Switch to full style
Esame di abilitazione, esercizio della libera professione di Agrotecnico, Perito agrario, Agronomo e Forestale
Rispondi al messaggio

Norme generali sulle professioni intellettuali

19/07/2009, 12:46

OBBLIGATORIETÀ DELL'ISCRIZIONE NEGLI ALBI PROFESSIONALI LEGGE 25 APRILE 1938, N. 897
Articolo 1
Gli Agrotecnici e Agrotecnici laureati, i Veterinari, gli Ingegneri, gli Architetti, i professionisti in materia di economia e commercio, gli Agronomi, i Ragionieri, i Geometri, i Periti Agrari ed i Periti Industriali, ecc.., non possono esercitare la professione se non sono iscritti agli albi professionali delle rispettive categorie.

Pertanto requisito fonfamentale per chi desidera svolgere la libera professione risulta essere l'iscrizione ad un albo professionale.
Nel caso specifico di una persona avente un titolo in Agricoltura, che volesse svolgere la libera professione, può iscriversi a seconda del titolo posseduto ai seguenti ordini professionali:
1-I diplomati in agraria: Periti Agrari o Agrotecnici, possono iscriversi all'albo dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati, oppure all'albo degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati.
2- I laureati in Agraria o lauree equipollenti del nuovo ordinamento come per esempio Produzioni Vegetali, possono iscriversi agli ordini dei Dottori Agronomi oppure all'albo dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati, oppure anche all'albo degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati.
Se in possesso di una laurea triennale nell'ordine dei Dottori Agronomi, si sarà iscritti nella sezione B, mentre se in possesso di una laurea vecchio ordinamento (quinquennale) o Magistrale (nuovo ordinamento) si verrà iscritti nella sezione A.
Invece negli albi dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati e degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati, non sussiste nessuna divisione in sezione A o B, ci si può iscrivere solo nella sezione A indipendentemente dal tipo di laurea (primo o secondo livello).
Ultima doverosa precisazione è che un laureato di Produzioni Animali classe 40 (nuovo ordinamento), non può più iscriversi all'ordine dei Dottori Agronomi ma, sempre nei Periti Agrari e Periti Agrari laureati e degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati.
Per le competenze invito a visitare i siti dei tre odini professionali: www.agronomi.it, www.peritiagrari.it, www.agrotecnici.it.
Saluti alle prossime news.

Re: Norme generali sulle professioni intellettuali

19/07/2009, 18:33

Preziose informazioni.
Grazie,
Marco
Rispondi al messaggio