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Atto di Governo 485 /2018
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Jo3
Iscritto il: 20/12/2017, 16:26 Messaggi: 105
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Ciao a tutti, Il governo sta introducendo questa nuova legge (testo unico) per la gestione della filiera forestale. http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0485.pdf&leg=XVII#pagemode=noneCosa ne pensate? P.S : Io mi sono soffermato su questi due articoli : Art 12 Comma 2. I proprietari e gli aventi titolo di possesso dei terreni di cui al comma 1 provvedono coordinatamente e in accordo con gli enti competenti alla realizzione degli interventi di gestione necessari per il ripristino o la valorizzazione agrosilvopistorale dei propri terreni. . .
Art 12 Comma 3. Nel caso in cui non siano stati posti in essere gli interventi di eui al comma 2 o non sia possibile raggiungere un accordo o, ancora, nel caso di terreni silenti, le regioni e le province autonome possono procedere all'attuazione degli interventi di gestione previsti con forme di sostituzione diretta o affidamento della gestione dei terreni interessati a imprese, consorzi, cooperative o alle altre forme associative di cui articolo 10, comma S, o ad altri soggetti pubblici o privati Individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, privilegiando l'imprenditoria giovanile.
A me pare che un ente pubblico non possa "espropriare" un bene privato. L'eccezione è solamente valida quando ci sono motivi di interesse generale, e comunque previo indennizzo. (Art 42 Costituzione). Pare altrettanto ovvio che un'ente pubblico non possa "espropriare" un bene di un privato, per darlo in uso ad un'altro privato, favorendone gli introiti : non credo sia questo il compito dello Stato.
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26/02/2018, 7:36 |
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libellula69
Iscritto il: 17/01/2012, 22:58 Messaggi: 4788 Località: Altissimo-Vi-Franciacorta
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Insomma soldi non ne cacciano, il patrimonio boschivo è di tutti tranne quando c'è da fare qualcosa Allora tiro fuori soldi, sistemo tutto e poi lo recinto e se vuoi farti una passeggiata devi pagà.
_________________ "nessuna risposta ... è una risposta" (Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano )
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26/02/2018, 8:56 |
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Jo3
Iscritto il: 20/12/2017, 16:26 Messaggi: 105
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Ho letto anche l'art 12 comma 1
Per la valorizzazione funzionale del territorio agrosilvopastorale, la salvaguardia dell'assetto idrogeologico, la prevenzione e il contenimento del rischio incendi e del degrado ambientale, le regioni e le province autonome provvedono al ripristino delle condizioni di sicurezza in caso di rischi per l'incolumità pubblica e di instabilità ecologica dei boschi, e promuovono un recupero produttivo [b]delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni incolti, abbandonati o sllenti.[/b]
Qualcuno mi spiega il nesso tra rischio idrogeologico/incendi, e il recupero produttivo dei terreni forestali incolti?
Cosa c'entra un concetto di produttività di un bosco, con un concetto di salvaguardia?
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26/02/2018, 9:24 |
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Jo3
Iscritto il: 20/12/2017, 16:26 Messaggi: 105
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Aggiungo inoltre
4. Ai fini delttauuazione del presente articolo, le regioni e le province autonome provvedono:
a) alla definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle coÌldizioni dei boschi e delle loro funzioni ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 6;
b) alla definizione degli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per': la sostituzione diretta o i! l'affidamento della gestione di cui al comma 3 al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;
c) alla definizione dei criteri c delle modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti. derivati dalla reallizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto al comma 5
Non ho compreso ancora il perchè un bene privato debba essere "quotato" da un'ente statale. Da quando in qua il proprietario non puo imporre il prezzo di vendita ad un proprio bene? A me pare una violazione del codice civile, in quanto la possibilità di eleggere un terzo per la quotazione, non è di fatto un'obbligo, ma una possibilità.https://www.brocardi.it/codice-civile/l ... t1473.html" target="_blank Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente (1). Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.
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26/02/2018, 9:46 |
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Bepi
Iscritto il: 12/02/2013, 19:05 Messaggi: 6200 Località: Friuli V.G.
Formazione: Diploma tecnico
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Ho già letto qualcosa.....come antipasto. La cosa più seria é il cambiamento del bosco che si può fare previa autorizzazione e reintegrazione da un altra parte "dell'eliminato boschivo". Non vorrei che tagli quattro rametti per fare un allineamento topografico e ti trovi con qualcuno pieno di zelo che ta la fa pagare a suon di verbali. Io sono molto interessato a questa proposta di legge che regolamenta......qualora non lo fosse già!!!!! la gestione del bosco e lo da in mano a Regione e Province (superate). Se non é un doppione lo scopo é quello di dare una gestione unica al bosco in sede nazionale...per non fare più pesi e più misure!! Io sono circondato da boschi abbandonati in disfacimento.....ci sono regolamenti di polizia rurale ignorate dai proprietari (quei pochi che si potrebbero trovare). Volutamente sono ignorati anche dai Comuni che si dovrebbero sostituire ai privati, provvedere e poi farsi rimborsare da questi. Il problema é del denaro che manca e che devono intraprendere cause lunghe per risolvere col privato. Io sono minacciato da alberi secolari che pendendo a sud, verso valle alla fine per gravità si sradicano, creando danni agli altri e all'ambiente dal punto di vista idrogeologico. Portare via la legna é costosissimo per mancanza di agibilità. Speriamo che la cosa funzioni perché sbatto da tutte le parti in cerca d'aiuto e di giustizia. Che non vada a finire....come tutto....che la cosa funziona solo dove é appetibile. A risentirci per quando avrò letto di più.......
_________________ Ben oltre le idee di giusto e di sbagliato c'é un campo. Ti aspetterò laggiù. (Jalaluddin Rumi XIII s.)
Cosa importa se g'ò le scarpe rote - mi te vardo e me sento il cor contento. (La Ceseta de Transaqua)
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26/02/2018, 10:10 |
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Jo3
Iscritto il: 20/12/2017, 16:26 Messaggi: 105
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Legalmente è un'illecito.
Art 12 comma 1 : tagli mirati al recupero produttivo = tu predisponi il bosco al fine di renderlo produttivo per una successivo taglio e vendita del legno da parte di terzi, eletti dalle regioni...... (dubito si possa interpretare come potatura piante per recupero produttivo dei frutti di bosco).
Nulla a che vedere con la prevenzione incendi/dissesti idrogeologici, perchè la parola "produttivo" gia di per se esplica lo scopo di questa legge.
E' una legge scritta male, che contiene un sacco di "omissis" e che lascia aperta la cosa a molte interpretazioni.
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26/02/2018, 15:11 |
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studiozenobi
Sez. Sviluppo Rurale
Iscritto il: 22/03/2012, 17:33 Messaggi: 858 Località: Teramo
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Allora, le leggi vanno lette integralmente e non soffermandosi su uno o più comma. In merito all'articolo 12 è riferito a quei terreni boschivi che presentano rischi di dissesto idrogeologico e di elevato rischio incendi per mancata manutenzione (pulizia) e solo in quei casi gli enti concordemente con i proprietari o aventi titolo provvedono alla messa in sicurezza anche attraverso azioni mirate (bandi psr o risorse proprie) e solo come ultima ratio qualora il conduttore dell'area interessata non voglia o non sia rintracciabile, per fini di tutela del patrimonio boschivo e di incolumità pubblica la pubblica amministrazione tramite l'esecuzione di un bando pubblico può selezionare gli operatori a cui affidare l'intervento di manutenzione. Questa è la spiegazione dell'articolo 12 che non è una confisca al proprietario dei propri terreni. Purtroppo ci sono soggetti che spingono su una interpretazione fallace di tutta la legge solo per propri interessi
_________________ L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile. Prima ti fa l'esame, poi ti spiega la lezione. (O. Wilde)
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17/03/2018, 13:27 |
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Jo3
Iscritto il: 20/12/2017, 16:26 Messaggi: 105
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È una legge che si è immischiata nelle competenze regionali (gestione forestale) e che si è dimenticata del bosco oggetto di competenza statale (la tutela del paesaggio e dell'ambiente). Non risolve, ma riacutizza, la deleteria problematica delle "norme in bianco", creando ulteriori problemi all'applicazione della legge penale (laddove lascia alle regioni la facoltà di definire "bosco" la macchia mediterranea). Una legge che non rispetta le competenze giuste, una legge tecnicamente incompetente, in cui si legge anche l'incompetenza di chi l'ha scritta.
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17/03/2018, 19:19 |
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libellula69
Iscritto il: 17/01/2012, 22:58 Messaggi: 4788 Località: Altissimo-Vi-Franciacorta
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[quote="studiozenobi"la pubblica amministrazione tramite l'esecuzione di un bando pubblico può selezionare gli operatori a cui affidare l'intervento di manutenzione. i[/quote] Caso mio: contattato boscaiolo per taglio bosco (quei boschi nati su seminativi abbandonati nel dopoguerra, quando è nata l'industrializzazione e la gente abbandonava la montagna per andare a lavorare in città) mi dice che non gli interessa, non gli conviene (bosco a due metri dalla strada e con accesso!). Riesco a trovare due pii boscaioli della domenica cioè persone che preferiscono, dopo aver lavorato tutta settimana in fabbrica, tagliare le piante nel bosco invece che andare nei centri commerciali e gli lascio l'80 per cento della legna! O te la tagli tu e bisogna saperlo fare o devi pagare ... il bosco è patrimonio di tutti ma deve fare tutto il proprietario. La strada vicinale franata ce la siamo aggiustata noi mica il comune ...ma ci passano tutti perchè c'è il percorso panoramico, va che bello !!!
_________________ "nessuna risposta ... è una risposta" (Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano )
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17/03/2018, 20:16 |
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Jo3
Iscritto il: 20/12/2017, 16:26 Messaggi: 105
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studiozenobi ha scritto: Allora, le leggi vanno lette integralmente e non soffermandosi su uno o più comma. In merito all'articolo 12 è riferito a quei terreni boschivi che presentano rischi di dissesto idrogeologico e di elevato rischio incendi per mancata manutenzione (pulizia) e solo in quei casi gli enti concordemente con i proprietari o aventi titolo provvedono alla messa in sicurezza anche attraverso azioni mirate (bandi psr o risorse proprie) e solo come ultima ratio qualora il conduttore dell'area interessata non voglia o non sia rintracciabile, per fini di tutela del patrimonio boschivo e di incolumità pubblica la pubblica amministrazione tramite l'esecuzione di un bando pubblico può selezionare gli operatori a cui affidare l'intervento di manutenzione. Questa è la spiegazione dell'articolo 12 che non è una confisca al proprietario dei propri terreni. Purtroppo ci sono soggetti che spingono su una interpretazione fallace di tutta la legge solo per propri interessi Non mi sembra proprio : provo a dividere l'art 12 Per motivo 1) la valorizzazione funzionale del territorio agrosilvopastorale (Virgola) motivo 2) la salvaguardia dell'assetto idrogeologico (Virgola) motivo 3) la prevenzione e il contenimento del rischio incendi e del degrado ambientale
le regioni e le province autonome provvedono
attività a)al ripristino delle condizioni di sicurezza in caso di rischi per l'incolumità pubblica e di instabilità ecologica dei boschi e (pertanto possono coesistere indipendentemente) attività b)promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni incolti, abbandonati o sllenti.
Pertanto : un terreno puo essere dichiarato funzionale alla valorizzazione del territorio agrosilvopastorale senza necessariaemnte essere a rischio idrogeologco. e essere sottoposto a recupero produttivo, come da attività b), laddove sia abbandonato e silente.
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18/03/2018, 8:52 |
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