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Dubbi su gestione rifiuti az. agricola. Chiarimenti.
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fabbro76
Iscritto il: 03/06/2010, 23:32 Messaggi: 8
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Buonasera, la mia azienda agricola svolge prevalentemente attività di florovivaismo. Coltiviamo piante da frutto, piante da esterno/interno, fiori da reciso e piantine da orto. Gli "scarti" dell'azienda, rappresentati prevalentemente da cassette di plastica, alveoli per piantine, vasi, tubi di plastica e di ferro, teli di nylon di copertura sono prodotti in piccole quantità poichè tendiamo a riutilizzare tutto.....o quasi per non sprecare nulla. Ultimamente il centro di raccolta nel comune ove è ubicata l'azienda agricola, che prima mi ritirava quei pochi scarti inerenti l'attività, si è rifiutato di prendermi altro argomentando che gli scarti di produzione non possono essere conferiti nel centro di raccolta e che mi sarei dovuto arrangiare (tra l'altro detto in modo molto maleducat). Ho provato così ad informarmi sul sito del Comune e, dal regolamento "per la disciplina del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati" scopro delle incongruenze e cioè che se da una parte il materiale "agricolo" o proveniente da attività agricola/industriale è considerato rifiuto speciale non pericoloso ma assimilato al rifiuto "urbano", dall'altro si stabilisce, attraverso il richiamo al d.lgs 156/02 Art. 195 comma 2 lett. e) che "non sono assimilabili ai rifiuti urbani quelli prodotti nelle aree produttive e/o nelle strutture di vendita...."
A questo punto vi chiedo ma può una impresa agricola conferire vasi, tely di nylon rotti o quant'altro al centro di raccolta o alla discarica? Si possono rifiutare di non prenderlo?
Non è che per caso vogliono che si utilizzi il servizio del centro di raccolta specifico per le imprese?
Insomma prima di fare la guerra desidererei avere un vostro suggerimento.
Grazie
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18/07/2012, 16:57 |
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Marco
Sez. Supporto Didattico
Iscritto il: 13/03/2008, 19:23 Messaggi: 68793 Località: Pinzolo (TN) - Firenze
Formazione: Laurea in Scienze agrarie
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Non vorrei sbagliarmi, ma in Comune ti hanno risposto in modo corretto. Forse è meglio se chiedi alla tua associazione di categoria. Ciao, Marco
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15/08/2012, 8:54 |
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StefanoG1967
Iscritto il: 16/08/2012, 8:19 Messaggi: 2
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A quando risalgono le informazioni contenute sul sito del tuo Comune? Tieni presente che la lett. e) del secondo comma dell'art. 195 d.lgs. 152/06 è stata fortemente modificata a dicembre 2011. Inoltre, il comma 4 dello stesso articolo prevede che le disposizioni tecniche del comma 2 possano essere applicate solo "con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e dell'interno, nonche', quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti". Non basta, cioè, richiamare genericamente il d.lgs., ma occorre fare preciso riferimento ai vari decreti attuativi (se esistenti, aspetto del quale sono fortemente dubbioso...) dei diversi dicasteri. In mancanza di questi, la norma è inapplicabile perchè "vuota". Spero di esserti stato utile. Ciao.
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16/08/2012, 8:35 |
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fabbro76
Iscritto il: 03/06/2010, 23:32 Messaggi: 8
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Grazie siete stati tutti gentilissimi e chiarissimi. Comunque dovrò andare alla mia associazione di categoria per avere maggiori ragguagli. Grazie a tutti!
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16/08/2012, 13:29 |
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