Ciao cbudjonny!
Tutta la materia è attualmente normata dal D.M. 19 luglio 2000 nr. 403 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della Legge 15 gennaio 1991 nr. 30, concernente la disciplina della riproduzione animale.
l'art. 6 comma 1 lett. a di questo D.M. prevede che il responsabile di qualsiasi stazione di monta sia pubblica che privata, rilasci il C.I.F. al proprietario della cavalla o dell'asina; su questo documento vengono necessariamente riportate una serie di notizie relative allo stallone, alla cavalla, ai relativi nr. di microchip, date dei vari salti ecc. e, quando si andrà a richiedere l'identificazione (con apposizione di microchip e passaporto) del nuovo nato, verrà consegnato in copia all'APA di appartenenza.
Le sanzioni amministrative (impropriamente dette multe!) al Regolamento di Polizia veterinaria di cui al DPR nr. 320 del 08.02.1954, a cui vanno incontro coloro che non si attengono scrupolosamente agli obblighi di Legge che ho citato innanzi, ammontano ad €uro 1500,00!
L'attività della riproduzione animale, quindi, è normata da leggi ben precise che riguardano i requisiti delle stazioni di monta pubbliche e private, degli stalloni equini ed asinini ecc. ecc. Tutto ciò che esula da quanto previsto da queste normative, rappresenta un'attività stalloniera abusiva che può anche avere risvolti e conseguenze di natura penale qualora si ravvisasse, per esempio, la possibilità della diffusione di malattie sessualmente trasmissibili ( e ce ne sono purtroppo molte!). State dunque sempre molto attenti, soprattutto quando comprate un animale, che i documenti siano tutti a posto perché le sanzioni amministrative e penali in effetti ci sono e sono anche abbastanza pesanti.
Ciao.
Eugenio Netti.