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Argomento bloccato

Re: Atto notorio Gdp

30/11/2014, 0:14

Ivano, non capisco in quale punto la mia asserzione sarebbe senza senzo giurdico.
L'eventuale atto notorio dinanzi al Gdp é prodromica al futuro acquisto di proprietà. Mi spiego meglio.
Step 1)Dichiarazione di Tizio del possesso pacifico,pubblico, continuo e non interrotto dinanzi al Gdp - efficacia dichiarativa
Step 2) Vendita tramite scrittura privata del bene usucapito da parte di Tizio a Caio
Step3) Registrazione scrittura privata pubblico ufficio
Step 4 ) Dal giorno della trascrizione inizia a decorrere il termine di 5 anni ex art 1159 bis cc
5) Dopo il 5 anno Caio diviene proprietario del bene

Re: Atto notorio Gdp

30/11/2014, 0:27

Ti stoppo subito.
a) quel documento non ha alcuna efficacia dichiarativa ma è appunto carta straccia.b) con quella carta straccia non si usucapisce proprio nulla; in ipotesi, la fantasia di qualche allegrone. c) non può registrare aria fritta.
L'usucapione presuppone che un magistrato ordinario, accerti con efficacia di giudicato che tizio, in un giudizio nel quale gli apparenti proprietari sono stati convocati in giudizio, ha posseduto il bene per venti anni, agendo come un proprietario.
Stammi bene
IC

Re: Atto notorio Gdp

30/11/2014, 10:25

Caro Ivano,
su una cosa ti stoppo subito.I nostri amici della Cassazione hanno stabilito con sentenza n. 2485/2007 che " la sentenza di usucapione, si limita a “DICHIARARE” l’intervenuto acquisto a titolo originario: La stessa quindi non ha, dunque, EFFICACIA COSTITUTIVA” dell’acquisto stesso.

Cosa significa tutto cio?! Significa che colui che ha maturato tutti i requisiti legalmente richiesti per perfezionare l’acquisto per usucapione è già diventato proprietario del bene a prescindere dalla pronuncia giudiziale; pertanto, egli può disporre del bene come meglio crede, anche senza esser fornito del titolo giudiziale (SENTENZA) dichiarativo dell’acquisto stesso. Difatti, se si dovesse aderire alla tesi contraria, affermano i giudici di legittimità nella sentenza poc’anzi citata “si verificherebbe la strana situazione per cui chi ha usucapito sarebbe proprietario, ma non potrebbe disporre validamente del bene fino a quando il suo acquisto non fosse accertato giudizialmente”.

Ti riporto anche un'altra massima sempre dei nostri amiconi della Cassazione : ( massima di Cass. 2785/2007 ) “non è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferita la proprietà dell’immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per tempo sufficiente al compimento dell’usucapione, ancorchè l’acquisto della proprietà non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario.

Il tutto, aria fritta a parte, si traduce che non solo il magistrato ordinario può dichiarare usucapione.

Se Tizio va dal notaio e dichiara di essere proprietario attraverso il possesso ultraventennale...e contestulamente vuole vendere la proprietà a Caio....tutto questo si può fare MA il notaio dovrà avvisare Caio ( l'acquirente ) :

– che la dichiarazione del venditore di essere proprietario “per possesso ultraventennale continuo e pacifico” non può, in alcun modo, essere verificata da parte del notaio rogante
– dell’opportunità di far precedere la stipula dalla sentenza dichiarativa dell’usucapione
– della “rischiosità” dell’atto perfezionato senza il preventivo ottenimento della predetta sentenza e, dunque, della “rischiosità” dell’acquisto

Una volta fatte tutte ste tricche e ballacche, Caio non avrà CARTA STRACCIA, ma bensi carta che una volta trascritta e dopo essere decorsi 5 anni...diventerà CARTA CANTA :)

Re: Atto notorio Gdp

01/12/2014, 0:40

Caro utente del forum,
spiego la presente non per replicare ad un utente, purtroppo per lui, non perito nel diritto quanto in altre cose; quanto per offrire alla platea del sito alcuni minimi elementi di diritto proprietario.
L'utente, a conferma della Sua tesi, alcuni precedenti che, ovviamente, non c'entrano nulla con il tema e con l'argomento. La prima decisione verte sul caso che, dopo la stipula di un atto di compravedita invalido per vizi di forma ovvero di contenuto, l'acquirente possa diventare, in ogni caso, proprietario dopo il compimento di un determinato di tempo. Riporto, della prima, la massima ufficiale: Non è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorchè l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario. Anche chi è digiuno di filologia classica, comprende che con il tema di cui al presente forum, essa non c'entri nulla. La legge, in questo caso, laddove esso sia già nel possesso del bene, in perfetta buona fede, possa pretendere (giudizialmente) di diventare proprietario, molto più facilmente di chi non ha stipulato un atto di compravendita, sia pure esso invalido e/o irregolare. La ragione è ovvia e banale.
La seconda sentenza, neppure massimata, attiene invece ad una procedura (sezione tributaria) dell'italgas nei confronti di un contribuente che non voleva pagare singole fatture.
L'utente confonde perchè non sa (presumo) che perché si possa diventare proprietario di un bene immobile, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1470 e 1158 c.c., in ogni caso, occorre che in tal senso si pronunci un magistrato della repubblica. La diversa frase dell'utente è quindi, spiace dirlo, una frase priva di alcun fondamento logico e giuridico. Per tornare alla domanda iniziale, sempre per una ragione di interesse generale (sempre che la abbia), una eventuale dichiarazione unilaterale di possesso...di per sè non servirebbe a nulla. Occorrendo sempre che un giudice, nel contraddittorio dell'apparente proprietario, dichiari e/o accerti l'avvenuto acquisto a titolo originario.
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