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acquisto casa prima della legge della comunione dei beni 
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come da titolo chiderei all'avvocato se può dirmi cortesemente se l'immobile acquistato da sposata prima della legge della comunione fra coniugi ed intestato solo alla moglie poichè suoi i soldi, rimane come la dote di sua esclusiva proprietà? Anche se non dimostrabile a distanza di tanto tempo ....ma essendo tutte le utenze a nome della signora entra comunque nella comunione oppure .....???? grazie per la sua cortese risposta


14/09/2011, 19:28
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Non so se può servire (preciso che non sono un esperto):
art. 228, 1. legge n. 151 19 maggio 1975: "Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta legge, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio. Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvo i diritti dei terzi. ...".
Marco

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15/09/2011, 16:29
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grazie Marco ...dovrebbe rimanere alla moglie :) ...ma ho i 4 codici della hoepli vecchi del 1974 un anno prima della legge del 1975 ...non trovo il codice civile nuovo devo comprarne assolutamente uno :D :D :D ...ma se l'avv. ivano ci da un ulteriore lume...saremmo grati ----ciao Elmo


15/09/2011, 20:45
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caro elmo,
marco ti ha rispsoto efficacemente. Io ho avuto un caso similare. I beni immobili acquistati prima del 1975 da un solo dei coniugi, nell'ipotesi di mancata opzione nella comunione entro, credo il 1977, dovrebbero permanere nella proprietà del medesimo coniuge

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avv. Ivano Cimatti


03/10/2011, 12:35
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Si ...Grazie ...sono affezzionato al Franchi-Feroci -Ferrari -I quattro codici- della Hoepli .... come dicevo del 1974 ai tempi dell'estimo e del diritto agrario studiai su quel tomo di colore blu ----ma gli anni passano è vecchio io avevo l'edizione del 1974 ...e il codice civile nuovo ....qualcuno ha ritenuto opportuno portarselo ....avevo bisogno di un soccorso veloce...attendo l'arrivo del nuovo in libreria ma ogni consiglio dell'avvocato è ben accetto UBI MAIOR MINOR CESSAT...ciao Elmo


03/10/2011, 13:26
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Con riguardo all’acquisto di un bene immobile effettuato da uno dei coniugi a proprio nome, prima della riforma di cui alla L. n. 151/1975, il diritto di comproprietà dell’altro coniuge, per uguale quota, può essere riconosciuto qualora risulti la ricorrenza di una comunione universale dei beni, secondo la previsione degli allora vigenti artt. 215/230 c.c., tenuto conto che la costituzione di tale comunione, riconducibile anche ad una intesa tacita dei coniugi medesimi, implica ipso iure la caduta in comproprietà dei successivi acquisti effettuati dal singolo compartecipante, con la sola esclusione di quelli espressamente previsti dall’art. 217 ( vecchio testo) c.c.
caro elmo, leggi questo link
http://home.datacomm.ch/ugobechini/2b.pdf

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avv. Ivano Cimatti


03/10/2011, 13:59
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