Salve. Aprofitto della vs competenza per chiedere, se possibile, una informazione. Mio padre attualmente pensionato metalmeccanico conduce un fondo rustico a destinazione agraria e non edificabile da PRG vigente, con contratto d'affitto tacitamente rinnovato ancora dai tempi di suo nonno. Recentemente il proprietario ha comunicato con lettera raccomandata AR la formale disdetta del contratto in scadenza al 10.11.2010. Tale comunicazione nasce dal fatto che con molta probabilità il proprietario del fondo lo metterà in vendita. Dato che mio padre non è regolarmente iscritto al registro provinciale delle imprese agricole, ma si dedica direttamente e abitualmente con il proprio lavoro alla coltivazione del fondo, soddisfando almeno 1/3 del fabbisogno del fondo, può o meno far valere un diritto diprelazione nel caso di vendita del fondo stesso, o è indispensabile il requisito dell'iscrizione all'albo dei coltivatori diretti?
Per la precisione:
L. 26 maggio 1965, n. 590
art. 31.
Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo.
Non sono esperto, ma io mi rivolgerei immediatamente a una associazione di categoria per vedere se è possibile regolarizzare la mia posizione di coltivatore. Marco
gentile utente del dorum, ma ho seri dubbi che suo padre possa pretendere di poter validamente esercitare la prelazione del fondo rustico. Ella, fra l'altro, non ha chiarito che tipo di contratto ha stipulato con il concedente e da quando e da quando è pensionato. La legge, invero, condiziona la prelazione (ed il riscatto) alla sussistenza di alcuni basici presupposti che credo facciano difetto nel caso di specie, fra cui, in particolare, un rapporto qualificato perdurante da almeno due anni. Non solo quindi dovrebbe andare presso la competente associazione agraria anche da un legale esperto di diritto agrario
Grazie avv.to. per cortesia, quando cita "La legge, invero, condiziona la prelazione (ed il riscatto) alla sussistenza di alcuni basici presupposti che credo facciano difetto nel caso di specie, fra cui, in particolare, un rapporto qualificato perdurante da almeno due anni", a quali norme o altre fonti fa riferimento? saluti.
ser ha scritto:Grazie avv.to. per cortesia, quando cita "La legge, invero, condiziona la prelazione (ed il riscatto) alla sussistenza di alcuni basici presupposti che credo facciano difetto nel caso di specie, fra cui, in particolare, un rapporto qualificato perdurante da almeno due anni", a quali norme o altre fonti fa riferimento? saluti.
CARO SER, ritengo che Ella, per trovare soluzione al proprio problema dovrebbe rivolgersi al proprio legale di fiducia oppure alla competente associazione agraria. In ogni caso, perchè non si estrapola la legislazione sulla prelazione e se la studia?