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Affitto di fondo rustico e artt. 1341 e 1342 cod. civ.

28/10/2013, 12:28

Ciao a tutti,

vorrei porvi una questione che riguarda la pratica della redazione dei contratti di affitto di fondo rustico, ovviamente di quelli in deroga.

Come è noto, i contratti in deroga sono generalmente il frutto di trattattive più o meno lunghe tra le parti e, almeno nella mia esperienza, le singole clausole vengono ampiamente discusse prima della firma finale. A ciò si aggiunga l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole che dovrebbero ulteriormente spiegare alle parti il contenuto del contratto.

Insomma, si tratta di contratti "fatti su misura": niente di più lontano dai contratti prestampati, dalle condizioni generali ecc. Eppure in molti contratti di affitto di fondo rustico che ho esaminato dopo le firme finali vengono specificamente approvati per iscritto (quindi con una seconda firma) alcune clausole ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile (articoli che invero disciplinano i contratti predisposti da una parte per disciplinare una serie indefinita di rapporti mediante moduli prestampati e condizioni generali, es. una banca).

A parte il fatto che molti degli articoli approvati specificamente nei contratti di affitto di fondo rustico nulla hanno delle clausole vessatorie, che senso ha citare gli articoli 1341 e 1342 in un contratto che le parti hanno praticamente scritto liberamente articolo per articolo, per giunta con l'assistenza dei sindacati? Secondo me è una cosa del tutto inutile: una firma basta e avanza!

Re: Affitto di fondo rustico e artt. 1341 e 1342 cod. civ.

30/10/2013, 11:31

cara Carla,
non ho capito il senso della Tua domanda. La potresti illustrare meglio?
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