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PAN - Fitofarmaci 
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Tecmn se non ho capito male leghi la consulenza all'esistenza di un qualcosa che la comprovi (una fattura o una prescrizione scritta); facendo consulenza in nero non si ha bisogno del corso, sostanzialmente, mentre nei casi in cui si è costretti a fatturare devi aver frequentato il corso.

La situazione da te prospettata è, come sai già, di illegalità e vale in ogni caso, che uno abbia, o meno, l'abilitazione alla consulenza.
Quello che tu avevi affermato sopra, però, era:

Cita:
In questo tuo intervento mi sembrava di aver capito che secondo te si potesse legalmente prestare consulenza fitosanitaria, senza frequentare alcun corso, un po' in tutte le Regioni. Correggimi se sbaglio.


Voglio chiarire meglio come so ed interpreto io, con esempi:

1) Dottore Agronomo, Agrotecnico, Perito Agrario (iscritti o meno all'albo), dipendenti o incaricati da O.P. o ditte che vendono prodotti fitosanitari: possono legalmente consigliare i trattamenti da effettuare anche senza abilitazione. L'azienda agricola secondo me (e secondo un parere di un legale) non può' nemmeno tentare di chiedere risarcimento in quanto trattasi non di un atto professionale vero e proprio ma di semplici consigli (a volte anche solo verbali). La responsabilità di danni da trattamenti rimane in capo unicamente all'azienda e/o a chi ha distribuito il prodotto. Il consulente in questo caso percepisce regolare stipendio e contributi, non c'è niente di illegale, ma è dipendente spesso con funzioni non solo legate alla difesa fitosanitaria e non ha avuto alcun incarico specifico dall'azienda per questo scopo.

2) Tecnico che è stato indicato nelle domande PSR come consulente, oppure con cui l'azienda ha stipulato un disciplinare di incarico specifico per la consulenza fitosanitaria. In questi casi il certificato di consulente è ovviamente obbligatorio in quanto vi è la prova provata che l'azienda si avvale di un consulente (che poi questo fatturi o meno questi sono aspetti fiscali e non fitosanitari), che nel caso del PSR sottoscrive anche delle vere e proprie prescrizioni tipo ricetta medica.

Per un caso tipo il punto 1 sono a conoscenza di un'assicurazione personale di un consulente che non ha ritenuto di risarcire il danno, non perché il loro assicurato fosse mancante di abilitazione (infatti aveva l'abilitazione), ma perché non era dimostrabile un rapporto professionale specifico per l'ambito fitosanitario tra il consulente e l'azienda che ha subito il danno (in quanto il rapporto di lavoro era con una ditta che commerciava fitosanitari e non direttamente con l'azienda). In un altro caso invece, in cui aveva un rapporto di consulenza professionale con l'azienda tramite disciplinare di incarico, l'assicurazione ha risarcito il danno senza battere ciglio (nonostante a mio modo di vedere vi fosse stato un errore da parte di chi ha distribuito il prodotto e non da parte del consulente).

Il punto 1 secondo me è come se io trovassi un medico (che lavora regolarmente magari) che lungo il corridoio mi consigli a voce un farmaco che mi fa star male. Come posso chiedergli un risarcimento? cosa diversa è se è il mio medico di famiglia da me ufficialmente scelto presso l'azienda sanitaria (anche se mi ha fatto una ricetta "bianca" cioe' di fatto un foglietto) o se è uno specialista che mi ha prescritto il farmaco... (quello magari con timbro e firma)

Non voglio dire di sapere tutto io, ti ho prospettato la mia idea sulla vicenda, può darsi che io sbagli e siamo qui per confrontarci, cosa che ritengo utilissima.


06/03/2017, 12:50
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Dal corso sostenuto come consulente Fitoiatrico : Le informazioni da conoscere su distributori e Consulenti . - La Formazione riguarda anche le due figure professionali dei distributori e Consulenti ... Anche chi vende i prodotti fitosanitari (distributore ) Deve avere una Specifica " abilitazione alla vendita " che viene rilasciata dalla Asl competente . ... Chi ha il certificato di Abilitazione alla Vendita NON può possedere anche quello di Consulente . E' una specifica incompatibilità che non riguarda il punto vendita ma il singolo soggetto : In pratica una rivendita può avere nel proprio organico una persona abilitata alla vendita ed un'altra abilitata alla consulenza ... quindi il singolo soggetto (il Rivenditore viene sanzionato se sarà trovato senza CONSULENTE e dovrà cercarlo al di fuori del punto vendita )...La fatidica data di Giugno riguarda la vendita con i nuovi Pittogrammi e' data che verrà utilizzata dalle forze di Polizia preposte per iniziare a Multare ...quindi ci sono un paio di mesi per mettersi in regola ...almeno in Sicilia ....per il resto Il Tesserino è valido in tutto il Territorio Nazionale ...anche se preso in maniera diversa ( io ho dovuto seguire un corso e fare esami in Sicilia a Prescindere da ciò che sono in Tribunale ecc...ecc....)...la legge dice che dal 25 novembre 2015 ..." chi intende svolgere consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari indirizzata anche alla produzione integrata e biologica , all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari ed ai metodi di difesa alternativi , DEVE essere in Possesso del TEsserino di Abilitazione . Il Documento sarà rilasciato dalla Regione di residenza a Diplomati o Laureati in Discipline Agrarie e Forestali che abbiano frequentato corsi specifici e sarà valido su TUTTO il territorio Nazionale .....chi sarà sorpreso dalle forze di polizia preposte a dare consulenza senza Certificato di Abilitazione come Consulente FITOIATRICO ...verrà sanzionato a cominciare dal rivenditore di cui sopra ... penso di esservi stato d'aiuto ...Ciao Elmo ...


.


07/03/2017, 17:27
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elmo ha scritto:
(il Rivenditore viene sanzionato se sarà trovato senza CONSULENTE e dovrà cercarlo al di fuori del punto vendita )


No credo sia così. Il rivenditore non può prestare consulenza fitosanitaria ma questo non vuol di re che debba essere costretto ad assumere un consulente. Il rivenditore vende, non fa consulenza (almeno sulla carta). Se arriva un controllo non è che gli chiedono dove sia il consulente perché semplicemente lui è un rivenditore non uno che deve fare consulenza; il rivenditore è tenuto a dare info circa il prodotto ed il modo corretto di utilizzarlo e nient'altro.

Quanto alla questione Giugno, avevo inteso bene (ecco una cosa che dovrebbero fare i rivenditori, informare gli agricoltori su tale scadenza e sugli obblighi che ne derivano)

tecmn ha scritto:
Dottore Agronomo, Agrotecnico, Perito Agrario (iscritti o meno all'albo), dipendenti o incaricati da O.P. o ditte che vendono prodotti fitosanitari: possono legalmente consigliare i trattamenti da effettuare anche senza abilitazione.


Sul "legalmente" continuiamo a non essere d'accordo, ed ancora meno sulla consulenza prestata da ditte che vendono p.f.: questo è assolutamente vietato dalla legge.

tecmn ha scritto:
secondo me è come se io trovassi un medico (che lavora regolarmente magari) che lungo il corridoio mi consigli a voce un farmaco che mi fa star male. Come posso chiedergli un risarcimento? cosa diversa è se è il mio medico di famiglia da me ufficialmente scelto presso l'azienda sanitaria (anche se mi ha fatto una ricetta "bianca" cioe' di fatto un foglietto) o se è uno specialista che mi ha prescritto il farmaco... (quello magari con timbro e firma)


Un conto è che ci vediamo al bar: "Hei Dottò come va? C'ho sto problema all'oliveto, le foglie ingialliscono, che può essere? Che gli posso "buttare"?" Allora, davanti al caffé, gli si consiglia un qualcosa su ciò che, a spanne, potrebbe essere.....ma quella mica la posso chiamare consulenza! Ed infatti, poi, non è che gli chiedi di pagarti la "consulenza" e se gli capita il danno si attacca all'ombrello :) così come il medico che, per il corridoio, ti consiglia un farmaco così, alla "che me ne frega", non è che si ferma e poi ti dice "mbè, mo dammi € 50".

La consulenza, fatta seriamente, non necessita di una prescrizione scritta finale (anche se spesso, non è che l'agricoltore ricordi tutto a memoria) eppure la posso fatturare indicando cosa mi è stato pagato. Certo, se lavoro in nero, ti attacchi se ti faccio danno (anche se poi ti vengono a rompere la testa :D )


11/03/2017, 19:56
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Ripeto ... il Rivenditore DEVE avere un Consulente Fitoiatrico in Negozio ...altrimenti sarà multato senza pietà come ti ho spiegato nel post precedente ...infatti molti rivenditori ( quelli Piccoli ) qui in Sicilia si stanno organizzando nel vendere prodotti senza patentino e che si possano acquistare senza patentino dal fatidico GIUGNO ...Non è che Tu non credi ,non puoi dire cosi ... è La Legge che lo dice i Manuali nuovi lo riportano e non si interpreta ... ma si applica .... ora guarda questo PROMO .... Entra in una rivendita di prodotti per l'Agricoltura un vecchio signore ...a due passi lo seguono due tutori della legge in borghese ... il signore chiede : ma questo prodotto serve per questa coltura ? e quanto ne debbo mettere ? .....ma è il periodo giusto ?? ... il rivenditore inizia a spiegare ed a fare consulenza ... i Tutori si avvicinano al banco si fanno riconoscere e chiedono ... " Il signore ha la ricetta della Soat per acquistare tale Insetticida / o tale / Anticrittogamico ? ... No ... allora mi dica Lei è il Consulente Fitoiatrico del Negozio ?... No ... Signore Lei dovrebbe ricordare che al corso per il Patentino per l'Acquisto e l'utilizzo gli hanno spiegato che i prodotti considerati veleno debbono essere autorizzati da una prescrizione della Soat di appartenenza o da una Consulenza Fitoiatrica nell'Agrofarmacia ...Il Rivenditore NON è come sua Ammissione un Consulente Fitoiatrico .... Favorite i Documenti ... Lei ed anche il Rivenditore per piacere ....e BUONA NOTTE AI SUONATORI ...


11/03/2017, 22:55
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per essere piu esplicito ...il Rivenditore può vendere solo prodotti autorizzati ... senza patentino esempio i CORROBORANTI ...Ciao Elmo ;)


11/03/2017, 23:01
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dovremmo arrivare alla Agro _ Farmacia... il rivenditore prende la ricetta e da il prodotto ,consiglia ciò che è scritto sull'etichetta ... per il resto dirà si rivolga al suo consulente ...il Consulente Fitoiatrico è una figura in contrasto col rivenditore .. uno ,è preposto a diminuire drasticamente i prodotti velenosi ... l'Altro ,a Vendere il prodotto più caro ... spesso anche inutile ... i reparti di libera vendita nei supermercati od ipermercati ... non avranno nei banconi più veleni ... io sarò il primo a denunciare chi li venderà ... sempre da Giugno ... sia essi ipercoop od Auchan .... le leggi si possono rettificare ma mi sembra un pò difficile ... perciò sono pronto a chiamare chi di dovere se vedrò sconcezze in questi ed altri mercati ...PS ... i Consulenti come di giusta prassi questa volta NON potranno essere Medici o Veterinari ... ma solo Specialisti con titoli esclusivamente attinenti con lo scibile Agrario ...cosi come noi da anni non possiamo più consigliare un prodotto contro la rogna del coniglio poichè di esclusiva pertinenza del Veterinario ..anche se tu hai dato esami di Zoologia , Igiene Zootecnica , ZOOIATRIA ...Zootecnica Speciale . e prima Zootecnica Generale per finire con l'Anatomia e fisiologia degli Animali Domestici la zoognostica e l'Alimentazione del Bestiame ... ma NON sei un Medico Veterinario ...Come il Rivenditore NON è Un Consulente Fitoiatrico perchè per legge NON può esserlo .- :D :) ;)


11/03/2017, 23:50
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Ciao elmo, leggo
elmo ha scritto:
il Rivenditore DEVE avere un Consulente Fitoiatrico in Negozio
elmo ha scritto:
è La Legge che lo dice i Manuali nuovi lo riportano e non si interpreta
se così è, non avrai problemi a dare i riferimenti normativi di ciò che hai scritto. Sarei curioso di leggerli.

dal "fatidico GIUGNO" non mi risulta che cambi nulla riguardo a ciò che si può vendere con o senza patentino: i p.f. continueranno ad essere venduti a chi è in possesso del patentino (indipendentemente dalla loro classificazione) mentre concimi e corroboranti continueranno ad essere venduti senza richiedere il patentino. Ciò che cambia in modo definitivo, come scritto in precedenza, è l'etichettatura e classificazione dei p.f.: sarà permessa solo la circolazione (vendita ed utilizzo) di pp.ff. etichettati e classificati secondo il sistema CLP e non più DPD (i quali possono coesistere fino al 31/05 c.a.). Se ti risulta altro, se ti riferisci ad altro, sarebbe molto utile darne i riferimenti normativi.

Mettersi il consulente nella rivendita non serve a nulla poiché sarebbe un modo per aggirare la norma: i rivenditori non possono prestare consulenza per via di un palese conflitto di interessi. In Sicilia viene permesso di aggirare la norma obbligando il rivenditre ad avere un consulente interno? E secondo Te cosa mai potrà consigliare il consulente pagato dal rivenditore? Cosa dirà all'agricoltore che arriva per sapere cosa fare contro la mosca dell'olivo: gli dirà, senza batter ciglio, "vai di Dimetoato" o gli dirà "aspetta un secondo, fai prima il monitoraggio dei voli, guardati periodicamente un campione di olive poi, se sarà il caso, ti vieni a prendere il dimetoato"? Secondo me nel secondo caso il rivenditore caccia a calci nel sedere il consulente interno :) . Questo, naturalmente, per dire che il conflitto di interessi rimarrebbe grosso quanto una casa anche col consulente interno.

Se in Sicilia è previsto questo dacci un riferimento normativo

Tu stesso lo hai scritto
elmo ha scritto:
il Rivenditore DEVE avere un Consulente Fitoiatrico in Negozio
e poi
elmo ha scritto:
il Consulente Fitoiatrico è una figura in contrasto col rivenditore .. uno ,è preposto a diminuire drasticamente i prodotti velenosi ... l'Altro ,a Vendere il prodotto più caro ... spesso anche inutile


Nel "PROMO" da Te citato, poco importa che il rivenditore abbia assunto un consulente interno: chi si è messo a fare consulenza è stato lui e non lo può fare per cui verrebbe punito comunque.

elmo ha scritto:
i prodotti considerati veleno debbono essere autorizzati da una prescrizione della Soat di appartenenza o da una Consulenza Fitoiatrica nell'Agrofarmacia
che significa? Che in Sicilia per acquistare i pp.ff. da Giugno servirà o una prescrizione SOAT o la consulenza del consulente nella farmagricola?

elmo ha scritto:
il rivenditore prende la ricetta e da il prodotto ,consiglia ciò che è scritto sull'etichetta ... per il resto dirà si rivolga al suo consulente
Questa è la situazione che, sulla carta, deve essere già ad oggi (indipendentemente da una "ricetta" scritta o meno).

Saluti


13/03/2017, 18:02
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Avevo scritto un bel post pieno di spiegazioni ma si è cancellato ... vuol dire che ti darò solo il titolo del testo da Studiare ...Manuale dell'Esame Abilitante Alla Professione Di Agrotecnico e Di Agrotecnico Laureato nonchè per l'Agronomo ed il Perito Agrario ... Capitolo 5 Difesa delle Produzioni pag . 296 ... Terza Edizione Settembre 2015 ... la legge è quella che ti dicevo ... è migliorabile ha delle incongruenze ...ma attualmente ... LEX DURA LEX SED LEX ... :D :) ;) PS Ciao Elmo


13/03/2017, 23:44
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... dimenticavo il manuale ad ogni edizione viene autorizzato dal Ministero della Giustizia ...Saluti


13/03/2017, 23:46
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Ciao Elmo, ringrazio per il consiglio allo studio di un manuale per l'abilitazione alla libera professione ma ho già dato :D Adesso solo formazione continua per la professione.

Scusa se insisto ma ciò che hai affermato nei messaggi precedenti è alquanto serio
elmo ha scritto:
LEX DURA LEX SED LEX
elmo ha scritto:
la legge è quella che ti dicevo
quando me l'hai detta? L'unica fonte citata, per ora, è il Manuale sopra. Immagino che li ci sia scritta la fonte normativa del fatto che le rivendite, da Giugno (?!), debbano munirsi di consulente obbligatoriamente.

elmo ha scritto:
il Rivenditore viene sanzionato se sarà trovato senza CONSULENTE e dovrà cercarlo al di fuori del punto vendita


Quanto scritto è cosa seria, è per questo che insisto col riferimento normativo.....senza costringermi a comprare il Manuale :D :) ;)

Saluti


16/03/2017, 21:26
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