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distanze recinzioni - strada 
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Iscritto il: 27/07/2011, 10:25
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una volta un tizio ha fatto una recinzione con siepe a 50/70 cm e e il comune non gli ha potuto fare nulla malgrado le chiamate ai vigili dei vicini, dopo che la siepe è diventata bella alta all'interno ha piazzato al rete

logicamente la cosa puo variare dal tipo di strada e se zona fuori da centri abitati

ciao romeo


05/08/2012, 13:08
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Riporto quanto emerso in un contenzioso tra miei vicini su strada privata ma ad uso pubblico
Se la recinzione avviene in modo contestuale sia che questa venga effettuata con siepi o reti vale il confine naturale ed oguno mantiene la sua parte di recinzione
Se la recinzione viene effettuata in modo unilaterale chi realizza deve mantersi all'interno dei propri confini per un mt almeno in caso di rete metallica o quanto necessario per permettere le normali manutenzioni senza invadere l'altrui proprietà in casi diversi

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Mettete l'indicazione geografica al profilo sarà utile nelle risposte grazie


05/08/2012, 18:21
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non è proprio così ed in tal senso depone il codice civile in materia di rapporti di vicinato

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avv. Ivano Cimatti


05/08/2012, 20:20
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ma tutte ste normative valgono anche per le stradine di campagna?quelle che conducono a terreni ad uso agricolo,per intenderci :roll:

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Cinismo è il riuscito tentativo di vedere il mondo come è realmente.
Jean Genet


05/08/2012, 21:56
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beh in linea generale si. anche se poi occorre bene comprendere quali esse siano e quale sia il loro regime legale

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avv. Ivano Cimatti


06/08/2012, 8:33
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ivanocimatti ha scritto:
beh in linea generale si. anche se poi occorre bene comprendere quali esse siano e quale sia il loro regime legale

facciamo un ipotesi,la strada in questione è larga 3 mt circa.se il proprietario dei terreni a dx e quelli a sx decidono per motivi loro di recintare,ed io dovessi passar di lì per andare in un altro appezzamento a trinciare,come ci passo? valutano queste cose quando decidono a che distanza dev'essere la recinzione?
semplice curiosità,eh? non devo recintare nulla però mi potrebbe capitare di dover passare con una trincia :lol:

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Jean Genet


06/08/2012, 12:56
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Iscritto il: 04/06/2019, 18:51
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Candy ha scritto:
Ciao Zambeppe,
ti consiglio di chiedere informazioni all'ufficio tecnico comunale, cercando nello specifico, l'addetto al settore urbanistica. Il tuo tecnico probabilmente ha espresso il suo primo parere basandosi solo sulle mappe catastali, che si sa, sono spesso vecchie e non aggiornate. Magari sulla mappa catastale la strada in questione è ancora segnata come una carrareccia, una strada vicinale o una strada privata, magari ad uso pubblico. Oggi potrebbe anche essere diventata una strada comunale...benchè non asfaltata. Di che tipo di strada si tratti, lo può dire solo il comune che redige i piani regolatori. Per quanto riguarda la distanza delle recinzioni dalla sede stradale, ci sono certamente delle indicazioni nel regolamento edilizio comunale, e se non dovessero esserci (si basano in genere sulla larghezza della carreggiata) ci saranno indicazioni nelle leggi regionali. Altrimenti ci si rifà al codice della strada. Ho avuto il tuo stesso dubbio, quando mesi fa ho recintato il mio terreno che fiancheggia la strada comunale. Tre metri di distanza. Tuttavia, nel mio caso si tratta di una strada comunale, asfaltata. Nel tuo caso spero che la distanza da tenere sia inferiore...ma solo presso l'ufficio tecnico comunale potrai avere informazioni precise. Inoltre...a reperire queste informazioni dovrebbe essere il tuo tecnico, visto che lo paghi!!! Ma si sa...chi fa da se... :D
In bocca al lupo
Daniela


Ma ti rendi conto che quello che dici fa finire in galera quello che ha posto il quesito? Ma tu vivi così cercando di azzeccarla?
La distanza è 1 metro per recinzioni inferiori al metro e tre metri per quelle superiori al metro anche se tale altezza è la somma di un muretto e della rete e il muretto stesso non può superare i 30 cm.


04/06/2019, 18:55
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Iscritto il: 22/03/2012, 17:33
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questo articolo del CdS può chiarire i dubbi

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati.

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;

b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;

c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

estratto alla seguente pagina
http://www.aci.it/i-servizi/normative/c ... itati.html

_________________
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile. Prima ti fa l'esame, poi ti spiega la lezione. (O. Wilde)


13/06/2019, 19:41
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Iscritto il: 20/12/2017, 16:26
Messaggi: 105
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Senza nulla togliere ai pareri autorevoli inseriti nei precedenti post :


Che tipologia di strada è la tua?

Parliamo di una strada iscritta al catasto strade? (ovvero statale/provinciale/comunale)?
Parliamo di una strada vicinale pubblica?
Parliamo di strada vicinale privata?

Andrebbe verificata la definizione :
a) TECNICA : di tutte le strade, qui :
http://www.aci.it/i-servizi/normative/c ... trade.html" target="_blank
b AMMINISTRATIVA : di tutte le strade , qui :
https://it.wikipedia.org/wiki/Classific ... _in_Italia

Laddove la tua sia una strada di tipo F (Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.)
Art 26
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/gu ... fresh_ce=1" target="_blank

5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

Senti comunque se il regolamento comunale prevede qualcosa in materia :


15/06/2019, 6:09
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