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PAN - Fitofarmaci 
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Iscritto il: 06/04/2011, 11:35
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Ciao Apprendo ricordo che ti sei abilitato ... non ricordo di dove sei ... ma se passi da un qualsiasi Albo degli Agrotecnici saranno ben felici di farti leggere un manuale aggiornato ti serve ad essere aggiornato ...nel manuale ci sono tutte le leggi ...Per essere più precisi il rivenditore se verrà sorpreso ( come nella scenetta che ho postato )a dare Consulenza senza avere il Consulente verrà Multato, poichè NON può avere per legge anche il patentino di Consulente il rivenditore se non ha il patentino per l'utilizzo che invece PUO' avere non potrà usare i prodotti che vende ( Non c'è scritto ma è conseguenziale)... Ma può essere esentato da avere la figura del consulente se come abbiamo scritto si limita a dare spiegazioni sull'uso e sullo smaltimento dei contenitori che per altro devono essere sulla scheda tecnica del prodotto ... il rivenditore potrà vendere solo veleni a chi è in possesso del tesserino professionale per l'acquisto e l'utilizzo ...che NON è lo stesso del Consulente, il quale oltre a fare consulenza potrà come norma acquistare ed utilizzare veleni con un solo tesserino ...PS ... ho prestato il Manuale ad un mio tirocinante ..se non trovi nessuno che te lo presti avvisami che me lo faccio ritornare e sarò più preciso .. ma la legge è del 2015 ed è stata immessa nel manuale come aggiornamento alla precedente edizione che era esaurita ;-) PSS ...ma tu non farai il corso per Consulente ??... ti daranno tutte le informazioni aggiornate hanno obbligato un vecchio come me ( che per i numeri ed i commi ormai li tiene a mente solo per gli esami e poi se li dimentica ) ma mi hanno chiesto agli esami le cose che ho scritto a te ...e su trenta domande aperte ho risposto a 29 perchè era doppia ... quando ho chiesto perchè hanno messo due domande uguali la risposta della commissione è stata .... dovevamo vedere se eravate attenti doveva ripeterla abbiamo dovuto segnare un errore ... la mia risposta è stata io mi sono sempre astenuto dal rispondere a minchiate ......Tu da giovane ti astieni dal fare l'abilitazione a Consulente ? :D :) ;) ciao Elmo ...da ciò avrai capito che è tutta na strunzata ....Però siamo in mano a questi legislatori


19/03/2017, 0:00
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Ciao Elmo, il corso l'ho fatto e sono abilitato alla consulenza. Io sono della provincia di Foggia.

elmo ha scritto:
Ma può essere esentato da avere la figura del consulente se come abbiamo scritto si limita a dare spiegazioni sull'uso e sullo smaltimento dei contenitori che per altro devono essere sulla scheda tecnica del prodotto


Quindi, mi pare di capire che l'obbligo di cui parli non è più per tutti ma solo per quelle rivendite che vogliano fare anche consulenza.

elmo ha scritto:
il rivenditore se verrà sorpreso ( come nella scenetta che ho postato )a dare Consulenza senza avere il Consulente verrà Multato, poichè NON può avere per legge anche il patentino di Consulente il rivenditore se non ha il patentino per l'utilizzo che invece PUO' avere non potrà usare i prodotti che vende ( Non c'è scritto ma è conseguenziale)


Ne deduco che è stata una tua deduzione: siccome il rivenditore non può prestare consulenza, per aggirare questo divieto dovrà assumere un consulente abilitato interno...permane, però, il conflitto di interessi scritto in post precedente ed il divieto, previsto dalla normativa, di prestare consulenza da parte di soggetti legati direttamente o meno alle case produttrici.

Il corso l'ho fatto anche io e di questa cosa non si è mai nemmeno accennato (obbligo, da parte dei rivenditori, di avere un consulente interno nel caso volessero prestare consulenza). Però, guarda, in Italia tutto può essere :)

Concordiamo in pieno sul fatto che sia un casino :D :)

Ciao Elmo e buona domenica ;)


19/03/2017, 12:26
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Concordo :D :) ;) ..... tornando indietro ... la conseguenzialità è data dal fatto che il rivenditore avendo un abilitazione a vendere dal ministero della salute non dovrebbe poter utilizzare i suoi prodotti senza il patentino ...per l'utilizzo ... per il resto stai certo che se qualche rivenditore si azzarda a fare consulenze ... almeno qui nella mia zone dove tutti vendevano e compravano senza possedere nulla ...sempre dal periodo in cui si toglieranno dagli scaffali i vecchi flaconi con i vecchi pittogrammi ...ripeto saranno multati... le guardie sono passate ad avvisare di mettersi in regola ...molti piccoli negozi si stanno attrezzando con prodotti senza uso di patentino...ed i supermercati svendono gli ultimi prodotti ...poi ti farò sapere Ciao Elmo


22/03/2017, 1:17
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Piccolo aggiornamento della battaglia degli ordini professionali presa dal sito degli Agrotecnici

http://www.agrotecnici.it//news/Ordinan ... 5-2017.pdf

Saluti


29/04/2017, 21:05
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Formazione: Dott.Agronomo
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Si hai fatto bene ad aggiornare anche se purtroppo è un'altra mezza brutta notizia per chi è iscritto ad un albo.

Tuttavia nel collegato allegato stampa il collegio agrotecnici mette in evidenza che non si perderà d'animo e continuerà la battaglia e che trova le altre due categorie di tecnici piu' distaccate nel trattare l'argomento.

Non è che forse avevo ragione io? l'impatto sulla professione di questo abominio legislativo (perchè per i professionisti è questo) è molto ma molto limitato?

io sinceramente vedo che la consulenza la continuano a fare soggetti senza abilitazione ed invece molti colleghi che si sono sorbiti il corso l'hanno fatto solo per i crediti formativi, ma il loro bell'attestato è chiuso nel cassetto e non lo usano. Eccetto uno sparuto gruppetto di domande PSR e qualche ente stradale... (ma i colleghi che se ne occupano si contano sulle dita di una mano max due).


29/04/2017, 21:19
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Iscritto il: 22/09/2012, 2:27
Messaggi: 55
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Mi sembra che in questa discussione non sia stata affrontata questa distinzione notevole:
la distinzione tra "consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti"ex art. 8 D.LGs n.150 del 2012 e "consulenza fitoiatrica tout cour".

Questa distinzione mi pare rilevante perché la difesa fitoiatrica prevede anche tecniche non basate "sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti", quali ad esempio tecniche meramente agronomiche (si pensi ai mezzi di lotta meccanica a certi insetti fitofagi o ai mezzi di lotta basati su antagonisti biologici entomofagi, magari anche solo indicando sistemi per salvaguardare entomofagi presenti in natura, oppure si pensi al mero allestimento di trappole per lo studio di curve di volo di insetti fitofagi e la costituzione di una base di dati storici per individuare delle soglie di intervento).

Infatti ai sensi delle leggi professionali la difesa fitoiatrica tout cour continua ad essere nella competenza di Agronomi e Agrotecnici, per cui nulla vieta in astratto che professionisti agronomi e agrotecnici, per tali abilitati, rendano "consulenza fitoiatrica tout cour" pur non avendo conseguito il patentino da consulente di prodotti fitosanitati ex art 8 D.Lgsn.150 del 2012, purché non prescrivano prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.

Certo rimangono casi un po' di nicchia, forse un po' più in sintonia con la sensibilità di una guida naturalistica e che forse non interessano a tutti gli imprenditori che chiedono consulenze utili ad assecondare delle misure dei programmi di sviluppo rurale e a percepire incentivi erogati dalle Regioni.


18/11/2017, 3:11
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Iscritto il: 22/09/2012, 2:27
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Inoltre non sarei così sicuro della portata precettiva diretta di quello che c'è scritto nel decreto ministeriale del 2014 attuativo del D.Lgs.150 del 2012 (cosiddetto PAN) che potrebbe interpretarsi più che altro come un mero atto di indirizzo che al massimo incide nell'esercizio della discrezionalità amministrativa delle Regioni.

Siccome nella materia in questione sono l'art. 8 e richiamati del D.Lgs n.150 del 2012 ad avere efficacia diretta rispetto ai singoli privati e ai professionisti, (proprio in quanto articoli di una fonte di rango legislativo), secondo me è avendo riguardo unicamente a queste norme statali che andrebbe risolta la questione se è ammessa la prescrizione di Agrofarmaci da parte di Agronomi Agrotecnici e Periti che siano privi del patentino da consulente.


18/11/2017, 3:54
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Iscritto il: 22/09/2012, 2:27
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tecmn ha scritto:
Si hai fatto bene ad aggiornare anche se purtroppo è un'altra mezza brutta notizia per chi è iscritto ad un albo.

Tuttavia nel collegato allegato stampa il collegio agrotecnici mette in evidenza che non si perderà d'animo e continuerà la battaglia e che trova le altre due categorie di tecnici piu' distaccate nel trattare l'argomento.

Non è che forse avevo ragione io? l'impatto sulla professione di questo abominio legislativo (perchè per i professionisti è questo) è molto ma molto limitato?

io sinceramente vedo che la consulenza la continuano a fare soggetti senza abilitazione ed invece molti colleghi che si sono sorbiti il corso l'hanno fatto solo per i crediti formativi, ma il loro bell'attestato è chiuso nel cassetto e non lo usano. Eccetto uno sparuto gruppetto di domande PSR e qualche ente stradale... (ma i colleghi che se ne occupano si contano sulle dita di una mano max due).


Egregio Tecmn : io non sarei così sicuro che è necessaria l'abilitazione ex art. 8 D.Lgs 150 del 2012 per rendere la consulenza fitoiatrica con prescrizione di agrofarmaci solo nel caso in cui la consulenza si inserisca in attività di impresa che applichi misure del PSR. Non ne sarei così sicuro perché il D.Lgs 150 del 2012 non recita esplicitamente questa limitazione dei casi in cui vale l'obbligo di abilitazione . Sull'efficacia precettiva diretta del D.M. 22 gennaio 2014 (PAN) ho espresso prima i miei dubbi. Nel dubbio l'abilitazione è meglio prenderla se si vuole fare prescrizione di agrofarmaci , anche solo per prescriverli nell'ambito della difesa del verde ornamentale, per non correre rischi di subire sanzioni amministrative (quelle si espressamente previste dal D.Lgs 150 del 2012 ).


18/11/2017, 14:19
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Iscritto il: 13/10/2011, 12:23
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Ponzio l'ho scritto nella prima pagina di questa discussione:

Definizione di consulente secondo il DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150: "persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi"

Inoltre all'art. 1,Oggetto del Decreto è: "...a) ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversita';
b) promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici."

Fatevene una ragione, bisogna fare il corso per prestare consulenza.

Saluti


20/11/2017, 21:34
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Iscritto il: 22/09/2012, 2:27
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Apprendo ha scritto:
Ponzio l'ho scritto nella prima pagina di questa discussione:

Definizione di consulente secondo il DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150: "persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi"

Inoltre all'art. 1,Oggetto del Decreto è: "...a) ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversita';
b) promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici."

Fatevene una ragione, bisogna fare il corso per prestare consulenza.

Saluti


Si potrebbe obiettare che l'art.1 del D.Lgs.n.150 del 2012 relativo alle finalità del decreto contiene norme declamatorie-programmatiche ma non precettive e che l'art.3 dello stesso decreto legislativo concernente delle "definizioni" contiene criteri interpretativi e non precettivi, anche quando definisce la figura del consulente.
In effetti l'art. 8 che è norma di tenore effettivamente precettivo esprime una limitazione del suo campo di applicazione e collega il requisito dell'abilitazione regionale alla sola prescrizione di agrofarmaci, parlando strettamente di "consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti", ma non menzionando la consulenza sui metodi di difesa alternativi.


20/11/2017, 23:01
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