Grazie a tutti! Premetto che non si sta parlando di un paese di chissà quali dimensioni ecc...è un piccolo borgo di campagna di circa una decina di abitazioni..e la "mia" in questione è l ultima del borgo e rimane leggermente più defilata dalle altre!
In ogni caso ho ricevuto il regolamento comunale che, seppur non chiaro o con norme definite, (tipo metri dalle case ecc..) sembra non porre limiti aprticolari se le stalle sono già esistenti. Voi che ne pensate?
Sicuro che i vicini sono cosa a parte ma se ci si tiene pulito e si scarica il letame lontano dal centro abitato....sarebbero solo un paio di bovini.....
Grazie mille a tutti!!
Art. 273 - Stalle, scuderie ed altri ricoveri per animali
1. L’esercizio delle stalle, scuderie ed ogni specie di ricovero per animali è subordinato all’autorizzazione del Sindaco, che la rilascia secondo le prescrizioni del vigente regolamento edilizio, previo parere del competente Servizio della 10° U.S.L..
2. Nell’agglomerato urbano e nei centri urbani abitati non è consentita la costruzione di stalle e scuderie
3. Può essere tollerata la conduzione di quelle già esistente a condizione che vengano osservate diligentemente le disposizioni contenute nel presente regolamento e non vengano provocate sensibili molestie del vicinato.
Art. 274 - Divieto di tenere animali nell’abitato
1. Non è concesso di allevare o tenere nell’abitato maiali, capre, pecore ed altri animali di specie consimile.
2. Il Sindaco però può rilasciare speciale autorizzazione per tenere alcuni di tali animali destinati alla produzione del latte, alla preparazione di vaccini, di sieri curativi o ad altri scopi specifici.
3. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinata al parere del competente Servizio della 10° USL, comprovante che i locali di ricovero si trovano in buone condizioni igieniche a norma del presente regolamento.
4. E’ vietato tenere conigli, polli, piccioni, cavie e simili, nonché numerosi cani e gatti all’interno delle abitazioni.
5. Può essere consentita la tenuta sui terrazzi soltanto di colombi viaggiatori e nei giardini e simili – purché non condominiali, di pubblico passaggio o aperti al pubblico – di animali da cortile, sempre che la zona, l’ubicazione ed i mezzi a ciò destinati siano riconosciuti, dal competente Servizio della 10° USL, atti allo scopo, risultino idonee le condizioni igieniche e gli animali non rechino molestia al vicinato.
6. Non è comunque consentita nelle abitazioni o nelle immediate vicinanze la detenzione di cani particolarmente mordaci o che rechino molestia abbaiando.