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[ 10 messaggi ] |
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azienda agricola su terreno in comodato
Autore |
Messaggio |
rabdomante
Iscritto il: 08/11/2013, 12:56 Messaggi: 5 Località: roma
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Salve a tutti, spero sia la sezione giusta per postare questa domanda.
Faccio parte di una associazione che opera nel sociale a Roma, abbiamo ricevuto in prestito da una casa famiglia amica un terreno di circa 1,5 ha sul quale stiamo cominciando a coltivare. Abbiamo intenzione di aprire una azienda agricola al fine di poter vendere liberamente i prodotti. Il problema è che questo terreno è stato già dato in comodato d'uso gratuito alla casa famiglia. Il responsabile ci ha detto che ci farebbe volentieri un contratto, una scrittura privata o qualsiasi cosa sia necessario ma in coldiretti mi hanno detto che se c'è già un comodato d'uso sul terreno è escluso che noi possiamo farci sopra una azienda. Cosa possiamo fare? Grazie mille a tutti buona giornata
_________________ "Siate tutto quello che potete essere"
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23/09/2015, 15:19 |
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ivanocimatti
Sez. Aspetti Legali in Agricoltura
Iscritto il: 22/05/2008, 15:13 Messaggi: 1149 Località: Roma
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Illustra meglio la situazione, semmai anche in pvt
_________________ avv. Ivano Cimatti
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23/09/2015, 21:29 |
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rabdomante
Iscritto il: 08/11/2013, 12:56 Messaggi: 5 Località: roma
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Buongiorno, ho mandato un pvt, intanto grazie mille!
_________________ "Siate tutto quello che potete essere"
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24/09/2015, 9:18 |
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gianni58
Iscritto il: 04/03/2015, 13:56 Messaggi: 1081 Località: Palmi (RC)
Formazione: Geometra
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Salve Rabdomante, credo di aver capito che la “casa famiglia” abbia in comodato il terreno e che a sua volta lo cede in sub-comodato all’associazione di cui fai parte.
Se è così, come sembra, bisogna innanzi tutto vedere se nel contratto di comodato, tra il proprietario del terreno e la casa famiglia, è prevista la possibilità di cedere in sub-comodato il terreno, in quanto il comodatario non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
A riguardo l’attività, per il codice civile la qualità di imprenditore agricolo a titolo principale non deve necessariamente essere collegata al possesso del terreno che si coltiva in quanto è sufficiente avere la disponibilità del terreno acquisita con qualsiasi altra forma giuridica dall’affitto al comodato.
Saluti, Gianni
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24/09/2015, 9:25 |
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rabdomante
Iscritto il: 08/11/2013, 12:56 Messaggi: 5 Località: roma
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Salve Gianni! Faremo verificare allora le clausole del comodato d'uso tra il proprietario della terra e la casa famiglia che ci ospita, la cosa che mi suona strana è che in coldiretti sono stati molto decisi nel dire che l'unico modo per fare una azienda agricola è avere una terra priva di ogni tipo di contratto. Se risolviamo in tempo utile questo problema legato al comodato o contratto avrei alcune altre domande da fare (scusate ma stiamo entrando da poco in un mondo la cui burocrazia non è sempre chiara)
Il nostro progetto prevede l'inserimento lavorativo di alcuni giovani provenienti da realtà socialmente svantaggiate. I prodotti coltivati nell'orto saranno venduti ai gruppi d'acquisto locali o alle singole famiglie con cassettoni di ortaggi settimanali. Avendo la disponibilità legale della terra che tipo di soggetto consigliate di andare a creare? Azienda agricola semplice? fattoria sociale? Cooperativa agricola? Quali altre opzioni abbiamo anche nell'ottica di cercare accesso a bandi e fondi europei?
Grazie ancora
_________________ "Siate tutto quello che potete essere"
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24/09/2015, 9:38 |
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ivanocimatti
Sez. Aspetti Legali in Agricoltura
Iscritto il: 22/05/2008, 15:13 Messaggi: 1149 Località: Roma
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Gentile utente, io continuamente diffido gli utenti di far troppo affidamento sulle informazioni ottenibili da utenti non periti nella materia giuridica. La risposta che avete letto, in questo forum, d esempio è chiaramente sbagliata e fuorviante. Un contratto di comodato di un fondo rustico, per sua natura e scopo, impedisce la costituzione sul fondo stesso, di una impresa professionale. Sia che essa venga gestita direttamente od indirettamente. Il comodatario è legittimato principalmente ad una gestione ordinaria del bene siccome recita chiaramente l'art. 1809 c.c. Quindi è ovvio che, nel caso di specie, il concessionario non possa concedere a terzi (il sub concessionario) quello di cui esso non sia titolare. La differenza tra un contratto agrario e contratto di comodato risiede nella diversa causa dei due contratti dovendosi ricercare la prima nella volontà di costruire un’impresa agraria sul fondo altrui e la seconda nella semplice consegna di un bene, indipendentemente dal fatto che il comodatario non si limiti ad un’attività di custodia ma svolga anche attività di gestione.
_________________ avv. Ivano Cimatti
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27/09/2015, 12:39 |
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odisseo87
Iscritto il: 27/12/2012, 13:30 Messaggi: 337
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" Art. 1809. Restituzione.
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata. " Ordinariamente il fondo rustico costituisce uno dei beni costituenti la azienda agricola; il quale, per altro, può essere detenuto e utilizzato dall'imprenditore agricolo a diverso titolo e così in proprietà, in enfiteusi, in usufrutto, in affitto, in comodato." http://elibrary.fondazionenotariato.it/ ... /2910&mn=3
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27/09/2015, 18:40 |
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ivanocimatti
Sez. Aspetti Legali in Agricoltura
Iscritto il: 22/05/2008, 15:13 Messaggi: 1149 Località: Roma
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Non intendo entrare in poemica con il precedente utente. Considerato che il testo normativo è chiaro e lineare
_________________ avv. Ivano Cimatti
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28/09/2015, 22:08 |
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odisseo87
Iscritto il: 27/12/2012, 13:30 Messaggi: 337
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Nemmeno io intendo entrare in polemica, ma certe risposte sono tutt'altro che chiare e lineari.
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29/09/2015, 17:44 |
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ivanocimatti
Sez. Aspetti Legali in Agricoltura
Iscritto il: 22/05/2008, 15:13 Messaggi: 1149 Località: Roma
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Cari amici del forum, limitiamoci a parlare di quello che sappiamo e non di quello che leggiamo su internet. Il concessionario (la casa famiglia) non è legittimata a costituire, sul detto fondo alcuna impresa agraria professionale e quindi non può tarsferire, medante stipula di un sub contratto, alcun contratto di affitto a terzi. Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet Io consiglio tutti di parlare solo quello di cui si sappia...
_________________ avv. Ivano Cimatti
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30/09/2015, 10:27 |
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