certezza in merito. Mi ha pero' confermato che se mio padre volesse procedere con il riscatto agrario dovrebbe citare in giudizio l'acquirente (e non il venditore) e dovrebbe dimostrare di avere i requisiti, meglio se mediante una relazione di un agronomo, quello che non so è se la relazione andrebbe fatta sulla base di documenti (esempio fascicolo aziendale) o sullo stato di fatto, in ogni caso poi spetterebbe al giudice decidere se nominare un consulente d'ufficio o meno con tutte le conseguenze e spese che ne derivano...
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