Questa la legge nazionale Legge 24 dicembre 2004, n.313 Disciplina dell'apicoltura. (GU n. 306 del 31-12-2004) Cito testualmente "ART. 8. (Distanze minime per gli apiari). 1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, e' inserito il seguente: "ART. 896-bis. - (Distanze minime per gli apiari). - Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprieta' pubbliche o private. Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non e' obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuita', muri, siepi o altriripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate." Esistono comunque anche leggi regionali e ogni regione fa storia a sè