Salve a tutti, spero sia la sezione giusta per postare questa domanda.
Faccio parte di una associazione che opera nel sociale a Roma, abbiamo ricevuto in prestito da una casa famiglia amica un terreno di circa 1,5 ha sul quale stiamo cominciando a coltivare. Abbiamo intenzione di aprire una azienda agricola al fine di poter vendere liberamente i prodotti. Il problema è che questo terreno è stato già dato in comodato d'uso gratuito alla casa famiglia. Il responsabile ci ha detto che ci farebbe volentieri un contratto, una scrittura privata o qualsiasi cosa sia necessario ma in coldiretti mi hanno detto che se c'è già un comodato d'uso sul terreno è escluso che noi possiamo farci sopra una azienda. Cosa possiamo fare? Grazie mille a tutti buona giornata
Salve Rabdomante, credo di aver capito che la “casa famiglia” abbia in comodato il terreno e che a sua volta lo cede in sub-comodato all’associazione di cui fai parte.
Se è così, come sembra, bisogna innanzi tutto vedere se nel contratto di comodato, tra il proprietario del terreno e la casa famiglia, è prevista la possibilità di cedere in sub-comodato il terreno, in quanto il comodatario non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
A riguardo l’attività, per il codice civile la qualità di imprenditore agricolo a titolo principale non deve necessariamente essere collegata al possesso del terreno che si coltiva in quanto è sufficiente avere la disponibilità del terreno acquisita con qualsiasi altra forma giuridica dall’affitto al comodato.
Salve Gianni! Faremo verificare allora le clausole del comodato d'uso tra il proprietario della terra e la casa famiglia che ci ospita, la cosa che mi suona strana è che in coldiretti sono stati molto decisi nel dire che l'unico modo per fare una azienda agricola è avere una terra priva di ogni tipo di contratto. Se risolviamo in tempo utile questo problema legato al comodato o contratto avrei alcune altre domande da fare (scusate ma stiamo entrando da poco in un mondo la cui burocrazia non è sempre chiara)
Il nostro progetto prevede l'inserimento lavorativo di alcuni giovani provenienti da realtà socialmente svantaggiate. I prodotti coltivati nell'orto saranno venduti ai gruppi d'acquisto locali o alle singole famiglie con cassettoni di ortaggi settimanali. Avendo la disponibilità legale della terra che tipo di soggetto consigliate di andare a creare? Azienda agricola semplice? fattoria sociale? Cooperativa agricola? Quali altre opzioni abbiamo anche nell'ottica di cercare accesso a bandi e fondi europei?
Gentile utente, io continuamente diffido gli utenti di far troppo affidamento sulle informazioni ottenibili da utenti non periti nella materia giuridica. La risposta che avete letto, in questo forum, d esempio è chiaramente sbagliata e fuorviante. Un contratto di comodato di un fondo rustico, per sua natura e scopo, impedisce la costituzione sul fondo stesso, di una impresa professionale. Sia che essa venga gestita direttamente od indirettamente. Il comodatario è legittimato principalmente ad una gestione ordinaria del bene siccome recita chiaramente l'art. 1809 c.c. Quindi è ovvio che, nel caso di specie, il concessionario non possa concedere a terzi (il sub concessionario) quello di cui esso non sia titolare. La differenza tra un contratto agrario e contratto di comodato risiede nella diversa causa dei due contratti dovendosi ricercare la prima nella volontà di costruire un’impresa agraria sul fondo altrui e la seconda nella semplice consegna di un bene, indipendentemente dal fatto che il comodatario non si limiti ad un’attività di custodia ma svolga anche attività di gestione.
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
"Ordinariamente il fondo rustico costituisce uno dei beni costituenti la azienda agricola; il quale, per altro, può essere detenuto e utilizzato dall'imprenditore agricolo a diverso titolo e così in proprietà, in enfiteusi, in usufrutto, in affitto, in comodato."
Cari amici del forum, limitiamoci a parlare di quello che sappiamo e non di quello che leggiamo su internet. Il concessionario (la casa famiglia) non è legittimata a costituire, sul detto fondo alcuna impresa agraria professionale e quindi non può tarsferire, medante stipula di un sub contratto, alcun contratto di affitto a terzi. Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet Io consiglio tutti di parlare solo quello di cui si sappia...