La sentenza qui indicata, la n. 3816/2015 del Consiglio di Stato, pubblicata oggi, relativa ad una lite fra l’Ordine nazionale degli Agronomi e Forestali ed il Collegio nazionale dei Periti agrari, accoglie il ricorso presentato dagli Agronomi e Forestali contro una pratica di forestazione attribuita ad un Perito agrario, stabilendo che la
competenza dei Periti agrari in materia è limitata ai soli “aspetti produttivi” mentre quella degli Agronomi si estende anche alla “tutela dell’ambiente” ed alla “conservazione della natura”.
Premesso quanto sopra, questa sentenza nulla toglie e nulla aggiunge a quanto già era noto, pertanto è bene ribadire che anche gli Agrotecnici hanno competenze forestali:
come recentemente chiarito dall’art.1-bis della legge n. 116 del 11 agosto 2014 (di conversione del decreto-legge n. 91/2015) le competenze in materia forestale appartengono agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati; questo il testo integrale della disposizione:
“L’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell’albo
degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.”
anche se gli Agrotecnici non sono gli unici professionisti a poter svolgere questa attività, essendo altresì consentita ad altri soggetti identicamente preparati.
Sono pertanto prive di fondamento le rivendicazioni di “esclusive” professionali in materia di forestazione avanzate dall’Ordine degli Agronomi in questi giorni, sulla scorta della sentenza del Consiglio di Stato n. 3816/2015 che ha sancito l’incompetenza in materia di forestazione dei Periti agrari, confermando invece quella degli Agronomi: ma si è trattato di una sentenza ovvia, posto che i Periti agrari non hanno specifiche competenze “forestali” declinate nel loro ordinamento professionale.
Non così gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati che ne hanno di solide, come sopra indicato; va peraltro ribadito come l’ordinamento professionale
degli Agronomi, così come quello degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, non prevede competenze esclusive ma unicamente l’esercizio delle
competenze che la legge assegna a ciascuna delle categorie professionali.
Sotto questo profilo, pertanto, non vi sono dubbi che le attuali leggi professionali attribuiscano puntuali competenze forestali tanto all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati quanto a quello degli Agronomi e Forestali, ma non in via esclusiva, ben potendo il legislatore attribuire in futuro, ad altri soggetti identicamente preparati -anche in nome di una maggiore apertura concorrenziale del mercato dei servizi professionali- le medesime competenze, mentre la sentenza del Consiglio di Stato n. 3816/2015 si limita a prendere atto che, in base al loro attuale ordinamento, i Periti agrari hanno competenze forestali assolutamente minime e limitate ai soli aspetti
produttivi.
Allego apposito comunicato stampa.
- Allegati
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- Comunicato Stampa del 14-8-2015.pdf
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