Giusto per aumentare un altro po’ la confusione:
Determinazione D2546 agosto 2009 Regione Lazio
… viene individuato nel numero di 5 unità il limite massimo di arnie che possono essere detenute ai fini di esclusivo autoconsumo. I possessori (…) devono:
-essere iscritti all’Anagrafe Regionale e risultare in possesso di Codice Aziendale rilasciato dalla AUSL di appartenenza;
-comunicare annualmente al Servizio Veterinario la consistenza degli apiari per il tramite della “Scheda Identificativa degli Apicoltori - Denuncia degli apiari”;
-detenere il registro di consistenza degli apiari;
Gli apicoltori che detengono un numero di arnie superiore a 5 devono:
-essere iscritti all’Anagrafe Regionale e risultare in possesso di Codice Aziendale rilasciato dalla AUSL di appartenenza;
-comunicare annualmente al Servizio Veterinario la consistenza degli apiari per il tramite della “Scheda Identificativa degli Apicoltori _ Denuncia degli apiari”;
-possedere i seguenti registri:
Registro di consistenza degli apiari
Registro dei trattamenti
Registro degli alimenti
Registro delle analisi
Più altre cose che riguardano la scheda di rilevazione moria alveari, la scheda di rilevazione tecnico-sanitaria in apiario e la dichiarazione di provenienza delle api.
Del D.L. 193 non se ne parla proprio.