Con riguardo all’acquisto di un bene immobile effettuato da uno dei coniugi a proprio nome, prima della riforma di cui alla L. n. 151/1975, il diritto di comproprietà dell’altro coniuge, per uguale quota, può essere riconosciuto qualora risulti la ricorrenza di una comunione universale dei beni, secondo la previsione degli allora vigenti artt. 215/230 c.c., tenuto conto che la costituzione di tale comunione, riconducibile anche ad una intesa tacita dei coniugi medesimi, implica ipso iure la caduta in comproprietà dei successivi acquisti effettuati dal singolo compartecipante, con la sola esclusione di quelli espressamente previsti dall’art. 217 ( vecchio testo) c.c.
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