Buonasera avvocato, avrei una domanda: Se il fondo "confina a sud con cavo consorziale metà compreso con al di là mappali,..." Il suddetto fondo confina anche con il proprietario del fondo a fianco? Arrivò al punto: se il proprietario del fondo adiacente fosse un c.d. Godrebbe di diritto di prelazione oppure il cavo consorziale romperebbe la contiguità dei fondi così come affermato da pronunce di Corte di cassazione ? Ringrazio anticipatamente Saluto
Mattia91no ha scritto:Buonasera avvocato, avrei una domanda: Se il fondo "confina a sud con cavo consorziale metà compreso con al di là mappali,..." Il suddetto fondo confina anche con il proprietario del fondo a fianco? Arrivò al punto: se il proprietario del fondo adiacente fosse un c.d. Godrebbe di diritto di prelazione oppure il cavo consorziale romperebbe la contiguità dei fondi così come affermato da pronunce di Corte di cassazione ? Ringrazio anticipatamente Saluto
A parte il consorziale...per cavo s'intende un cavo elettrico, telefonico o d'acciaio?
Qundi un corso d'acqua consorziale sarebbe come una servitù e quindi confini con l'eventuale coltivatore diretto! A meno che per la sua larghezza e lunghezza non sia munito di frazionanento cioé N. di Foglio e di mappale che si vedrebbe in mappa. Dici anche di sentenze della Cassazione bisogna cercarle e vedere bene il contenuto. Ciao
Salve Mattia91no, come hai già constatato, numerose pronunce della Cassazione e del Consiglio di Stato hanno affermato che “il diritto di prelazione spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, caratterizzati, cioè, da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione ne consegue che devono essere considerati non confinanti i fondi separati da un corso d’acqua di proprietà pubblica, nonché da attrezzature fisse per la distribuzione dell’acqua ovvero da ostacoli materiali come canali di proprietà aliena”.
L’argomento è anche stato trattato, dall’avv. Cimatti, nella rivista di agraria, n. 114 del 15/12/2010:
Purtroppo, la nostra giurisprudenza spesso emette sentenze solo apparentemente chiare e coincidenti. Quando ai confini fr fondi finitimi, laddove in mezzo vi sia una strada ovvero un fosso, la giurisprudenza, specie di merito, opina, di per sè, non costituisca motivo, ragione o causa di soluzione di contiguità.
Grazie avvocato, ho letto infatti diverse sentenze e la maggior parte esclude la contiguità, anche nelle sentenze più recenti, se il corso d'acqua e' pubblico senza dubbio alcuno. L'ultima sentenza in merito del 2010: " ne consegue che devono essere considerati non confinanti i fondi separati da un corso d’acqua di proprietà pubblica, nonché da attrezzature fisse per la distribuzione dell’acqua ovvero da ostacoli materiali come canali di proprietà aliena." Una sentenza più risalente, del '91 :"Debbono considerarsi confinanti, agli effetti dell’art. 7 comma 2 n. 2 l. 14 agosto 1971 n. 817, due fondi anche se separati da un canale di scolo delle loro acque, ove, mancando una contraria prova, questo canale debba presumersi comune, ai sensi dell’art. 897 c.c., con la conseguente contiguità materiale dei fondi, che si estendono fino alla metà del canale fra essi interposto". Diciamo che quest'ultima sentenza da me citata mi aveva creato qualche dubbio. Grazie mille delle delucidazioni Uno studente di giurisprudenza Mattia
Proprio in questo momento, ho una bellissima causa a Lucca proprio su questo tema. Fosso che, fa parte della rete fognaria delle acque bianche le cui acque confluiscono su di un fosso di un consorzio di bonifica. Saprò dire, l'esito IC