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Agriturismo e Legge Regionale 30 aprile 2009 n.14

21/02/2016, 2:40

Salve, ho da chiedere un aiuto a qualche esperto. Per quel che ne so, l’esercizio dell’attività agrituristica in una azienda agricola in Calabria è normato dalla Legge Regionale del 30 aprile 2009.
Premetto che sono rientrato con la domanda per agriturismo del PSR scorso, mi sono stati concessi i fondi, ho già adempito a produrre e presentare tutta la documentazione del caso, ho il progetto pronto e presentato al comune di appartenenza ed in regione, i lavori però per vari motivi non sono ancora cominciati, manca ancora l'autorizzazione definitiva da parte del tecnico del comune e il deposito al genio civile della provincia di appartenenza. Detto ciò, facendo riferimento alla legge regionale succitata, ed in particolare ai punti 2 e 7 dell'articolo 9, che riguarda le norme igienico-sanitarie, che recitano:
2. "Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all’altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aereo illuminanti."
7. "Nelle aziende agrituristiche che abbiano un massimo di 10 posti letto è possibile utilizzare l’uso di una cucina domestica per gli ospiti, qualora sia disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. In tal caso, la cucina possiede i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo."
Volevo chiedere:
1) Se nel progetto originale depositato in comune e alla regione il bagno in cucina è stato previsto, mi è concesso apportare una modifica al progetto per evitare di costruirlo, visto e considerato che si tratta di un edificio con diversi limiti architettonici, che sarà un agriturismo con max 10 posti letto e quindi con cucina domestica e non industriale e che la sala da pranzo, che sarà dotata di due bagni (uno normale e l'altro per disabili), è un'altra stanza a parte che si trova vicina alla cucina?
L'altro dubbio che ho riguarda invece una stanza che, sempre nel progetto depositato in comune ed in regione era stata progettata come camera da letto matrimoniale, io però vorrei realizzare una stanza/forno, visto che il forno è già presente, anche se andato distrutto, e spostare i due posti letto in altre due stanze che sono delle singole, entrambe maggiori di 14mq, che quindi diventerebbero delle doppie, in questo modo i posti letto rimarrebbero sempre 10, come dichiarato. Secondo quanto scritto nel punto 3 dell'articolo 7 sempre della stessa legge regionale: "3. I requisiti edilizi per i locali da adibire ad usi agrituristici sono quelli previsti per strutture di civile abitazione e quindi con tutte le deroghe ed eccezioni previste dai regolamenti edilizi comunali nei diversi ambiti geografici. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali." ne deduco che si potrebbe fare, visto che se non sbaglio la metratura minima in mq per una stanza da letto doppia è di 14mq.
Si possono fare delle modifiche al progetto già depositato? Oppure, anche se queste modifiche sarebbe possibile farle, oramai non possono più essere effettuate?
Spero di essere riuscito a spiegarmi bene e che possiate darmi delle delucidazioni in merito, grazie.

Re: Agriturismo e Legge Regionale 30 aprile 2009 n.14

21/02/2016, 23:30

Secondo me, ma nulla di categorico, se esistono le varianti in corso d'opera perché non possono esistere le varianti in fase "pre-opera"?
Si, la pratica é più complessa per via dell'agriturismo e della competenza Comunale e Regionale.
Ma il tuo progettista cosa ne dice ed il tecnico comunale?
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