Vorrei prendere in affitto un terreno agricolo, per impiantarci un piccolo frutteto a uso famigliare, non essendo agricoltore,IAP e ne coltivatore e diretto, la mia domanda è questa mi stanno proponendo un contratto 5 +5 con affitto a prezzo agricolo è regolare o può essere contestato successivamente, magari dopo averlo impiantato è migliorato di valore, al momento a abbandonato, fronte strada privo di acqua in parte a boscaglia e su di un lato scorre un ruscello che è secco in estate, ma comunque vorrei creare una riserva di acqua. Il terreno e circa 4500 mq, è il prezzo annuo sarebbe di circa 300 euro, inoltre vorrei valutare l'ipotesi di un futuro acquisto
1) si sono già iscritto 2) no lo farei io, per il momento è un discorso a voce con una persona che mi fa incontrare il proprietario (agricoltore) che sarebbe disponibile essendo per lui un terreno marginale e che non coltiva.
Salve Viggi, la legge che regolamenta il contratto di affitto di un terreno agricolo è la 203/1982. Nella legge menzionata si legge che i contratti che vengono stipulati tra un proprietario terriero e un coltivatore diretto singolo o consorziato hanno un valore temporale minimo di 15 anni, ovvero tale contratto una volta stipulato avrà valore quindicinale o maggiore. La stessa durata contrattuale è prevista anche nel caso in cui il terreno agricolo venga affittato ad un conduttore non coltivatore diretto. All'interno della suddetta legge, è presente l'art. 45 che prevede un regime derogatorio alle stesse norme della legge menzionata, e che permette la stipula dei cosiddetti "patti in deroga". L'art. 45 stabilisce che sono validi fra le parti, anche in deroga alla vigente normativa sui contratti agrari, gli accordi, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali. Saluti, Gianni.
gianni58 ha scritto:Salve Viggi, la legge che regolamenta il contratto di affitto di un terreno agricolo è la 203/1982. Nella legge menzionata si legge che i contratti che vengono stipulati tra un proprietario terriero e un coltivatore diretto singolo o consorziato hanno un valore temporale minimo di 15 anni, ovvero tale contratto una volta stipulato avrà valore quindicinale o maggiore. La stessa durata contrattuale è prevista anche nel caso in cui il terreno agricolo venga affittato ad un conduttore non coltivatore diretto. All'interno della suddetta legge, è presente l'art. 45 che prevede un regime derogatorio alle stesse norme della legge menzionata, e che permette la stipula dei cosiddetti "patti in deroga". L'art. 45 stabilisce che sono validi fra le parti, anche in deroga alla vigente normativa sui contratti agrari, gli accordi, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali. Saluti, Gianni.
La legge è stata dichiarata in parte incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale del 5 luglio 2002 n. 318. In pratica ora si applica, come da te menzionato, l'articolo 45.
No da circa 6/7 anni e incolto, dalle foto su google map del 2009 era un prato incolto con qualche piccolo albero, nel mezzo e sul lato verso il Rio (ruscello) gli alberi a ridosso della sponda, per lo più robinie e olmi, ora sono cresciuti vari gruppi di alberi, robinie olmi,ciliegi selvatici, biancospini oltre a rovi, si insomma una piccola savana.
Ma se è così, non le conviene stipulare un normale contratto di comodato di fondo rustico modale, nel senso che riconoscete al concedente un piccolo rimborso del fondo. L'affitto agrario presuppone, appunto, la nascita di una impresa agraria e voi non questo, non lo volete.
Buongiorno Marco, la sentenza della Corte Costituzionale n. 318/2002 ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 203/82 sui criteri di determinazione dell’equo canone. Saluti, Gianni
Appunto quella sentenza non riguarda la distinzione fra affitto a coltivatore diretto o no. Inoltre, dopo di essa, successivamente la giurisprudenza è intervenuta, in parte, ripristinando la situazione con una giurisprudenza pretoria, cioè che ha creato un diritto. Ma non è questo il luogo e l'occasione, per raffigurare ciò