15/12/2017, 20:02
16/12/2017, 6:30
16/12/2017, 11:27
Provo a riassumere:
- la figura del consulente non sembra ancora ben delineata
- la difesa integrata diventa obbligatoria, ma è possibile adottare misure più virtuose
- non ci possono essere persone diverse dal consulente di difesa fitosanitaria che esercitino la stessa funzione
- il consulente è soggetto a responsabilità e sanzioni
- non si ravvisa incompatibilità tra consulenza e rapporto di dipendenza da una ditta produttrice di PF (diversamente se trattasi di consulenze su committenza pubblica)
- la ricettazione dei PF non è obbligatoria in quanto non specificatamente prevista
- la decisione finale circa l'impiego dei PF spetta all'utilizzatore
16/12/2017, 12:14
Ponzio ha scritto:Ma chi l'ha detto che,rispetto al PAN, gli Agronomi hanno tenuto una posizione diversa dagli Agrotecnici e dai Periti agrari?
17/12/2017, 19:34
Ponzio ha scritto:Ma chi l'ha detto che,rispetto al PAN, gli Agronomi hanno tenuto una posizione diversa dagli Agrotecnici e dai Periti agrari? Proprio l'Ordine degli Agronomi ha deciso di andare fino al Consiglio di Stato contro le previsioni del PAN e connesse . Si legga il comunicato a questo link http://www.conaf.it/node/117060" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
è errato sia per principio (parere personale, naturalmente) che per via del fatto che il PAN lo vieta espressamente. Un rappresentante ha, come obiettivo primario, quello di vendere non di fare consulenza (il conflitto di interessi sarebbe gigantesco). Gli argomenti che porta il Dr. Zecchin nell'articolo, a favore di una consulenza svolta anche da queste persone, sono, secondo me, abbastanza deboli (non a caso il divieto del PAN).Alessandro1944 ha scritto:non si ravvisa incompatibilità tra consulenza e rapporto di dipendenza da una ditta produttrice di PF
tecmn ha scritto:La consulenza in ambito fitosanitario di fatto ancora non è stata istituzionalizzata
tecmn ha scritto:Un agricoltore con abilitazione da utilizzatore può comprare e distribuire senza l'intervento di terzi
17/12/2017, 20:19
17/12/2017, 20:24
17/12/2017, 22:01
Alessandro l'articolo da te citato risale a prima che il PAN fosse approvato per cui affermare cheè errato sia per principio (parere personale, naturalmente) che per via del fatto che il PAN lo vieta espressamente. Un rappresentante ha, come obiettivo primario, quello di vendere non di fare consulenza (il conflitto di interessi sarebbe gigantesco). Gli argomenti che porta il Dr. Zecchin nell'articolo, a favore di una consulenza svolta anche da queste persone, sono, secondo me, abbastanza deboli (non a caso il divieto del PAN).Alessandro1944 ha scritto:non si ravvisa incompatibilità tra consulenza e rapporto di dipendenza da una ditta produttrice di PF
17/12/2017, 22:20
18/12/2017, 21:26
Apprendo ha scritto:
Per concludere: DECRETO INTERMINISTERIALE 22 gennaio 2014
"A.1.3 - Certificati di abilitazione alla consulenza.
A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza di cui all’art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all’impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi."
In claris non fit interpretatio
Su questo siamo d'accordo o no?
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